CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32038/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rmo il 01/08/1978 avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermati la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. - è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi sulla scorta dei quali ha rigettato anche in parte qua l'appello (cfr. p. 2 della sentenza impugnata, che richiama le specifiche modalità della condotta, l'intensità del dolo e l'assenza di una condotta successiva al fatto passibile di favorevole apprezzamento); e il ricorso non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma si affida a enunciati patentemente generici, non riferibili compiutamente al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); 1ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M