CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 07739/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 617-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ancona con studio in Pescara via Venezia 7; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, ex lege rappresentato e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso l'ordinanza del Tribunale di Chieti, depositata il 11/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione l’ordinanza adottata dal Tribunale di Chieti ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. in accoglimento dell’opposizione da lui proposta ex art. 84 e 170 t.u. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 617/2021 Numero sezionale 10889/2021 spese di giustizia (d.lgs 115/2002) e art.15 d.lgs. 150/2011 avverso Numero di raccolta generale 7739/2022Data pubblicazione 09/03/2022 la decisione di revoca dell’ammissione a gratuito patrocinio e di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal suo difensore [OSCURATO:PERSONA]; -il giudice dell’opposizione con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] accoglieva l’opposizione e liquidava il compenso per l’attività defensionale in euro 2.007,50 mentre nulla veniva disposto sulle spese di lite in ragione della contumacia del Ministero; -la cassazione dell’ordinanza impugnata è chiesta dal Miletti con ricorso notificato il 9/2/2020 ed affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Ministero della giustizia; considerato che:. -con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc. civ. per avere il tribunale compensato le spese sul presupposto che la domanda non era stata avversata dal Ministero della giustizia, nonostante non vi fosse stata alcuna parziale soccombenza né la contumacia del Ministero integrava l’ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 e dell’art. 4, comma 5, lett. c) del d.m. 55/2014 motivi; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 130 d.p.r. 115/2002 per erronea applicazione della riduzione ex art. 130 d.p.r. 115/2002; -ciò posto ritiene il collegio che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma, numeri 1) e 5) cod. proc. civ. e rimette la causa alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 617/2021 Numero sezionale 10889/2021 Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione Numero di raccolta generale 7739/2022Data pubblicazione 09/03/2022 civile-2, il 3 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0