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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 32958/2026

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[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ittst-e~-e-terrOTZti UStem-rdel PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava le istanze presentate nell'interesse del condannato [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione.

2. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 666, comma 3, 678, cod. proc. pen., dell'udienza in camera di consiglio svolta davanti al Tribunale di sorveglianza e della conseguente ordinanza sopra indicata, per omissione della notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598).

Lo stesso principio è stato affermato, in particolare, per il procedimento di esecuzione e per quello di sorveglianza, di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Rv. 250997 - 01; Sez. 1, n. 2418 del 29/04/1998, Rv. 210773).

1.2. In applicazione del richiamato principio, pienamente condivisibile, con riferimento al caso concreto deve notarsi che dall'esame degli atti emerge: per un verso, che, in data 23 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] nominò proprio difensore, revocando ogni precedente nomina, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle istanze finalizzate a ottenere misure alternative alla detenzione; per altro verso, 2che non risulta la notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso per l'udienza del 18 febbraio 2026, né risulta la sua presenza in detta udienza.

1.3. In tale situazione, deve essere affermata la nullità dell'udienza, svoltasi in assenza del difensore di fiducia non avvisato, e la nullità derivata della successiva ordinanza ora impugnata.

2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

L'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

An P.Q.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] eppe [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE Pr i rn EG3 edj.Q ,Ce gole Depostt Cnr3 oggi Romm, E SEL 2026 [OSCURATO:PERSONA] I I "DIZTARTO Tu 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ittst-e~-e-terrOTZti UStem-rdel PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava le istanze presentate nell'interesse del condannato [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione. 2. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 666, comma 3, 678, cod. proc. pen., dell'udienza in camera di consiglio svolta davanti al Tribunale di sorveglianza e della conseguente ordinanza sopra indicata, per omissione della notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598). Lo stesso principio è stato affermato, in particolare, per il procedimento di esecuzione e per quello di sorveglianza, di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Rv. 250997 - 01; Sez. 1, n. 2418 del 29/04/1998, Rv. 210773). 1.2. In applicazione del richiamato principio, pienamente condivisibile, con riferimento al caso concreto deve notarsi che dall'esame degli atti emerge: per un verso, che, in data 23 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] nominò proprio difensore, revocando ogni precedente nomina, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle istanze finalizzate a ottenere misure alternative alla detenzione; per altro verso, 2che non risulta la notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso per l'udienza del 18 febbraio 2026, né risulta la sua presenza in detta udienza. 1.3. In tale situazione, deve essere affermata la nullità dell'udienza, svoltasi in assenza del difensore di fiducia non avvisato, e la nullità derivata della successiva ordinanza ora impugnata. 2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto. L'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.M. An P.Q.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] eppe [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE Pr i rn EG3 edj.Q ,Ce gole Depostt Cnr3 oggi Romm, E SEL 2026 [OSCURATO:PERSONA] I I "DIZTARTO Tu 3
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