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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29843/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lala sentenza del 15/12/2021 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), tra le quali non rientra la censura in ordine alla sproporzione della pena pecuniaria comminata dal giudice di merito perché afferente al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità; Rilevato, che non osta alla conclusione la sopravvenuta rinuncia al ricorso e che, pertanto, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lala sentenza del 15/12/2021 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), tra le quali non rientra la censura in ordine alla sproporzione della pena pecuniaria comminata dal giudice di merito perché afferente al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità; Rilevato, che non osta alla conclusione la sopravvenuta rinuncia al ricorso e che, pertanto, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 lugli
Sentenza Cassazione n. 29843/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris