CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 15725/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato l'affermazione di penale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Verona in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla invocata inutilizzabilità dei risultati degli accertamenti ematici; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata dichiarazione di nullità dell'ordinanza del Gip del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'ordinanza del Giudice di primo grado del 07/01/2019, entrambe di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono, infatti, manifestamente infondati, oltre a non confrontarsi con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La Corte territoriale ha correttamente inquadrato la problematica relativa alla contestualità degli autonomi interventi, l'immediato trattamento terapeutico e la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] inviata al [OSCURATO:PERSONA] ove era stato ricoverato l'imputato ferito. In base ai principi stabiliti in sede di legittimità, il certificato di analisi formatosi nell'ambito di protocollo medico è pienamente utilizzabile, senza che sia necessario l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. In tali casi, invero, il personale medico non agisce come longa manus della Polizia giudiziaria che si avvale di esso ai sensi dell'art. 348, comma 4, cod. proc. pen. per il compimento di un accertamento avente esclusive finalità investigative, ma opera autonomamente per finalità diagnostiche e di cura. Ne consegue che la certificazione formatasi a seguito dell'avvio del prelievo effettuato per scopi terapeutici, ha valore probatorio di un documento, pacificamente acquisibile agli atti del giudizio (Sez. 4, n. 49371 del 25/09/2018, C., Rv. 274039). Sulla messa alla prova la motivazione (p. 4) si appalesa incensurabile. Quanto alle doglianze in tema di trattamento (giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e sospensione della pena), occorre ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si rivela incensurabile, laddove evidenzia (p. 5) che la pena appare commisurata al fatto e alla personalità dell'indagato gravato da due precedenti specifici e nei confronti del quale già il primo Giudice, con motivazione condivisa dalla Corte territoriale, aveva formulato una prognosi sfavorevole rispetto alla commissione di ulteriori reati. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ,D#4,44Z12- Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. [OSCURATO:PERSONA]. DE