CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 17420/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura della detenzione domiciliare. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni ostative alla concessione della misura alternativa ponendo in evidenza che l'interessato è stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 4-bis I. n. 354 del 1975 (ord. pen.); rilevato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "è causa ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile per uno dei delitti indicati nell'art. 4-bis ord. pen., a nulla rilevando, a tal fine, la inesigibilità della collaborazione con la giustizia, posto che il rinvio operato dalla disposizione sulla detenzione domiciliare è al catalogo di reati di cui all'indicato articolo e non al suo contenuto" - Sez. 1, n. 20145 del 27/04/2011, Rv. 250277 -; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il c sigliere estensore Il pres