CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 20470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà avanzate da Guido PICCILLI, rispettivamente, per la durata ultraquadriennale della pena residua da espiare (la prima) e per la mancata totale espiazione della quota di pena relativa ai reati ostativi (la seconda) di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo il 24.10.2013. 1.1. Premetteva il Tribunale che il PICCILLI, oltre a una condanna per il reato comune di lesioni, aveva riportato condanne per í seguenti tre reati ostativi: 1) reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 commesso fino al giugno 2006 (anni 11 di reclusione); 2) rapina aggravata del 15.6.2006 (anni 4 e mesi 9 di reclusione); 3) rapina aggravata del 4.1.2007 (anni 6 di reclusione), per una pena complessiva di anni 21 e mesi 9 di reclusione. Ad avviso del Collegio palermitano, al fine di poter accedere al beneficio della semilibertà, l'interessato avrebbe dovuto avere già espiato: - interamente la condanna ad anni 11 di reclusione, "essendo tale pena da riferire alla condanna per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 16.1.2012), reato rientrante tra i reati ostativi di prima fascia di cui all'art. 4-bis Ord. pen."; - anni 4 di pena, corrispondenti ai 2/3 della pena di anni 6 oggetto di condanna per il reato ostativo di rapina aggravata (sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 16.2.2012); - anni 3 e mesi 2, corrispondenti ai 2/3 della pena di anni 4 e mesi 9 oggetto di condanna per il reato ostativo di rapina aggravata (sentenza del G.u.p. del Tribunale di Grosseto in data 5.5.2008). 1.1.1. Perveniva, così, il Tribunale di sorveglianza a individuare, quale quota complessiva di pena da espiare, la misura di anni 18 e mesi 2 di reclusione; detratti 1.200 giorni di liberazione anticipata, pari ad anni 3, mesi 3 e giorni 15, residuava una pena "ostativa" finale "netta" di anni 14, mesi 10 e giorni 15 di reclusione; tenuto conto della decorrenza della espiazione dal 29.5.2007 (data d'inizio della detenzione), il PICCILLI avrebbe, in conclusione, terminato di espiare la quota di pena per i reati ostativi alla data del 12 aprile 2022, successiva a quella di emissione dell'ordinanza impugnata ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), dal che derivava la decisione di inammissibilità dell'istanza. 1.2. Il giudice a quo, in ogni caso, procedeva anche alla valutazione dei presupposti di merito per la concessione delle misure (in realtà, per la sola semilibertà, essendo superiore la quota di pena ancora da espiare al limite di quattro anni stabilito per l'affidamento in prova), escludendone la sussistenza. Dato atto della nutrita biografia criminale del condannato, del percorso trattamentale complessivo e delle proposte risocializzanti, i giudici di merito concludevano affermando che appariva opportuno proseguire l'osservazione trattamentale, consolidando l'esperienza premiale e avviando lo svolgimento di attività lavorativa extramuraria ai sensi dell'art. 21 Ord. pen., quale utile tappa verso il progressivo riavvicinamento all'ambiente esterno e al riallineamento a valori e stili di vita socialmente condivisi. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il PICCILLI, per il tramite del difensore, denunciando l'errata applicazione dell'art. 50 Ord, pen. A fronte di una pena complessiva per reati ostativi ex art. 4-bis Ord. pen. pari ad anni 21 e mesi 9 di reclusione, ai fini dell'ammissione alla semilibertà il condannato avrebbe dovuto scontare i due terzi di detta pena, pari ad anni 14 e mesi 6 di reclusione, da decurtare nella misura di anni 3, mesi 3 e giorni 15 a titolo di liberazione anticipata. Dunque, alla data della emissione dell'ordinanza ímpugnata, la quota di pena per i reati ostativi era da considerare ampiamente espiata, tenuto conto della sua decorrenza a far data dal 29 maggio 2007. Del resto, facendo implicita applicazione del corretto principio, lo stesso Tribunale di sorveglianza di Palermo, con provvedimento del 15/22.12.2020, si era già espresso favorevolmente sull'ammissibilità formale dell'istanza di semilibertà avanzata dal PICCILLI, che era stata rigettata solo nel merito. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] l. Sull'ammissibilità formale dell'istanza di semilibertà l'ordinanza impugnata è viziata da errore in diritto, che va corretto. Come già rilevato dallo stesso Tribunale di sorveglianza nel precedente provvedimento emesso nei confronti del PICCILLI, allegato all'odierno ricorso, la quota di pena relativa ai reati "ostativi" ex art. 4-bis Ord. pen. per i quali il ricorrente è stato condannato, dovendo calcolarsi nella misura dì due terzi non solo per i due reati di rapina aggravata, ma anche per quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (che erroneamente il giudice a quo ha ritenuto dovesse espiarsi per intero, in contrasto con la disposizione di cui all'art. 50, comma 2, Ord. pen., che non prevede distinzioni tra le "fasce" di reati ostativì), doveva reputarsi già ampiamente espiata alla data del 26.8.2020 (data di proposizione della precedente istanza di semilibertà da parte dei condannato), dovendo detrarsi, da 14 anni e 6 mesi di reclusione (pari ai 2/3 della pena complessiva di 21 anni e 9 mesi inflitta per i tre reati ostativi), 3 anni, 3 mesi e 15 giorni a titolo di liberazione anticipata, per una pena finale "ostativa" netta di 11 anni, 2 mesi e 15 giorni, decorrente dal 29 maggio 2007, perciò espiata alla data del 29.8.2018. Da tale ultima data andava computata, in conformità alla giurisprudenza di legittimità oggi prevalente (per tutte, Sez. 1, n. 51037 del 4/7/2017, Topo, Rv. 271297), la metà (4 mesi e 15 giorni) della pena di 9 mesi di reclusione inflitta per l'unico reato non ostativo (lesioni personali) oggetto del provvedimento di cumulo menzionato nella superiore esposizione in fatto. Aggiungendo 4 mesi e 15 giorni di reclusione a decorrere dal 29.8.2018, si perviene al 13.1.2019, data che - come già detto - avrebbe consentito al Tribunale da ultimo adito di dichiarare ammissibile, sul piano formale, l'istanza di semilibertà proposta dal PICCILLI, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 2, Ord. pen. 2. Tanto premesso, e operata la necessaria correzione nel senso prima precisato, non può, in ogni caso, accogliersi il ricorso sottoposto all'odierno vaglio. Ed invero, il giudice a quo si è fatto carico di valutare l'istanza di semilibertà anche nel merito, concludendo in senso negativo con un iter argomentativo privo di vizi logico-giuridici, sommariamente sintetizzato nelle premesse in fatto. Il ricorrente non si confronta in alcun modo con questa parte di motivazione, limitando le sue censure alla sola questione dell'ammissibilità formale dell'istanza di accesso al beneficio. 3. Non può, pertanto, che pervenirsi a decisione di rigetto del ricorso, con la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso