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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 23832/2024

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ricorso n. 6988/2021proposto da: “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],in persona del Direttore pro tempore , ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria di II grado di Trento, n. 52/01/2020, depositata il 21 agosto 2020.

Visto l’atto depositato l’11 aprile 2024 con il quale ilricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che, per la novità di alcune questionitrattate, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 6988/2021proposto da: “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],in persona del Direttore pro tempore , ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria di II grado di Trento, n. 52/01/2020, depositata il 21 agosto 2020. Visto l’atto depositato l’11 aprile 2024 con il quale ilricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che, per la novità di alcune questionitrattate, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 23832/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris