CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 00471/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; coulta-0 it getil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo c.,{4 Cotrz-P G-t‹. idati nat, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio della Corte di Cassazione, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], qualificando il reato originariamente ascritto - delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 - ai sensi dell'art. 4 del citato decreto e, ritenuta la contestata recidiva ed esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta in due anni sei mesi di reclusione nonché rideterminato la durata delle pene accessorie in due anni e sei mesi, con la conferma di ogni altra statuizione. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 perché, quale legale rappresentante di una impresa, aveva indicato nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto del 2010 elementi passivi fittizi per euro 1.118.994 ai fini delle imposte dirette ed iva per 223.799 euro, con sottrazione di imposta sui redditi e di iva. Il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato continuato a lui ascritto. La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 74/2000, confermando la pena inflitta e applicando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per tre anni. Quest'ultima sentenza veniva annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, per la quale nella fattispecie doveva trovare applicazione l'articolo 3 del citato decreto siccome norma vigente al momento del fatto più favorevole rispetto a quella successivamente entrata in vigore. Tale norma indicava tra gli elementi del fatto anche la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie; ma i giudici di merito avevano ritenuto non accertato tale elemento. Tuttavia, rilevava la Corte di cassazione, i giudici di merito avevano accertato la fittizietà delle poste passive afferenti alle operazioni riferibili ai vari soggetti economici indicati nel capo di imputazione e annotate nella dichiarazione presentata dalla società di cui il ricorrente era il legale rappresentante e tale fatto poteva integrare il delitto di dichiarazione infedele punito dall'art. 4 del d.lgs. n. 74/2000, a condizione che fosse accertato il superamento della soglia prevista. Con il provvedimento adottato in sede di rinvio la Corte di appello ha ritenuto che le soglie previste fossero state superate. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore di fiducia. Con un unico motivo lamenta la violazione dell'art. 627, co. 3 cod. proc. pen. e dell'art. 125, co. 3 cod. proc. pen. nonchè il difetto di motivazione perché la Corte di appello ha ritenuto superata la soglia prevista per l'ammontare dell'imposta diretta evasa non avendo computato i costi sostenuti dalla società del [OSCURATO:PERSONA] che, seppur relativi ad operazione soggettivamente inesistenti, erano stati ciò non di meno effettivamente sostenuti. Al riguardo il ricorrente ha rammentato che nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2010 erano stati indicati costi per 1.386.321,00 euro, che avrebbero dovuto essere detratti dall'imponibile; richiama a sostegno dell'assunto l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Ciò avrebbe implicato anche la non punibilità dell'evasione dell'IVA, ex art. 131- bis co. 4 cod. pen. dovendo trovare applicazione l'art. 2, co. 3 del d.lgs. n. 74/2000, applicabile ratione temporis. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso non è manifestamente infondato né ricorre altra causa di inammissibilità del ricorso. In particolare, non appare manifestamente infondata la censura che si indirizza alla mancata motivazione in ordine alla mancata considerazione nel computo dell'ammontare delle imposte sottratte dei costi. Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'IVA non assume rilievo che ci si trovi in presenza di operazioni 'solo' soggettivamente inesistenti perché l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è infatti circostanza indifferente ai fini dell'iva, dal momento che la qualità dei venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre, fondandosi il sistema dell'Iva sul presupposto che tale imposta sia versata a chi ha eseguito prestazioni imponibili, non entrando nel conteggio del dare ed avere ai fini Iva le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, per cui esporre dati fittizi anche solo soggettivamente significa creare le premesse per un rimborso al quale non si ha diritto (cfr. Sez. 3, n. 6935 del 23/11/2017, dep. 2018, Rv. 272814 e Sez. 3, n. 10394 del 14/01/2010, Rv. 246327). Per le imposte dirette, invece, assume rilievo la sola inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti. Tanto implica che i costi realmente sostenuti devono essere considerati ai fini dell'accertamento del reato di cui alla lett. b) dell'art. 4 d.lgs. n. 74/2000. Sul punto la Corte di appello ha considerato l'intero ammontare dei costi indicati in dichiarazione come fittizi, e pertanto ritenuto superata la soglia del dieci per cento degli elementi attivi indicati in dichiarazione. Ciò ha fatto, tuttavia, senza dare conto delle emergenze probatorie in base alle quali ha affermato che tutti i costi erano fittizi, nonostante il tema fosse stato specificamente devoluto sia con il motivo che lamentava la mancata analisi delle varie voci di costo sia con quello che censurava l'entità della pena inflitta sul presupposto che si sarebbe trattato di fittizietà soggettiva e non di fittizietà oggettiva. Di qui la non manifesta in fondatezza del ricorso. 4. Alla quale consegue la necessità di dare rilievo al decorso del termine di prescrizione del reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA]. La stessa Corte di appello ha accertato che il reato è stato commesso il 30 agosto 2011; pertanto il termine massimo di prescrizione è decorso il 30.8.2021. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2021, in Roma. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Q,[OSCURATO:PERSONA] / oggi, (-) 1(1 21)