CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Noia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Nola negava la convalida del fermo, eseguito il 19 agosto 2022 dalla polizia giudiziaria, a carico di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di aver aggredito e seriamente ferito, il giorno precedente, un suo connazionale. Dopo aver qualificato il fatto come lesione personale grave, il giudice, nel valutare la situazione di fatto esistente al tempo dell'adozione del provvedimento di rigore, escludeva l'esistenza del pericolo di fuga. Ancorché irregolarmente soggiornante, l'indagato era stato subito identificato e non si era minimRte allontanato dal luogo di dimora, ove anche l'accaduto si era verificato. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, deducendo, mediante duplice connesso motivo, inosservanza della legge penale e contraddittorietà di motivazione. Il ricorrente fa rilevare che la persona offesa era in realtà deceduta a seguito dell'aggressione e sostiene che la motivazione giudiziale sarebbe censurabile, non essendosi tenuto conto di univoci indici che, a suo parere, avrebbero lasciato presagire la fuga dell'indagato, quali l'irregolare soggiorno sul territorio nazionale, l'assenza di documenti di riconoscimento e la mancanza di stabile occupazione. 3. Il Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe. Il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria nei termini. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente sottolineato (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, Grosso, Rv. 268511-01; Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084-01; Sez. 2, n. 30698 del 05/04/2013, Chitari, Rv. 256783-01) che, in sede di convalida giudiziale del fermo di indiziato di delitto, l'esistenza del pericolo di fuga vada v'erificata con apprezzamento ex ante, dovendo quel pericolo essere desunto da elementi concreti e specifici, capaci di far emergere, al momento dell'adozione della misura di rigore, la rilevante probabilità che l'indagato intendesse sottrarsi, non facendosi più rintracciare, al corso ulteriore del procedimento. Trattasi di valutazione prognostica, discrezionalmente vincolata al riscontro dei predetti elementi, insindacabile in sede di legittimità ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale, quanto al significato da attribuire alle emergenze procedimentali, secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022, Sylla, Rv. 282592-01; Sez. 2, n. 33531 del 16/06/2021, Ferrara, Rv. 281861-01). 2. Ciò posto, l'insieme delle circostanze emerse al momento del fermo in relazione al fatto oggetto di contestazione, indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica (che certamente dovrà essere rivista nel prosieguo del procedimento alla luce del decesso della vittima, ma che non assume diretta incidenza nella valutazione odierna), è stato compiutamente considerato dal G.i.p. e ha rappresentato idonea e ragionevole cornice di riferimento per l'apprezzamento dell'inesistenza del pericolo di fuga, alla luce dell'atteggiamento assunto dall'indagato dopo il fatto e tenuto anche conto della sua avvenuta identificazione. Gli elementi in contrario addotti dal ricorrente, ossia la mancanza di permesso di soggiorno e di radicamento sociale dell'indagato, sono stati sostanzialmente valutati e motivatamente giudicati recessivi. Il ragionamento giudiziale appare aderente alle risultanze processuali e - a fronte - la critica del ricorrente non appare conducente, perché diretta alla rivisitazione di valutazioni di merito plausibilmente argomentate. 3. Il ricorso deve essere pertanto respinto. P.