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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13783/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23117-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1097/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 09/06/2021; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 23117/2021 Numero sezionale 2867/2022 Numero di raccolta generale 13783/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore nella proposta di cui appresso: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio, per quel che è ancora di utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale, in accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarò che l’immobile del quale costui era proprietario era libero da servitù di passaggio; - la Corte d’appello di Bari, chiamata a nuova decisione sull’impugnazione della convenuta, la quale aveva lamentato che il primo Giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla di lei eccezione riconvenzionale di avvenuta istituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia e, comunque, per usucapione, in riforma della sentenza di primo grado, sempre per quel che qui rileva, accolta l’eccezione in parola, rigettò la domanda del Ricchiuto; - la Corte locale ricostruiva la vicenda nei termini seguenti: l’originario proprietario dell’intero lotto di terreno edificabile, [OSCURATO:PERSONA], nel 1965, avviò l’edificazione di un immobile abitativo al piano terra/rialzato e successivamente, nel corso del medesimo anno, vendette a [OSCURATO:PERSONA] (nipote collaterale) il lastrico solare, il vano portone realizzato del costruendo stabile e “la striscia di terreno adibita a passaggio pedonale”; il Piglionica, nonostante avesse predisposto un autonomo ingresso per l’abitazione, continuò ad utilizzare la striscia di terreno alienata al nipote; successivamente, nel 1994, il Piglionica legava alla nipote [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA] e sorella del ricorrente) la nuda proprietà dell’appartamento, con riserva d’usufrutto in favore suo e della moglie [OSCURATO:PERSONA]; nel 1999 il ricorrente vendeva ai nipoti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà del lastrico solare al primo piano, sul quale gli acquirenti e edificavano un appartamento, al quale si accedeva sempre dalla striscia Ric. 2021 n. 23117 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 23117/2021 Numero sezionale 2867/2022 Numero di raccolta generale 13783/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 di terra di cui si è detto e quest’ultimi, a loro volta, cedevano il loro lastrico solare (evidentemente quello posto al di sopra del loro appartamento) a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], deceduta [OSCURATO:PERSONA], già vedova del Piglionica, consolidata la proprietà, donava alla figlia [OSCURATO:PERSONA] l’immobile al piano rialzato, che era stato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; - era rimasto provato che l’originario proprietario accedeva all’immobile a piano terra attraverso il vialetto pedonale, costituito dalla striscia di terreno, che poi aveva venduto al ricorrente e poiché tale condotta era anteriore, oltre che successiva, alla predetta vendita doveva reputarsi che si fosse in presenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, sussistendo le condizioni di cui all’art. 1062 cod. civ.; - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi di doglianza e la controparte resiste con controricorso.

Osserva

1. La fondatezza del secondo motivo assorbe gli altri.

Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 cod. civ. e, in subordine, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Questa, in sintesi, la prospettazione censuratoria: - la Corte d’appello non si era avveduta che alla destinazione della striscia di terreno a servitù di passaggio si opponeva la volontà contraria manifestata nell’atto di compravendita stipulato in favore del Ricchiuto, stante che a costui il [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto in piena proprietà e libera da ogni peso reale proprio quella striscia, che si pretende essere oggetto di servitù di passaggio, ciò, inoltre, trovava conferma nel progetto edilizio presentato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale prevedeva un secondo cancello dedicato all’accesso al piano rialzato; - sotto altro profilo si addebita alla sentenza l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, costituito dal mancato esame delle circostanze di cui sopra, evidenziate con gli atti difensivi.

1.1. Come si è anticipato la censura merita di essere accolta.

Ric. 2021 n. 23117 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 23117/2021 Numero sezionale 2867/2022 Numero di raccolta generale 13783/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 La servitù per destinazione del padre di famiglia è stabilita "ope legis" quando, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia posto o lasciato, con opere o segni manifesti ed univoci, in una situazione oggettiva integrante "de facto" il contenuto della servitù, indipendentemente dalla volontà del proprietario, dovendosi ricercare la subordinazione del fondo non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate (Sez. 2, n. 3219, 12/02/2014, Rv. 629347).

Nel caso di specie la Corte d’appello è venuta meno all’obbligo d’indagare, cogliendone, di conseguenza, le ricadute sulla configurabilità dell’istituto della destinazione del padre di famiglia, la circostanza che qui non si è in presenza di un frazionamento simultaneo dell’unico fondo, ad opera dell’unico proprietario, ma di una vicenda progressivamente snodatasi nel tempo, che ha visto la vendita della striscia di terreno, libera da ogni peso reale e la previa predisposizione di un’altra via d’accesso alla proprietà del “pater”, nel mentre l’eventuale utilizzo del terreno venduto quale via d’accesso, ove provata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, potrebbe rilevare al solo fine di dimostrare l’acquisto di una servitù di passaggio per usucapione.

Il risultato di una tale indagine risulta, quindi, in definitiva, indispensabile per accertare la sussistenza di opere o segni manifesti ed univoci, in una situazione oggettiva integrante "de facto" il contenuto della servitù.

Gli altri motivi, con i quali il ricorrente denuncia motivazione apparente, violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., violazione dell’art. 2967 cod. civ. e dell’art. 91 cod. proc. civ., restano assorbiti>>.

In conseguenza di quanto esposto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 23117 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 23117/2021 Numero sezionale 2867/2022 Numero di raccolta generale 13783/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Bari, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità; Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 23117 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23117-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1097/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 09/06/2021; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 23117/2021 Numero sezionale 2867/2022 Numero di raccolta generale 13783/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore nella proposta di cui appresso: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio, per quel che è ancora di utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale, in accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarò che l’immobile del quale costui era proprietario era libero da servitù di passaggio; - la Corte d’appello di Bari, chiamata a nuova decisione sull’impugnazione della convenuta, la quale aveva lamentato che il primo Giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla di lei eccezione riconvenzionale di avvenuta istituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia e, comunque, per usucapione, in riforma della sentenza di primo grado, sempre per quel che qui rileva, accolta l’eccezione in parola, rigettò la domanda del Ricchiuto; - la Corte locale ricostruiva la vicenda nei termini seguenti: l’originario proprietario dell’intero lotto di terreno edificabile, [OSCURATO:PERSONA], nel 1965, avviò l’edificazione di un immobile abitativo al piano terra/rialzato e successivamente, nel corso del medesimo anno, vendette a [OSCURATO:PERSONA] (nipote collaterale) il lastrico solare, il vano portone realizzato del costruendo stabile e “la striscia di terreno adibita a passaggio pedonale”; il Piglionica, nonostante avesse predisposto un autonomo ingresso per l’abitazione, continuò ad utilizzare la striscia di terreno alienata al nipote; successivamente, nel 1994, il Piglionica legava alla nipote [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA] e sorella del ricorrente) la nuda proprietà dell’appartamento, con riserva d’usufrutto in favore suo e della moglie [OSCURATO:PERSONA]; nel 1999 il ricorrente vendeva ai nipoti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà del lastrico solare al primo piano, sul quale gli acquirenti e edificavano un appartamento, al quale si accedeva sempre dalla striscia Ric. 2021 n. 23117 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Osserva 1. La fondatezza del secondo motivo assorbe gli altri. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 cod. civ. e, in subordine, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Questa, in sintesi, la prospettazione censuratoria: - la Corte d’appello non si era avveduta che alla destinazione della striscia di terreno a servitù di passaggio si opponeva la volontà contraria manifestata nell’atto di compravendita stipulato in favore del Ricchiuto, stante che a costui il [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto in piena proprietà e libera da ogni peso reale proprio quella striscia, che si pretende essere oggetto di servitù di passaggio, ciò, inoltre, trovava conferma nel progetto edilizio presentato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale prevedeva un secondo cancello dedicato all’accesso al piano rialzato; - sotto altro profilo si addebita alla sentenza l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, costituito dal mancato esame delle circostanze di cui sopra, evidenziate con gli atti difensivi. 1.1. Come si è anticipato la censura merita di essere accolta. Ric. 2021 n. 23117 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 23117/2021 Numero sezionale 2867/2022 Numero di raccolta generale 13783/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 La servitù per destinazione del padre di famiglia è stabilita "ope legis" quando, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia posto o lasciato, con opere o segni manifesti ed univoci, in una situazione oggettiva integrante "de facto" il contenuto della servitù, indipendentemente dalla volontà del proprietario, dovendosi ricercare la subordinazione del fondo non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate (Sez. 2, n. 3219, 12/02/2014, Rv. 629347). Nel caso di specie la Corte d’appello è venuta meno all’obbligo d’indagare, cogliendone, di conseguenza, le ricadute sulla configurabilità dell’istituto della destinazione del padre di famiglia, la circostanza che qui non si è in presenza di un frazionamento simultaneo dell’unico fondo, ad opera dell’unico proprietario, ma di una vicenda progressivamente snodatasi nel tempo, che ha visto la vendita della striscia di terreno, libera da ogni peso reale e la previa predisposizione di un’altra via d’accesso alla proprietà del “pater”, nel mentre l’eventuale utilizzo del terreno venduto quale via d’accesso, ove provata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, potrebbe rilevare al solo fine di dimostrare l’acquisto di una servitù di passaggio per usucapione. Il risultato di una tale indagine risulta, quindi, in definitiva, indispensabile per accertare la sussistenza di opere o segni manifesti ed univoci, in una situazione oggettiva integrante "de facto" il contenuto della servitù. Gli altri motivi, con i quali il ricorrente denuncia motivazione apparente, violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., violazione dell’art. 2967 cod. civ. e dell’art. 91 cod. proc. civ., restano assorbiti>>. In conseguenza di quanto esposto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Ric. 2021 n. 23117 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 23117/2021 Numero sezionale 2867/2022 Numero di raccolta generale 13783/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Bari, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità; Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 23117 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I
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