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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 marzo 2023

Cassazione n. 30999/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della Corte di appello di Torino; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31 maggio 2023 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del mandato di arresto europeo cautelare emesso il 6 marzo 2023 dall'Autorità giudiziaria francese in relazione alla sentenza del Tribunale Judiciaire de Nice del 7 novembre 2022 che lo ha condannato per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a fini di profitto commesso e accertato in Francia, ma ha disposto il rinvio della consegna «a soddisfatta giustizia italiana».

Poiché la richiesta di consegna riguarda anche fatti commessi in parte nel territorio italiano, a seguito di consultazioni indirette ex art. 8 d. 1g. 15 febbraio 2016 n. 29, fra le Autorità giudiziarie interessate è pervenuta alla Corte di appello comunicazione di rinuncia alla giurisdizione da parte italiana solo per il reato oggetto del mandato di arresto europeo rimandando alla definizione del procedimento italiano l'esecuzione della consegna.2

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione degli artt. 18 e 18-bis legge 22 aprile 2005 n. 69 perché il ricorrente è attualmente sottoposto a procedimento penale davanti al Tribunale di Genova per lo stesso fatto e per il medesimo titolo di reato per il quale è stato condannato (in sua assenza e senza avere avuto notizia del processo a suo carico) dalla Autorità giudiziaria.

Si argomenta che, essendo già stata iniziata l'azione penale in Italia, il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione non potrebbero più essere disposti e, comunque la rinuncia alla giurisdizione da parte dell'Autorità giudiziaria italiana, con la conseguente modifica dell'imputazione nel procedimento italiano, non è stata formalizzata, sicché il ricorrente è tuttora sottoposto a procedimento penale in Italia per lo stesso fatto per il quale è stato condannato in Francia (con sentenza esecutiva ma non irrevocabile perché pronunciata in assenza dell'imputato).

Si assume che, per questa ragione, il mandato di arresto deve considerarsi ancora processuale e riguardante reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte nel territorio italiano (art. 18-bis, comma 1, lett. a) con la conseguente applicazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. b) legge n. 69/2005.

Su queste basi nel ricorso si conclude che quando sarà intervenuta una sentenza irrevocabile italiana in relazione a tutti i capi di imputazione si realizzerà un motivo di rifiuto obbligatorio di consegna ex art. 18, comma 1, lett. b), sicché sin da adesso la Corte di appello di Torino avrebbe dovuto rifiutare la consegna dell'arrestato alla Francia. [OSCURATO:PERSONA]

1. La condotta descritta nel mandato di arresto europeo è costituita da «aiuto all'ingresso, alla circolazione oppure al soggiorno irregolari di uno straniero in Francia...in banda organizzata» Tuttavia, come è precisato nella sentenza impugnata, sulla base dei chiarimenti forniti dalla Autorità giudiziaria francese, risulta che Esahassah in Francia è stato condannato soltanto per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina mentre è stato assolto dalla imputazione di associazione per delinquere.

Invece, in Italia si procede contro di lui ex art. 416 cod. pen. per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo 1) commesso a Ventimiglia e per il reato ex artt. 110 cod. pen. e 12, comma 3, lett. a) e d), aggravato ex commi 3-bis e 3- ter, lett. b) d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 (capo 33), oltre a cinque imputazioni analoghe.3 Le consultazioni obbligatorie fra le Autorità giudiziarie interessate previste dall'art. 8 d.

Igs 15 febbraio 2016 n. 29 hanno condotto all'accordo secondo il quale la parte italiana rinuncia alla giurisdizione solo per l'imputazione per il reato oggetto di mandato di arresto europeo, «rimandando alla definizione del procedimento italiano non solo la esecuzione della consegna richiesta con il mandato di arresto europeo ma anche la valutazione della sorte della restante imputazione» di associazione per delinquere nel processo italiano, che potrebbe concludersi con una «pronuncia irrevocabile in grado di prevalere su quella francese nel caso di revoca della sentenza su opposizione dell'interessato».

In questa prospettiva, le Autorità francesi non hanno richiesto la consegna temporanea.

Il mandato è esecutivo e non processuale, come chiarito dalle Autorità francesi.

Inoltre, l'accordo tra le parti non è contestato dal ricorrente e ha condotto la Corte di appello a motivare le ragioni del rinvio della consegna per la concorrente giurisdizione italiana.

Deve al riguardo ribadirsi che - e il dato è dirimente - la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna della persona interessata dal mandato di arresto europeo per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato, implica una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dall'art. 20, legge 22 aprile 2005, n. 69, del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l'abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse che nella fattispecie non è stato prospettato (Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018, Adenni, Rv. 272768; Sez. 6, n. 35181 del 28/09/2010, Mallucci, Rv. 248006).

2. Sulla base di quanto precede il ricorso risulta inammissibile con la conseguente condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della Corte di appello di Torino; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 maggio 2023 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del mandato di arresto europeo cautelare emesso il 6 marzo 2023 dall'Autorità giudiziaria francese in relazione alla sentenza del Tribunale Judiciaire de Nice del 7 novembre 2022 che lo ha condannato per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a fini di profitto commesso e accertato in Francia, ma ha disposto il rinvio della consegna «a soddisfatta giustizia italiana». Poiché la richiesta di consegna riguarda anche fatti commessi in parte nel territorio italiano, a seguito di consultazioni indirette ex art. 8 d. 1g. 15 febbraio 2016 n. 29, fra le Autorità giudiziarie interessate è pervenuta alla Corte di appello comunicazione di rinuncia alla giurisdizione da parte italiana solo per il reato oggetto del mandato di arresto europeo rimandando alla definizione del procedimento italiano l'esecuzione della consegna.2 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione degli artt. 18 e 18-bis legge 22 aprile 2005 n. 69 perché il ricorrente è attualmente sottoposto a procedimento penale davanti al Tribunale di Genova per lo stesso fatto e per il medesimo titolo di reato per il quale è stato condannato (in sua assenza e senza avere avuto notizia del processo a suo carico) dalla Autorità giudiziaria. Si argomenta che, essendo già stata iniziata l'azione penale in Italia, il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione non potrebbero più essere disposti e, comunque la rinuncia alla giurisdizione da parte dell'Autorità giudiziaria italiana, con la conseguente modifica dell'imputazione nel procedimento italiano, non è stata formalizzata, sicché il ricorrente è tuttora sottoposto a procedimento penale in Italia per lo stesso fatto per il quale è stato condannato in Francia (con sentenza esecutiva ma non irrevocabile perché pronunciata in assenza dell'imputato). Si assume che, per questa ragione, il mandato di arresto deve considerarsi ancora processuale e riguardante reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte nel territorio italiano (art. 18-bis, comma 1, lett. a) con la conseguente applicazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. b) legge n. 69/2005. Su queste basi nel ricorso si conclude che quando sarà intervenuta una sentenza irrevocabile italiana in relazione a tutti i capi di imputazione si realizzerà un motivo di rifiuto obbligatorio di consegna ex art. 18, comma 1, lett. b), sicché sin da adesso la Corte di appello di Torino avrebbe dovuto rifiutare la consegna dell'arrestato alla Francia. [OSCURATO:PERSONA] 1. La condotta descritta nel mandato di arresto europeo è costituita da «aiuto all'ingresso, alla circolazione oppure al soggiorno irregolari di uno straniero in Francia...in banda organizzata» Tuttavia, come è precisato nella sentenza impugnata, sulla base dei chiarimenti forniti dalla Autorità giudiziaria francese, risulta che Esahassah in Francia è stato condannato soltanto per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina mentre è stato assolto dalla imputazione di associazione per delinquere. Invece, in Italia si procede contro di lui ex art. 416 cod. pen. per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo 1) commesso a Ventimiglia e per il reato ex artt. 110 cod. pen. e 12, comma 3, lett. a) e d), aggravato ex commi 3-bis e 3- ter, lett. b) d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 (capo 33), oltre a cinque imputazioni analoghe.3 Le consultazioni obbligatorie fra le Autorità giudiziarie interessate previste dall'art. 8 d. Igs 15 febbraio 2016 n. 29 hanno condotto all'accordo secondo il quale la parte italiana rinuncia alla giurisdizione solo per l'imputazione per il reato oggetto di mandato di arresto europeo, «rimandando alla definizione del procedimento italiano non solo la esecuzione della consegna richiesta con il mandato di arresto europeo ma anche la valutazione della sorte della restante imputazione» di associazione per delinquere nel processo italiano, che potrebbe concludersi con una «pronuncia irrevocabile in grado di prevalere su quella francese nel caso di revoca della sentenza su opposizione dell'interessato». In questa prospettiva, le Autorità francesi non hanno richiesto la consegna temporanea. Il mandato è esecutivo e non processuale, come chiarito dalle Autorità francesi. Inoltre, l'accordo tra le parti non è contestato dal ricorrente e ha condotto la Corte di appello a motivare le ragioni del rinvio della consegna per la concorrente giurisdizione italiana. Deve al riguardo ribadirsi che - e il dato è dirimente - la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna della persona interessata dal mandato di arresto europeo per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato, implica una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dall'art. 20, legge 22 aprile 2005, n. 69, del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l'abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse che nella fattispecie non è stato prospettato (Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018, Adenni, Rv. 272768; Sez. 6, n. 35181 del 28/09/2010, Mallucci, Rv. 248006). 2. Sulla base di quanto precede il ricorso risulta inammissibile con la conseguente condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
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