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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24015/2023

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te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG

I. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Cagliari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 16/9/2015 (giorno dell'esecuzione del fermo di indiziato di delitto) sino al 7/10/2015, in riferimento a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante i reati di rapina e lesioni aggravate, in relazione al quale lo stesso ricorrente era stato assolto dal Tribunale di Cagliari con sentenza del 6/7/2021, divenuta definitiva.

La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda di riconoscimento dell'indennizzo non potesse essere accolta, pur in presenza dell'acclarata ingiustizia della detenzione sofferta; ha difatti rilevato che sussisteva la condizione ostativa prevista dall'art.314, comma 4, cod.proc.pen., essendo la custodia cautelare sofferta computabile ai fini della determinazione di una pena; ha quindi rilevato che, nel caso di specie, al momento della presentazione della domanda di riparazione, il Siddi era stato condannato in diverso giudizio dalla Corte d'assise di Cagliari alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione, con sentenza del 11/7/2019 e che - pertanto - il periodo di ingiustificata detenzione cautelare, pari a 21 giorni, doveva essere sottratto dalla pena da eseguire sulla base del predetto titolo, senza diritto al riconoscimento dell'indennizzo.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), in relazione agli artt. 314 e 657 cod.proc.pen..

Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente applicato il principio di diritto espresso dalla sentenza n.31416/2008 delle Sezioni Unite in punto di computo nella determinazione della pena da espiare anche dei periodi di custodia cautelare già sofferti ingiustamente, in quanto pertinente al solo caso in cui la misura sia stata sofferta dopo la commissione del reato per il quale va determinata la pena da eseguire; ha quindi ritenuto contrario alla legge il ragionamento della Corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto computabile ai fini della misura della pena da espiare - con conseguente rigetto del ricorso - la custodia cautelare già sofferta in relazione a un reato commesso il 13/2/2018, quindi successivamente al j periodo di custodia oggetto della richiesta

3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il motivo di ricorso attiene alla corretta interpretazione, da parte della Corte territoriale, del disposto dell'art.314, comma 4, cod.proc.pen., ai sensi del quale «il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo», disposizione da leggersi in combinato con quella contenuta nell'art.657, comma 1, cod.proc.pen., ai sensi del quale «il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso».

3. Il tema del rapporto tra i due istituti ha formato oggetto di un arresto delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 31416 del 10/07/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 240113); le quali hanno rilevato che, ai fini della determinazione della pena da eseguire vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, stante l'inderogabilità della disciplina dettata dall'art. 314 cod.proc.pen. e dovendosi escludere l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato (pur quando ne sussisterebbe la possibilità, attesa la già intervenuta esecutività della condanna all'atto della richiesta di riparazione) tra il ristoro pecuniario e lo scomputo della pena da espiare; fermo restando che, al fine di escludere una indebita locupletazione, il giudice investito della richiesta di riparazione può sospendere il relativo procedimento ove gli risulti l'esistenza di una condanna non ancora definitiva a pena dalla quale possa essere scomputato il periodo di custodia cautelare cui la richiesta si rìferisce e che, ove la somma sia stata già liquidata, lo Stato può agire per il suo recupero esperendo l'azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art.2041 cod.civ. (in senso conforme, Sez. 4, n. 33671 del 14/06/2016, Cavallaro, Rv. 267443).

Peraltro, come rilevato dalle Sezioni Unite in parte motiva, unico limite alla computabilità nella pena da eseguire del periodo di custodia cautelare già sofferto - con conseguente esclusione del diritto alla richiesta di riparazione per il periodo medesimo - è rappresentato dalla circostanza che la misura sia stata subita dopo la commissione del reato per il quale va determinata la pena da eseguire; conclusione che peraltro trova una conferma testuale nel disposto dell'art.657, comma 4, cod.proc.pen., ai sensi del quale «in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire».

4. Nel caso di specie, risulta quindi dagli atti che la custodia cautelare oggetto della domanda di riparazione è stata applicata dal 16/9/2015 al 7/10/2015, mentre il fatto per il quale il ricorrente ha riportato condanna definitiva è stato commesso il 13/2/2018, quindi posteriormente all'applicazione della predetta misura restrittiva.

5. Ne consegue che la Corte territoriale non ha fatto adeguato governo dei predetti principi, ritenendo la computabilità della custodia cautelare sofferta per altro titolo in relazione alla pena da espiare a seguito della condanna definitiva - con conseguente insussistenza del diritto alla riparazione - e applicata anteriormente rispetto alla commissione del relativo reato.

Si impone quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari, la quale dovrà valutare la sussistenza del diritto all'indennizzo e la relativa entità sulla base della non fungibilità tra la detenzione ingiustamente sofferta e il periodo da espiare per effetto del predetto titolo definitivo.

Alla Corte territoriale va altresì rimessa la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Cagliari, cui demanda anche la regolazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG I. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Cagliari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 16/9/2015 (giorno dell'esecuzione del fermo di indiziato di delitto) sino al 7/10/2015, in riferimento a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante i reati di rapina e lesioni aggravate, in relazione al quale lo stesso ricorrente era stato assolto dal Tribunale di Cagliari con sentenza del 6/7/2021, divenuta definitiva. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda di riconoscimento dell'indennizzo non potesse essere accolta, pur in presenza dell'acclarata ingiustizia della detenzione sofferta; ha difatti rilevato che sussisteva la condizione ostativa prevista dall'art.314, comma 4, cod.proc.pen., essendo la custodia cautelare sofferta computabile ai fini della determinazione di una pena; ha quindi rilevato che, nel caso di specie, al momento della presentazione della domanda di riparazione, il Siddi era stato condannato in diverso giudizio dalla Corte d'assise di Cagliari alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione, con sentenza del 11/7/2019 e che - pertanto - il periodo di ingiustificata detenzione cautelare, pari a 21 giorni, doveva essere sottratto dalla pena da eseguire sulla base del predetto titolo, senza diritto al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), in relazione agli artt. 314 e 657 cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente applicato il principio di diritto espresso dalla sentenza n.31416/2008 delle Sezioni Unite in punto di computo nella determinazione della pena da espiare anche dei periodi di custodia cautelare già sofferti ingiustamente, in quanto pertinente al solo caso in cui la misura sia stata sofferta dopo la commissione del reato per il quale va determinata la pena da eseguire; ha quindi ritenuto contrario alla legge il ragionamento della Corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto computabile ai fini della misura della pena da espiare - con conseguente rigetto del ricorso - la custodia cautelare già sofferta in relazione a un reato commesso il 13/2/2018, quindi successivamente al j periodo di custodia oggetto della richiesta 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il motivo di ricorso attiene alla corretta interpretazione, da parte della Corte territoriale, del disposto dell'art.314, comma 4, cod.proc.pen., ai sensi del quale «il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo», disposizione da leggersi in combinato con quella contenuta nell'art.657, comma 1, cod.proc.pen., ai sensi del quale «il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso». 3. Il tema del rapporto tra i due istituti ha formato oggetto di un arresto delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 31416 del 10/07/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 240113); le quali hanno rilevato che, ai fini della determinazione della pena da eseguire vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, stante l'inderogabilità della disciplina dettata dall'art. 314 cod.proc.pen. e dovendosi escludere l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato (pur quando ne sussisterebbe la possibilità, attesa la già intervenuta esecutività della condanna all'atto della richiesta di riparazione) tra il ristoro pecuniario e lo scomputo della pena da espiare; fermo restando che, al fine di escludere una indebita locupletazione, il giudice investito della richiesta di riparazione può sospendere il relativo procedimento ove gli risulti l'esistenza di una condanna non ancora definitiva a pena dalla quale possa essere scomputato il periodo di custodia cautelare cui la richiesta si rìferisce e che, ove la somma sia stata già liquidata, lo Stato può agire per il suo recupero esperendo l'azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art.2041 cod.civ. (in senso conforme, Sez. 4, n. 33671 del 14/06/2016, Cavallaro, Rv. 267443). Peraltro, come rilevato dalle Sezioni Unite in parte motiva, unico limite alla computabilità nella pena da eseguire del periodo di custodia cautelare già sofferto - con conseguente esclusione del diritto alla richiesta di riparazione per il periodo medesimo - è rappresentato dalla circostanza che la misura sia stata subita dopo la commissione del reato per il quale va determinata la pena da eseguire; conclusione che peraltro trova una conferma testuale nel disposto dell'art.657, comma 4, cod.proc.pen., ai sensi del quale «in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire». 4. Nel caso di specie, risulta quindi dagli atti che la custodia cautelare oggetto della domanda di riparazione è stata applicata dal 16/9/2015 al 7/10/2015, mentre il fatto per il quale il ricorrente ha riportato condanna definitiva è stato commesso il 13/2/2018, quindi posteriormente all'applicazione della predetta misura restrittiva. 5. Ne consegue che la Corte territoriale non ha fatto adeguato governo dei predetti principi, ritenendo la computabilità della custodia cautelare sofferta per altro titolo in relazione alla pena da espiare a seguito della condanna definitiva - con conseguente insussistenza del diritto alla riparazione - e applicata anteriormente rispetto alla commissione del relativo reato. Si impone quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari, la quale dovrà valutare la sussistenza del diritto all'indennizzo e la relativa entità sulla base della non fungibilità tra la detenzione ingiustamente sofferta e il periodo da espiare per effetto del predetto titolo definitivo. Alla Corte territoriale va altresì rimessa la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Cagliari, cui demanda anche la regolazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legitt
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