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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 35078/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1119/04/1983 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione - Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzoig.ifensore da Cara ellg Lucrezia, ritenuta responsabile nelle conformi sente i merito del reato di furto di energia elettrica.

Rilevato che la difesa lamenta:

1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ascrivibilità della condotta delittuosa all'imputata;

2. Inosservanza o erronea appl cazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.

Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, profilo contestato dalla difesa con il ricorso.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di doglianza, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'a 5prezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi 'alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il rilievo è destituito di fondamento: secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, ove il furto abbia ad oggetto energia elettrica si configura l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio indipendentemente dal fatto che la sottrazione sia avvenuta mediante manomissione del contatore collocato in luogo privato (cfr. Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543:"In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e d alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pac amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1119/04/1983 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione - Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzoig.ifensore da Cara ellg Lucrezia, ritenuta responsabile nelle conformi sente i merito del reato di furto di energia elettrica. Rilevato che la difesa lamenta: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ascrivibilità della condotta delittuosa all'imputata; 2. Inosservanza o erronea appl cazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, profilo contestato dalla difesa con il ricorso. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di doglianza, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'a 5prezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi 'alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il rilievo è destituito di fondamento: secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, ove il furto abbia ad oggetto energia elettrica si configura l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio indipendentemente dal fatto che la sottrazione sia avvenuta mediante manomissione del contatore collocato in luogo privato (cfr. Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543:"In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e d alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pac amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere es
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