CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 agosto 1977
Cassazione n. 25902/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose; Considerato che la doglianza sulla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 2, cod. pen. è manifestamente infondata, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene integrata l'aggravante in parola tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa • altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla res oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o la cui modificazione si riveli strumentale alla amotio della prima (cfr. Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258725, in materia di furto di materiale ferroso; nonché tra le ultime Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042); Ritenuto che gli ulteriori due motivi di ricorso - che contestano la configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e la determinazione del trattamento sanzionatorio senza tenere conto delle condizioni soggettive dell'imputato e della finalità rieducativa della pena - sono privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sul primo profilo e pag. 3 sul secondo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichi P.Q.M