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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 30322/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7290/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 9903/2018 depositata il 15/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1). [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso articolato in tre motivi per la revocazione della ordinanza n. 24926/2021 della Corte di Cassazione, del 15 settembre 2021. 2).

L’intimato Comune di Milanoha notificato controricorso. 3).

Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380- bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

La ricorrente ha presentato memoria. 4).

Questa Corte, con l’ordinanza n. 24926/2021, rigettò il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 7810/2017, pubblicata l’11 luglio 2017 (che aveva respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., impresa di autonoleggio, contro l’ingiunzione di pagamento della somma di € 542.878,00 per oltre duemila verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada), così motivando: “1. - Con il motivo, la ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del R.D. n. 639/1910; violazione e falsa applicazione degli artt. 201, 203, 204-bis, 205 e 206 de D.Lgs. n. 285/1992; violazione e falsa applicazione dell'art. 196, comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992, in combinato disposto con l'art. 84 del D.Lgs. n. 285/1992; inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente; insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, n. 3 c.p.c. (…)

1.4. - Orbene, la società ricorrente aveva proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 196 del d.lgs. 285/1992.

Dal canto suo, il Comune di Milano aveva eccepito l'inammissibilità della opposizione [proposta tardivamente per ragioni relative alla formazione del titolo esecutivo ormai intangibile] ribadendo la correttezza della motivazione della sentenza di primo grado, ed affermando che i verbali di contestazione, richiamati nell'ingiunzione, in assenza di pagamento della sanzione o di opposizione, avevano acquisito efficacia di titolo esecutivo.

Pertanto, si deduce l'assoluta inammissibilità dell'opposizione che l'odierna ricorrente aveva proposto avverso l'ingiunzione, cercando di rimettersi in termini per proporre eccezioni afferenti ai verbali di contestazione di violazioni al Codice della Strada, notificati dal Comune di Milano, non opposti, non pagati e divenuti titolo esecutivo.

Si evidenzia che l'ingiunzione, quando preceduta da un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, in quanto il verbale di contestazione non impugnato costituisce titolo esecutivo [v. sentenza impugnata, pag. 2].

1.5. - Quanto al richiamo secondo il qu ale la seconda parte del 10 comma dell'art. 196 C.d.S. (Cass. n. 18988 del 2015; Cass. n. 1845 del 2018) deve interpretarsi nel senso che il locatore è un ulteriore soggetto obbligato solidalmente, oltre al proprietario, o ai soggetti equiparati, e al conducente (...), deve rilevarsi che la questione è assorbita dal rilievo di cui sopra”. 5).

Il ricorso per revocazione deduce al primo motivo l’errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.

“consistito nella falsa percezione della Corte di cassazione di avere deciso e motivato, senza averlo fatto, su una delle questioni rilevanti del motivo unico del ricorso per cassazione e nell’erroneo dichiarato assorbimento delle altre questioni rilevanti del motivo unico del ricorso per cassazione in ragione della decisione e della motivazione falsamente percepite tali”.

La questione su cui la ricorrente per revocazione lamenta l’omesso giudizio e l’omessa motivazione dell’ordinanza revocanda attiene alla qualità di locatrice della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] secondo motivo di ricorso domanda la revocazione dell’ordinanza n. 24926/2021, in quanto nulla per difetto di sottoscrizione del giudice estensore e per difetto assoluto di motivazione, sollevando un rilievo di illegittimità costituzionale dell’art. 395 c.p.c. laddove non prevede, tra i casi di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la nullità dei medesimi.

Il terzo motivo di ricorso domanda la revocazione dell’ordinanza n. 24926/2021 ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., per la sopravvenuta modificanormativa dell’art. 196, comma 1, cod. strada, in forza del d.l. n. 121 del 2021, convertito dalla legge n. 156 del 2021, e poi ancora modificato dalla legge n. 238 del 2021, quale lex mitior retroattiva, in quanto esclude la responsabilità solidale dellacompagnia di autonoleggio con l’autore della violazione, ponendo altro rilievo di illegittimità costituzionale dell’art. 395 c.p.c. nella parte in cui non prevede, quale caso di revocazione delle sentenza della Corte di cassazione, il sopravvenire di norma sanzionatoria più favorevole.

6. I tre motivi di ricorso sono palesemente estranei al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.

6.1. Nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la ricorrente assume che “il contenuto della proposta del Consigliere Relatore . .. promana da una lettura verosimilmente sommaria dei motivi di ricorso, così come delle questioni di legittimità costituzionale che si è chiesto di sollevare sia pure in via subordinata (…)”.La ricorrente in tal modo trascura che la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il [OSCURATO:PERSONA] e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applicazione del "nuovo rito" ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'‹‹informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale›› (tra le tante, Cass. Sez. 6- 2 , 05/02/2020, n. 2720 ) .

Non è poi ammissibile il documento prodotto dalla ricorrente in allegato alla memoria, consistente in un atto di altro procedimento, non rientrando lo stesso tra quelli ammessi ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ed essendo piuttosto rivolto a dimostrare la fondatezza delle censure mosse nel giudizio di legittimità definito con l’ordinanza revocanda.

7. Iniziando con le due eccezioni di illegittimità costituzionale, è dapprima evidente l'aberratio ictus in cui incorre la ricorrente, individuando la norma censurata nell’art. 395 c.p.c., mentre la norma di cui deve farsi applicazione in questo giudizio è l’art. 391 bis, comma 1, c.p.c.

7.1. Le due questioni adombrate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, pure traslate sull’art. 391 bis c.p.c., sono comunque manifestamente non fondate, e le relative censure sono perciò inammissibili.

Il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione né l'errore di diritto, sostanziale o processuale (quale, ad esempio, l’ipotizzata nullità della decisione), né l'errore di giudizio o di valutazione, né l’applicabilità di un asserito ius superveniens più favorevole sulla fondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria amministrativa (in modo da poter infrangere il giudicato, sul modello dell'incidente di esecuzione penale).

Né, con riguardo alla disciplina delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art.111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non è irragionevole la scelta del legislatore di riconoscere alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, come anche l’applicabilità dello ius superveniens, considerato essenzialmente che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, in un sistema strutturato su differenti impugnazioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare l'immutabilità e definitività della pronuncia chetutela i diritti delle parti, a stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass. Sez.

Unite , 11/04/2018, n. 8984 ; Cass. Sez.

Unite, 27/12/2017, n. 30994 ; Cass. Sez. 6 - 3 , 29/04/2016, n. 8472; si veda anche Cass. Sez. 2, 11/02/2022, n. 4521).

7.2. In ordine al secondo motivo, pare opportuno considerare altresì che la Corte di cassazione, nel procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice, di cui agli artt. 380 bis.1. e 375, comma 2, c.p.c., pronuncia con ordinanza.

L’ordinanza collegiale, a norma dell’art. 134, comma 1, c.p.c., deve essere munita della sottoscrizione del presidente.

8. Il primo motivo di ricorso è altresì inammissibile sempre perché allega un vizio palesemente estraneo all’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c., configurabile ex art. 391 bis comma 1 c.p.c. per la revocazione delle decisioni della Corte dicassazione.

L’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c. postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.

Deve, dunque, trattarsi di un errore meramente percettivo, tale da aver indotto la Corte a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo.

L’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (Cass. Sez.

U, 27/11/2019, n. 31032; Cass. Sez.

U, 28/05/2013, n. 13181).

Il primo motivo del ricorso per revocazione mira, piuttosto, a reintrodurre il "thema decidendum" originario del precedente giudizio di legittimità, denunciando la mancata pronuncia, la mancata motivazione e l’erroneo dichiarato assorbimento della questione sulla qualità di locatrice della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ciò la ricorrente rivela di non confrontarsi con la ratio decidendidella ordinanza impugnata.

L’ordinanza n. 24926/2021 ha ritenuto che i verbali di accertamento delle infrazioni stradali recassero accertamenti divenuti definitivi ed avevano perciò acquistato efficacia di titoli esecutivi, rimanendo preclusa ogni contestazione sulla responsabilità solidale della compagnia noleggiatrice nella controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza- ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 concernente la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative.

La pronuncia della Corte di cassazione recava dunque le argomentazioni necessarie per esplicitare le ragioni della statuizione adottata e del ritenuto assorbimento delle questioni attinenti al merito della controversia, e tali profili non possono costituire errori di fatto ex art. 391 bis c.p.c., attenendo, piuttosto, al giudizio di fondatezza o di superfluità delle censure per effetto della decisione sui punti indicati.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo, oltre oneri riflessi, trattandosi di compensi da liquidare ad avvocati interni di un ente locale.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revocazione dal controricorrente, che liquida in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre oneri riflessi, spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7290/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 9903/2018 depositata il 15/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1). [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso articolato in tre motivi per la revocazione della ordinanza n. 24926/2021 della Corte di Cassazione, del 15 settembre 2021. 2). L’intimato Comune di Milanoha notificato controricorso. 3). Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380- bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni. La ricorrente ha presentato memoria. 4). Questa Corte, con l’ordinanza n. 24926/2021, rigettò il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 7810/2017, pubblicata l’11 luglio 2017 (che aveva respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., impresa di autonoleggio, contro l’ingiunzione di pagamento della somma di € 542.878,00 per oltre duemila verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada), così motivando: “1. - Con il motivo, la ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del R.D. n. 639/1910; violazione e falsa applicazione degli artt. 201, 203, 204-bis, 205 e 206 de D.Lgs. n. 285/1992; violazione e falsa applicazione dell'art. 196, comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992, in combinato disposto con l'art. 84 del D.Lgs. n. 285/1992; inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente; insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, n. 3 c.p.c. (…) 1.4. - Orbene, la società ricorrente aveva proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 196 del d.lgs. 285/1992. Dal canto suo, il Comune di Milano aveva eccepito l'inammissibilità della opposizione [proposta tardivamente per ragioni relative alla formazione del titolo esecutivo ormai intangibile] ribadendo la correttezza della motivazione della sentenza di primo grado, ed affermando che i verbali di contestazione, richiamati nell'ingiunzione, in assenza di pagamento della sanzione o di opposizione, avevano acquisito efficacia di titolo esecutivo. Pertanto, si deduce l'assoluta inammissibilità dell'opposizione che l'odierna ricorrente aveva proposto avverso l'ingiunzione, cercando di rimettersi in termini per proporre eccezioni afferenti ai verbali di contestazione di violazioni al Codice della Strada, notificati dal Comune di Milano, non opposti, non pagati e divenuti titolo esecutivo. Si evidenzia che l'ingiunzione, quando preceduta da un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, in quanto il verbale di contestazione non impugnato costituisce titolo esecutivo [v. sentenza impugnata, pag. 2]. 1.5. - Quanto al richiamo secondo il qu ale la seconda parte del 10 comma dell'art. 196 C.d.S. (Cass. n. 18988 del 2015; Cass. n. 1845 del 2018) deve interpretarsi nel senso che il locatore è un ulteriore soggetto obbligato solidalmente, oltre al proprietario, o ai soggetti equiparati, e al conducente (...), deve rilevarsi che la questione è assorbita dal rilievo di cui sopra”. 5). Il ricorso per revocazione deduce al primo motivo l’errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. “consistito nella falsa percezione della Corte di cassazione di avere deciso e motivato, senza averlo fatto, su una delle questioni rilevanti del motivo unico del ricorso per cassazione e nell’erroneo dichiarato assorbimento delle altre questioni rilevanti del motivo unico del ricorso per cassazione in ragione della decisione e della motivazione falsamente percepite tali”. La questione su cui la ricorrente per revocazione lamenta l’omesso giudizio e l’omessa motivazione dell’ordinanza revocanda attiene alla qualità di locatrice della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] secondo motivo di ricorso domanda la revocazione dell’ordinanza n. 24926/2021, in quanto nulla per difetto di sottoscrizione del giudice estensore e per difetto assoluto di motivazione, sollevando un rilievo di illegittimità costituzionale dell’art. 395 c.p.c. laddove non prevede, tra i casi di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la nullità dei medesimi. Il terzo motivo di ricorso domanda la revocazione dell’ordinanza n. 24926/2021 ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., per la sopravvenuta modificanormativa dell’art. 196, comma 1, cod. strada, in forza del d.l. n. 121 del 2021, convertito dalla legge n. 156 del 2021, e poi ancora modificato dalla legge n. 238 del 2021, quale lex mitior retroattiva, in quanto esclude la responsabilità solidale dellacompagnia di autonoleggio con l’autore della violazione, ponendo altro rilievo di illegittimità costituzionale dell’art. 395 c.p.c. nella parte in cui non prevede, quale caso di revocazione delle sentenza della Corte di cassazione, il sopravvenire di norma sanzionatoria più favorevole. 6. I tre motivi di ricorso sono palesemente estranei al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. 6.1. Nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la ricorrente assume che “il contenuto della proposta del Consigliere Relatore . .. promana da una lettura verosimilmente sommaria dei motivi di ricorso, così come delle questioni di legittimità costituzionale che si è chiesto di sollevare sia pure in via subordinata (…)”.La ricorrente in tal modo trascura che la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il [OSCURATO:PERSONA] e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applicazione del "nuovo rito" ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'‹‹informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale›› (tra le tante, Cass. Sez. 6- 2 , 05/02/2020, n. 2720 ) . Non è poi ammissibile il documento prodotto dalla ricorrente in allegato alla memoria, consistente in un atto di altro procedimento, non rientrando lo stesso tra quelli ammessi ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ed essendo piuttosto rivolto a dimostrare la fondatezza delle censure mosse nel giudizio di legittimità definito con l’ordinanza revocanda. 7. Iniziando con le due eccezioni di illegittimità costituzionale, è dapprima evidente l'aberratio ictus in cui incorre la ricorrente, individuando la norma censurata nell’art. 395 c.p.c., mentre la norma di cui deve farsi applicazione in questo giudizio è l’art. 391 bis, comma 1, c.p.c. 7.1. Le due questioni adombrate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, pure traslate sull’art. 391 bis c.p.c., sono comunque manifestamente non fondate, e le relative censure sono perciò inammissibili. Il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione né l'errore di diritto, sostanziale o processuale (quale, ad esempio, l’ipotizzata nullità della decisione), né l'errore di giudizio o di valutazione, né l’applicabilità di un asserito ius superveniens più favorevole sulla fondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria amministrativa (in modo da poter infrangere il giudicato, sul modello dell'incidente di esecuzione penale). Né, con riguardo alla disciplina delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art.111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non è irragionevole la scelta del legislatore di riconoscere alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, come anche l’applicabilità dello ius superveniens, considerato essenzialmente che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, in un sistema strutturato su differenti impugnazioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare l'immutabilità e definitività della pronuncia chetutela i diritti delle parti, a stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass. Sez. Unite , 11/04/2018, n. 8984 ; Cass. Sez. Unite, 27/12/2017, n. 30994 ; Cass. Sez. 6 - 3 , 29/04/2016, n. 8472; si veda anche Cass. Sez. 2, 11/02/2022, n. 4521). 7.2. In ordine al secondo motivo, pare opportuno considerare altresì che la Corte di cassazione, nel procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice, di cui agli artt. 380 bis.1. e 375, comma 2, c.p.c., pronuncia con ordinanza. L’ordinanza collegiale, a norma dell’art. 134, comma 1, c.p.c., deve essere munita della sottoscrizione del presidente. 8. Il primo motivo di ricorso è altresì inammissibile sempre perché allega un vizio palesemente estraneo all’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c., configurabile ex art. 391 bis comma 1 c.p.c. per la revocazione delle decisioni della Corte dicassazione. L’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c. postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. Deve, dunque, trattarsi di un errore meramente percettivo, tale da aver indotto la Corte a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo. L’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (Cass. Sez. U, 27/11/2019, n. 31032; Cass. Sez. U, 28/05/2013, n. 13181). Il primo motivo del ricorso per revocazione mira, piuttosto, a reintrodurre il "thema decidendum" originario del precedente giudizio di legittimità, denunciando la mancata pronuncia, la mancata motivazione e l’erroneo dichiarato assorbimento della questione sulla qualità di locatrice della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ciò la ricorrente rivela di non confrontarsi con la ratio decidendidella ordinanza impugnata. L’ordinanza n. 24926/2021 ha ritenuto che i verbali di accertamento delle infrazioni stradali recassero accertamenti divenuti definitivi ed avevano perciò acquistato efficacia di titoli esecutivi, rimanendo preclusa ogni contestazione sulla responsabilità solidale della compagnia noleggiatrice nella controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza- ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 concernente la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative. La pronuncia della Corte di cassazione recava dunque le argomentazioni necessarie per esplicitare le ragioni della statuizione adottata e del ritenuto assorbimento delle questioni attinenti al merito della controversia, e tali profili non possono costituire errori di fatto ex art. 391 bis c.p.c., attenendo, piuttosto, al giudizio di fondatezza o di superfluità delle censure per effetto della decisione sui punti indicati. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo, oltre oneri riflessi, trattandosi di compensi da liquidare ad avvocati interni di un ente locale. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revocazione dal controricorrente, che liquida in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre oneri riflessi, spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontribut
Decreto Cassazione n. 30322/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris