CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25217/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24248/2015, proposto da: 221- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale 1c3-zz rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 436/35/2015 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] tre avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2004, 2005 e 2006, dopo che costui aveva omesso di presentare le corrispondenti dichiarazioni dei redditi, pur risultando a suo carico l'esistenza di rilevanti elementi di capacità contributiva, tra i quali, soprattutto, l'intestazione insieme alla coniuge di un mutuo fondiario per C 700.000,00 stipulato il 6 maggio 2004. A carico del contribuente furono pertanto accertati maggiori redditi effettivi con il metodo sintetico di cui all'art. 38 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600. [OSCURATO:PERSONA] impugnò gli avvisi innanzi alla C.T.P. di Firenze, la quale, riuniti i ricorsi, li rigettò. 2. Il successivo gravame proposto dal contribuente innanzi alla C.T.R. della Toscana fu, invece, accolto. In quella sede, in parte ribadendo le difese già assunte in sede di contraddittorio procedimentale e davanti alla C.T.P., il Poggi sostenne che l'amministrazione non avesse tenuto conto della sua effettiva situazione di disponibilità patrimoniale; in particolare, affermò di aver potuto fronteggiare le rate del mutuo fino al 12 aprile 2007 (data nella quale aveva alienato a terzi l'immobile per il cui acquisto era ricorso al finanziamento) mediante la cessione di un immobile precedentemente acquistato, nonché attraverso un prestito infruttifero di C 150.000,00 e la vendita di un'attività commerciale di bar-pasticceria. I giudici d'appello, esclusa la rilevanza di tali due ultime circostanze — la prima in quanto documentata da scritture private non autenticate e prive di data certa, la seconda perché tardivamente dedotta — ritennero invece che la prima consentisse di superare la presunzione di cui al "redditometro" utilizzato dall'amministrazione. Rilevarono, in tal senso, che l'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 pone a carico del contribuente l'onere di dar prova della disponibilità e dell'utilizzo di redditi esenti o diversi, non già della loro tracciabilità, e, pertanto, che non fosse necessaria la dimostrazione delle concrete modalità di spesa del denaro ottenuto dal disinvestimento immobiliare. 3. La sentenza della C.T.R. è stata impugnata dall'amministrazione finanziaria con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria; l'intimato non ha svolto difese in questa sede. Considerato che: 1. Con il primo motivo, l'agenzia ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 cod. civ. Al riguardo, assume che la sentenza d'appello si pone in contrasto con la prima previsione invocata, la quale — nel testo vigente ratione temporis — consentiva al contribuente di superare la presunzione di cui al cd. redditometro dando prova della propria disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, e fornendo idonea documentazione circa l'entità degli stessi e la durata del loro possesso, in modo da dimostrare l'esistenza di un collegamento funzionale fra il possesso di tali redditi e la spesa per incrementi patrimoniali che costituisce manifestazione di maggiore capacità contributiva. La C.T.R., infatti, sul punto ha ritenuto sufficiente l'avvenuta indicazione «dell'esistenza di una provvista patrimoniale utile a giustificare l'effettuazione di un investimento e/o il mantenimento di un dato bene indice», senza neppure peritarsi di verificare se la fonte di reddito dichiarata fosse, in effetti, esente da imposizione. 2. Con il secondo motivo l'amministrazione denunzia poi omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, evidenziando che la C.T.R. aveva completamente trascurato di prendere in considerazione gli ulteriori elementi indicatori di maggior capacità contributiva, quantunque non contestati dallo stesso contribuente. 3. Il primo motivo è fondato. 3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v. fra le altre Cass. n. 16637/2020; Cass. n. 1510/2017; Cass. n. 1332/2016; Cass. n. 22944/2015), ove il contribuente, interessato da accertamento sintetico a seguito di spese effettuate, deduca che queste ultime derivano da risorse di natura non reddituale di cui egli ha goduto, ai sensi dell'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600/1973 nel testo applicabile ratione temporis, occorre che egli dimostri la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi provando non solo la relativa disponibilità, ma anche l'entità e la durata del relativo possesso. Pertanto, quantunque non tenuto a dimostrare l'utilizzo dei redditi per sostenere le spese contestate, il contribuente deve fornire documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. 3.2. Nel ritenere sufficiente «l'indicazione di una provvista patrimoniale utile a giustificare l'effettuazione di un investimento e/o il mantenimento di un dato bene indice» (pag. 4), la sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi. I giudici d'appello hanno infatti ritenuto sufficiente la prova della disponibilità, in capo al contribuente, di denaro derivante dal disinvestimento di un immobile, senza tuttavia evidenziare alcun riscontro documentale del fatto che, almeno in termini di verosimiglianza, tale disponibilità fosse stata destinata alla contrazione del mutuo e alle ulteriori spese contestate. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. La pretesa erariale traeva, infatti, origine dall'accertamento, nella disponibilità del Poggi, di beni ed utilità partitamente ed analiticamente indicate, idonee a determinare il ricorso alle modalità di accertamento sintetico; ma di tali evidenze la sentenza d'appello non ha dato adeguatamente conto, essendosi limitata a rilevare il dato dell'«acquisto di un'automobile di grossa cilindrata», in ordine al quale ha apoditticamente osservato che si tratterebbe di circostanza non idonea ad incidere sulla valutazione della capacità reddituale del contribuente. 5. Il ricorso è pertanto complessivamente fondato e va accolto, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, perché decida conformandosi agli indicati principi e provvedendo, altresì, alla regolazione delle spese della presente fase. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regi