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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 27208/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9976/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE BARI n. 810/2022 depositata il 02/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] proposte opposizione innanzi al Giudice di Pace di Bari avverso un ’ordinanza - ingiunzione adottata in data 4 novembre 2020 dal Prefetto di Bari in ordine alla violazione dell’art.141, comma 2 e 11 del Cds.; - il Giudice di Pace d ichiarò la contumacia della Prefettura ritenendo non valida la costituzione a mezzo pec ed accolse l’opposizione; - la Prefettura propose appello innanzi al Tribunale di Bari, che accolse il gravame e dichiarò inammissibile l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione; - il Tribunale dichiarò la nullità della sentenza perché non era stato letto il dispositivo in udienza; ritenne errata la dichiarazione di contumacia della Prefettura perché la costituzione era legittimamente avvenuta a mezzo pec e l’atto aveva raggiunto lo scopo cui era destinato.

Peraltro, l’Ufficio del Giudice di Pace di Bari, con D.M. 1.12 2019, entrato in vigore il 22.1.2020, era stato autorizzato all’operatività telematica, come previsto dall’art.16 bis, comma 6 del D. Lgs 179/2012 e dall’art.83, comma 11 del D. L. 17.3.2020, convertito dalla Legge n.27/2020.

Infine, ritenne che l’opponente non avesse dato prova della tempestività dell’opposizione attraverso il deposito dell’atto di notifica dell’ordinanza ingiunzione; - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale sulla base di sei motivi; - la Prefettura di Bari è rimasta intimata; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Ritenuto che: - il ricorso è stato notificato a mezzo dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Prefettura di Bari presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari; - secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte formatosi in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la facoltà concessa all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di avvalersi di funzionari appositamente delegati è limitata al solo giudizio di primo grado, trovando applicazione per quelli successivi le norme generali in materia di rappresentanza e difesa dello Stato contenute nel R.D. n. 1611 del 1933, e nel relativo regolamento di esecuzione emanato con R.D. n. 1612 del 1933; - in particolare, dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, si ricava che il ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. deve essere notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato, la quale esercita nel distretto della Corte d'Appello di Roma le attribuzioni dell'Avvocatura distrettuale (ex art. 18, comma 4); - d'altro canto, il R.D. n. 1612 del 1933, art. 1, comma 1, stabilisce che l'Avvocatura generale dello Stato provvede alla difesa delle cause davanti alla Corte dicassazione; - la notificazione eseguita in violazione della surrichiamata normativa non può ritenersi affetta da inesistenza, né da mera irregolarità, bensì da nullità, giusta quanto espressamente disposto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 3, risultando, conseguentemente, suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., comma 1, ovvero di sanatoria, qualora l'amministrazione si costituisca (cfr. Cass. n. 20890/2018, Cass. Sez.

Un. 608/2015, Cass. n. 22079/2014, Cass. n. 9411/2011 e Cass. Sez.

Un. 17207/2003, nonché, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice stradale, la recente ordinanza interlocutoria n. 14273/2023 pronunciata da questa stessa Sezione); - nel caso in esame, la Prefettura di Bari è rimasta intimata, sicché non può ritenersi realizzato il meccanismo di sanatoria innanzi descritto; - si rende, pertanto, necessario, alla luce delle considerazioni che precedono, disporre la rinnovazione – a cura della ricorrente - della notificazione nei confronti della suddetta Prefettura, ordinandone l'esecuzione presso l'Avvocatura generale dello Stato; - a tal fine la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la parte ricorrente provveda alla notificazione del ricorso alla Prefettura di Bari presso l'Avvocatura generale dello Stato entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9976/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE BARI n. 810/2022 depositata il 02/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] proposte opposizione innanzi al Giudice di Pace di Bari avverso un ’ordinanza - ingiunzione adottata in data 4 novembre 2020 dal Prefetto di Bari in ordine alla violazione dell’art.141, comma 2 e 11 del Cds.; - il Giudice di Pace d ichiarò la contumacia della Prefettura ritenendo non valida la costituzione a mezzo pec ed accolse l’opposizione; - la Prefettura propose appello innanzi al Tribunale di Bari, che accolse il gravame e dichiarò inammissibile l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione; - il Tribunale dichiarò la nullità della sentenza perché non era stato letto il dispositivo in udienza; ritenne errata la dichiarazione di contumacia della Prefettura perché la costituzione era legittimamente avvenuta a mezzo pec e l’atto aveva raggiunto lo scopo cui era destinato. Peraltro, l’Ufficio del Giudice di Pace di Bari, con D.M. 1.12 2019, entrato in vigore il 22.1.2020, era stato autorizzato all’operatività telematica, come previsto dall’art.16 bis, comma 6 del D. Lgs 179/2012 e dall’art.83, comma 11 del D. L. 17.3.2020, convertito dalla Legge n.27/2020. Infine, ritenne che l’opponente non avesse dato prova della tempestività dell’opposizione attraverso il deposito dell’atto di notifica dell’ordinanza ingiunzione; - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale sulla base di sei motivi; - la Prefettura di Bari è rimasta intimata; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ritenuto che: - il ricorso è stato notificato a mezzo dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Prefettura di Bari presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari; - secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte formatosi in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la facoltà concessa all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di avvalersi di funzionari appositamente delegati è limitata al solo giudizio di primo grado, trovando applicazione per quelli successivi le norme generali in materia di rappresentanza e difesa dello Stato contenute nel R.D. n. 1611 del 1933, e nel relativo regolamento di esecuzione emanato con R.D. n. 1612 del 1933; - in particolare, dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, si ricava che il ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. deve essere notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato, la quale esercita nel distretto della Corte d'Appello di Roma le attribuzioni dell'Avvocatura distrettuale (ex art. 18, comma 4); - d'altro canto, il R.D. n. 1612 del 1933, art. 1, comma 1, stabilisce che l'Avvocatura generale dello Stato provvede alla difesa delle cause davanti alla Corte dicassazione; - la notificazione eseguita in violazione della surrichiamata normativa non può ritenersi affetta da inesistenza, né da mera irregolarità, bensì da nullità, giusta quanto espressamente disposto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 3, risultando, conseguentemente, suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., comma 1, ovvero di sanatoria, qualora l'amministrazione si costituisca (cfr. Cass. n. 20890/2018, Cass. Sez. Un. 608/2015, Cass. n. 22079/2014, Cass. n. 9411/2011 e Cass. Sez. Un. 17207/2003, nonché, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice stradale, la recente ordinanza interlocutoria n. 14273/2023 pronunciata da questa stessa Sezione); - nel caso in esame, la Prefettura di Bari è rimasta intimata, sicché non può ritenersi realizzato il meccanismo di sanatoria innanzi descritto; - si rende, pertanto, necessario, alla luce delle considerazioni che precedono, disporre la rinnovazione – a cura della ricorrente - della notificazione nei confronti della suddetta Prefettura, ordinandone l'esecuzione presso l'Avvocatura generale dello Stato; - a tal fine la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la parte ricorrente provveda alla notificazione del ricorso alla Prefettura di Bari presso l'Avvocatura generale dello Stato entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza
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