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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22016/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 27 marzo 2026, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza presentata nell'interesse della ricorrente, volta ad ottenere la revoca o, in subordine, la sospensione dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura Generale presso la medesima Corte in data 18 febbraio 2025, relativo a un immobile abusivo sito nel Comune di Cava de' Tirreni di cui era stata ordinata la demolizione con la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 426/2009.

La Corte territoriale, dopo aver ricostruito la vicenda fattuale e processuale, fondava la propria decisione sul difetto di interesse della ricorrente.

In particolare, il giudice dell'esecuzione evidenziava come, a seguito della mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire, il bene fosse stato acquisito di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001.

Tale acquisizione, avente natura di acquisto a titolo originario, ha privato la ricorrente della proprietà del bene, facendo così venir meno il suo interesse arichiedere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione.

La Corte di appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità (in particolare Sez. 3, n. 24990 del 03/04/2025 e Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019), specificava che l'unico interesse concreto ed attuale che il condannato non più proprietario potrebbe vantare è quello di provvedere spontaneamente all'esecuzione della demolizione, volontà non manifestata nel caso di specie.

Di conseguenza, la Corte rigettava anche la richiesta istruttoria di acquisire informazioni presso l'ente comunale, ritenendola irrilevante ai fini della decisione, poiché l'eventuale deliberazione consiliare di non demolire il bene fonderebbe unicamente un interesse dell'Ente, nuovo proprietario, e non della ricorrente.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della ricorrente, denunciando il vizio di motivazione.

Si lamenta, in particolare, l'erroneità, la carenza e illogicità della motivazione con cui la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza per difetto di interesse.

La difesa sostiene che l'interesse della ricorrente sarebbe concreto ed attuale, e risiederebbe nella necessità di non entrare in conflitto con il successivo provvedimento del Consiglio Comunale, che potrebbe deliberare la conservazione del manufatto per la sussistenza di prevalenti interessi pubblici.

Si evidenzia che la pendenza di tale fase amministrativa avrebbe dovuto indurre il giudice a una valutazione differente, obbligandolo ad acquisire d'ufficio "informazioni sullo stato della procedura amministrativa pendente, come richiesto dalla difesa".

Si richiama a sostegno Sez. 3, n. 25212 del 26/6/2012, secondo cui rientrerebbe nel potere-dovere del giudice dell'esecuzione accertare il possibile esito delle procedure amministrative che possono interferire con l'ordine di demolizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, avendo l'ordinanza impugnata fatto corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la materia, offrendo una motivazione congrua, logica e priva di vizi.

2. Il nucleo della decisione della Corte di appello di Salerno risiede nell'affermazione del difetto di interesse della ricorrente a seguito dell'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, Tale conclusione è giuridicamente ineccepibile e pienamente conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Come correttamente evidenziato dal giudice dell'esecuzione, l'art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001 stabilisce che, in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine di novanta giorni, il bene e l'area di sedinne sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune.

L'effetto traslativo 2della proprietà si produce ex lege, a titolo originario, come conseguenza diretta e automatica dell'inadempimento del responsabile dell'abuso.

L'atto amministrativo successivo ha mera natura dichiarativa e ricognitiva di un effetto giuridico già prodottosi.

Da ciò discende, come logica conseguenza, la perdita della titolarità del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) in capo al condannato, il quale, non avendo più la disponibilità giuridica del bene, perde anche la legittimazione e l'interesse a opporsi all'ordine di demolizione o a chiederne la sospensione.

Sul punto, l'ordinanza impugnata richiama puntualmente il principio secondo cui l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo, poiché priva il condannato del diritto di proprietà del bene acquisito (o di altro diritto reale sullo stesso) fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine demolizione in capo al responsabile dell'illecito. (Sez. 3, n. 24990 del 3/4/2025, Perfetto).

3. L'argomento difensivo, secondo cui l'interesse della ricorrente sarebbe "concreto ed attuale" in quanto teso a evitare un "conflitto" con una futura ed eventuale decisione del Consiglio Comunale, è privo di pregio in quanto, a tutto voler concedere, la posizione soggettiva coinvolta farebbe capo all'ente territoriale e non alla ricorrente, che, per effetto dell'acquisizione dell'area di sedime e dell'immobile al patrimonio comunale, non risulta più titolare di una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento che possa beneficiare, in via diretta, dall'accoglimento dell'incidente di esecuzione.

4. Come osservato nella sentenza innanzi richiamata: "La legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto".

5. A ciò consegue che anche la doglianza relativa alla mancata acquisizione di informazioni presso l'ente comunale è destituita di fondamento.

Il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di valutare l'interferenza di procedimenti amministrativi, richiamato dalla difesa tramite la citazione della sentenza n. 25212/2012, presuppone logicamente che il soggetto istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante.

In assenza di tale presupposto, risultando il ricorso inammissibile per carenza di interesse, qualsiasi attività istruttoria volta a verificare lo stato della procedura amministrativa di cui all'art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, sarebbe del tutto superflua.• 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., essendo essa ascrivibile a colpa della ricorrente (C. cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di C 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 27 marzo 2026, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza presentata nell'interesse della ricorrente, volta ad ottenere la revoca o, in subordine, la sospensione dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura Generale presso la medesima Corte in data 18 febbraio 2025, relativo a un immobile abusivo sito nel Comune di Cava de' Tirreni di cui era stata ordinata la demolizione con la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 426/2009. La Corte territoriale, dopo aver ricostruito la vicenda fattuale e processuale, fondava la propria decisione sul difetto di interesse della ricorrente. In particolare, il giudice dell'esecuzione evidenziava come, a seguito della mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire, il bene fosse stato acquisito di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001. Tale acquisizione, avente natura di acquisto a titolo originario, ha privato la ricorrente della proprietà del bene, facendo così venir meno il suo interesse arichiedere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione. La Corte di appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità (in particolare Sez. 3, n. 24990 del 03/04/2025 e Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019), specificava che l'unico interesse concreto ed attuale che il condannato non più proprietario potrebbe vantare è quello di provvedere spontaneamente all'esecuzione della demolizione, volontà non manifestata nel caso di specie. Di conseguenza, la Corte rigettava anche la richiesta istruttoria di acquisire informazioni presso l'ente comunale, ritenendola irrilevante ai fini della decisione, poiché l'eventuale deliberazione consiliare di non demolire il bene fonderebbe unicamente un interesse dell'Ente, nuovo proprietario, e non della ricorrente. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della ricorrente, denunciando il vizio di motivazione. Si lamenta, in particolare, l'erroneità, la carenza e illogicità della motivazione con cui la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza per difetto di interesse. La difesa sostiene che l'interesse della ricorrente sarebbe concreto ed attuale, e risiederebbe nella necessità di non entrare in conflitto con il successivo provvedimento del Consiglio Comunale, che potrebbe deliberare la conservazione del manufatto per la sussistenza di prevalenti interessi pubblici. Si evidenzia che la pendenza di tale fase amministrativa avrebbe dovuto indurre il giudice a una valutazione differente, obbligandolo ad acquisire d'ufficio "informazioni sullo stato della procedura amministrativa pendente, come richiesto dalla difesa". Si richiama a sostegno Sez. 3, n. 25212 del 26/6/2012, secondo cui rientrerebbe nel potere-dovere del giudice dell'esecuzione accertare il possibile esito delle procedure amministrative che possono interferire con l'ordine di demolizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, avendo l'ordinanza impugnata fatto corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la materia, offrendo una motivazione congrua, logica e priva di vizi. 2. Il nucleo della decisione della Corte di appello di Salerno risiede nell'affermazione del difetto di interesse della ricorrente a seguito dell'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, Tale conclusione è giuridicamente ineccepibile e pienamente conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Come correttamente evidenziato dal giudice dell'esecuzione, l'art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001 stabilisce che, in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine di novanta giorni, il bene e l'area di sedinne sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune. L'effetto traslativo 2della proprietà si produce ex lege, a titolo originario, come conseguenza diretta e automatica dell'inadempimento del responsabile dell'abuso. L'atto amministrativo successivo ha mera natura dichiarativa e ricognitiva di un effetto giuridico già prodottosi. Da ciò discende, come logica conseguenza, la perdita della titolarità del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) in capo al condannato, il quale, non avendo più la disponibilità giuridica del bene, perde anche la legittimazione e l'interesse a opporsi all'ordine di demolizione o a chiederne la sospensione. Sul punto, l'ordinanza impugnata richiama puntualmente il principio secondo cui l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo, poiché priva il condannato del diritto di proprietà del bene acquisito (o di altro diritto reale sullo stesso) fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine demolizione in capo al responsabile dell'illecito. (Sez. 3, n. 24990 del 3/4/2025, Perfetto). 3. L'argomento difensivo, secondo cui l'interesse della ricorrente sarebbe "concreto ed attuale" in quanto teso a evitare un "conflitto" con una futura ed eventuale decisione del Consiglio Comunale, è privo di pregio in quanto, a tutto voler concedere, la posizione soggettiva coinvolta farebbe capo all'ente territoriale e non alla ricorrente, che, per effetto dell'acquisizione dell'area di sedime e dell'immobile al patrimonio comunale, non risulta più titolare di una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento che possa beneficiare, in via diretta, dall'accoglimento dell'incidente di esecuzione. 4. Come osservato nella sentenza innanzi richiamata: "La legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto". 5. A ciò consegue che anche la doglianza relativa alla mancata acquisizione di informazioni presso l'ente comunale è destituita di fondamento. Il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di valutare l'interferenza di procedimenti amministrativi, richiamato dalla difesa tramite la citazione della sentenza n. 25212/2012, presuppone logicamente che il soggetto istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante. In assenza di tale presupposto, risultando il ricorso inammissibile per carenza di interesse, qualsiasi attività istruttoria volta a verificare lo stato della procedura amministrativa di cui all'art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, sarebbe del tutto superflua.• 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., essendo essa ascrivibile a colpa della ricorrente (C. cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di C 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.M
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