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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09116/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 26/04/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per i reati di truffa e ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che i reati arano già prescritti al momento della decisione della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Premesso che il ricorso è estremamente generico, si deve rilevare che al termine ordinario di prescrizione per i reati contestati devono essere aggiunti i periodi di sospensione dei giudizi in primo ed in secondo grado, per cui i reati si sarebbero prescritti nel luglio 2021, data successiva alla sentenza della Corte di appello.

Pertanto, poiché l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità, (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga LJ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 26/04/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per i reati di truffa e ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che i reati arano già prescritti al momento della decisione della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Premesso che il ricorso è estremamente generico, si deve rilevare che al termine ordinario di prescrizione per i reati contestati devono essere aggiunti i periodi di sospensione dei giudizi in primo ed in secondo grado, per cui i reati si sarebbero prescritti nel luglio 2021, data successiva alla sentenza della Corte di appello. Pertanto, poiché l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità, (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga LJ
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