CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 28159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20 ottobre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 489 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura della pena considerando la riqualificazione della condotta; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata riduzione della pena è fondato posto che l'art. 489 cod. pen. prevede una ulteriore diminuzione di un terzo della pena da irrogare, diminuzione che la Corte di appello non ha operato; Considerato però che, nel frattempo, è decorso il termine di prescrizione del delitto contestato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.