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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18952/2026

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OLOGNA il 17/02/1997 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale di Bologna che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2400,00 di multa per il reato previsto dall'art. 474 cod. pen., per introduzione di telefoni in Italia con marchio Apple e Samsung contraffatti; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità del ricorrente - è aspecifico oltre che manifestamente infondato, per il buon governo dei principi di diritto in materia.

Il motivo è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, hanno ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi-:Idi' ricorso per cassazione sono inammissibili non soio quando risultino intrinsecamente rminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a.fondamento del provvedimentoimpugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

La Corte territoriale ha offerto una motivazione adeguata sul punto e il ricorrente non si è confrontato con le risultanze tecniche emerse in sede di istruttoria dibattimentale e con le argomentazioni dei giudici di appello, che hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui "nel delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, la cui previsione è rimasta identica pur a seguito della riforma dell'art. 474 cod. pen. ad opera della legge 23 luglio 2009, n. 99, l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, atteso che la destinazione del prodotto alla vendita rappresenta la finalità che caratterizza la condotta di detenzione e non soltanto la connotazione oggettiva della stessa, rispondendo all'esigenza di selezionare i fatti ritenuti effettivamente offensivi del bene giuridico a fronte di una significativa anticipazione della sua tutela" (Sez. 5, n. 18641 del 17/02/2017, Gambarrota, Rv. 269921 - 01).

La Corte di appello chiarisce che gli indici della consapevolezza della contraffazione e della finalità di profitto fossero da individuarsi nel prezzo vile, nell'acquisto a mezzo di un sito straniero, con documenti di accompagnamento relativi non a telefoni cellulari ma a batterie, essendo l'acquisto massivo tale da integrare la prova della finalità di profitto.

Si tratta di motivazione congrua con la quale non si confronta in modo specifico il ricorrente, offrendo una non consentita ricostruzione alternativa in sede di legittimità; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha diffusamente motivato sul punto, escludendo l'applicabilità della causa di non punibilità sulla base della gravità della condotta posta in essere dal ricorrente, testimoniata dall'elevato numero di dispositivi acquisiti e dal fatto che la condotta avesse ad oggetto due marchi distinti, il che integra una motivazione non apparente sulla natura non tenue della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara i P.Q.M26 ti Fun7.- illa,-2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OLOGNA il 17/02/1997 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale di Bologna che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2400,00 di multa per il reato previsto dall'art. 474 cod. pen., per introduzione di telefoni in Italia con marchio Apple e Samsung contraffatti; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità del ricorrente - è aspecifico oltre che manifestamente infondato, per il buon governo dei principi di diritto in materia. Il motivo è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, hanno ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi-:Idi' ricorso per cassazione sono inammissibili non soio quando risultino intrinsecamente rminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a.fondamento del provvedimentoimpugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. La Corte territoriale ha offerto una motivazione adeguata sul punto e il ricorrente non si è confrontato con le risultanze tecniche emerse in sede di istruttoria dibattimentale e con le argomentazioni dei giudici di appello, che hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui "nel delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, la cui previsione è rimasta identica pur a seguito della riforma dell'art. 474 cod. pen. ad opera della legge 23 luglio 2009, n. 99, l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, atteso che la destinazione del prodotto alla vendita rappresenta la finalità che caratterizza la condotta di detenzione e non soltanto la connotazione oggettiva della stessa, rispondendo all'esigenza di selezionare i fatti ritenuti effettivamente offensivi del bene giuridico a fronte di una significativa anticipazione della sua tutela" (Sez. 5, n. 18641 del 17/02/2017, Gambarrota, Rv. 269921 - 01). La Corte di appello chiarisce che gli indici della consapevolezza della contraffazione e della finalità di profitto fossero da individuarsi nel prezzo vile, nell'acquisto a mezzo di un sito straniero, con documenti di accompagnamento relativi non a telefoni cellulari ma a batterie, essendo l'acquisto massivo tale da integrare la prova della finalità di profitto. Si tratta di motivazione congrua con la quale non si confronta in modo specifico il ricorrente, offrendo una non consentita ricostruzione alternativa in sede di legittimità; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha diffusamente motivato sul punto, escludendo l'applicabilità della causa di non punibilità sulla base della gravità della condotta posta in essere dal ricorrente, testimoniata dall'elevato numero di dispositivi acquisiti e dal fatto che la condotta avesse ad oggetto due marchi distinti, il che integra una motivazione non apparente sulla natura non tenue della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara i P.Q.M26 ti Fun7.- illa,-2
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