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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 18118/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2793/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ti e dife si da [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 5529/2020 depositata il06/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 4 - 2793/2021 – S2 – CC 24/02/2023 (22) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva il fratello Gabriele dinanzi al Tribunale di Roma per l’accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione di un appartamento, che il convenuto le aveva messo a disposizione impegnandosi a trasferirle la proprietà al verificarsi di certe condizioni.

La domanda veniva accolta in prime cure, con pronuncia che è stata confermata in appelloin un giudizio proseguito tra i rispettivi eredi.

Ricorrono in cassazione le eredi del convenuto con due motivi, illu- strati da memoria.

Resiste l’erede dell’attrice. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo si denuncia che i giudici di merito abbi ano omesso di dichiararela nullità ( per difetto d i forma scritta ) del l’accordo con il qualeil convenuto aveva affidato il bene a ll ’attrice e si era impe- gnatoa trasferirle la proprietà al verificarsi di certe condizioni e d ab- biano erroneamente accertato che taleconsegna era fonte di possesso e non di mera detenzione, gravandoil convenuto del l a mancata prova che si trattava di comodato (si deduce violazione d egli artt. 1350, 1351, 1140, 1141 e 1158 c.c.).

Con il secondo motivo si denuncia che i giudici di merito abbiano qualificatol’affidamento del bene all’attrice come fonte di possesso e nondi detenzione, disatteso ogni eccezione di mancata prova della in- terversione del possess o in capo all’ attrice e gravato il convenuto dell'onere di dimostrare che l’accordo del 1978 fosse un contratto di comodato (si deduce violazione degli artt. 1140, 1141, 1158 e 2697 c.c.).

2. -I due motivi possono esaminarsi congiuntamente.

Essi sono fondati. 3di 4 - 2793/2021 – S2 – CC 24/02/2023 (22) – [OSCURATO:PERSONA].

Il caso di specie esibisce i tratti di una promessa di vendita, cui ac- cede un accordo con il quale la promissaria acquirente viene anticipa- tamente immessa dal promittente venditore nel potere di fatto sul bene.

Orbene, quando viene concordata la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo di compravendita , la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un co- modato funzionalmente collegato al preliminare.

Pertanto,questi è de- tentorequalificato, non posse ssore (cfr. Cass.

SU 7930/2008 e la con- forme giurisprudenza successiva, tra cui Cass. 5211/2016).

Tale situazione si verifica anche ove la promessadi vendita sia nulla per difetto di forma scritta, come nel caso di specie, cosicchéil semplice trascorrere del tempo non lascia maturare i presupposti per un acquisto della proprietà per usucapione in capo alla promissari a acquirente, salvo che si sia verificata medio tempore una interversione del pos- sesso, che non può realizzarsi solo con comportamenti quali il trasferi- mento della residenza nell’immobile o l’attivazione delle relative utenze, che di per sé rinvengono base in un rapporto di mera deten- zione (cfr. Cass. 21726/2019).

Resta affidato al giudice di rinvio valutare se nel caso di specie si riscontrino gli estremi per accertare l’interversione del possesso.

I due motivi sono accolti.

3. – In conclusione, i l ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata, la causa è rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legit- timità.

P.Q.M. 4di 4 - 2793/2021 – S2 – CC 24/02/2023 (22) – [OSCURATO:PERSONA].

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui de- manda al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2793/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ti e dife si da [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 5529/2020 depositata il06/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 4 - 2793/2021 – S2 – CC 24/02/2023 (22) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva il fratello Gabriele dinanzi al Tribunale di Roma per l’accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione di un appartamento, che il convenuto le aveva messo a disposizione impegnandosi a trasferirle la proprietà al verificarsi di certe condizioni. La domanda veniva accolta in prime cure, con pronuncia che è stata confermata in appelloin un giudizio proseguito tra i rispettivi eredi. Ricorrono in cassazione le eredi del convenuto con due motivi, illu- strati da memoria. Resiste l’erede dell’attrice. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si denuncia che i giudici di merito abbi ano omesso di dichiararela nullità ( per difetto d i forma scritta ) del l’accordo con il qualeil convenuto aveva affidato il bene a ll ’attrice e si era impe- gnatoa trasferirle la proprietà al verificarsi di certe condizioni e d ab- biano erroneamente accertato che taleconsegna era fonte di possesso e non di mera detenzione, gravandoil convenuto del l a mancata prova che si trattava di comodato (si deduce violazione d egli artt. 1350, 1351, 1140, 1141 e 1158 c.c.). Con il secondo motivo si denuncia che i giudici di merito abbiano qualificatol’affidamento del bene all’attrice come fonte di possesso e nondi detenzione, disatteso ogni eccezione di mancata prova della in- terversione del possess o in capo all’ attrice e gravato il convenuto dell'onere di dimostrare che l’accordo del 1978 fosse un contratto di comodato (si deduce violazione degli artt. 1140, 1141, 1158 e 2697 c.c.). 2. -I due motivi possono esaminarsi congiuntamente. Essi sono fondati. 3di 4 - 2793/2021 – S2 – CC 24/02/2023 (22) – [OSCURATO:PERSONA]. Il caso di specie esibisce i tratti di una promessa di vendita, cui ac- cede un accordo con il quale la promissaria acquirente viene anticipa- tamente immessa dal promittente venditore nel potere di fatto sul bene. Orbene, quando viene concordata la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo di compravendita , la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un co- modato funzionalmente collegato al preliminare. Pertanto,questi è de- tentorequalificato, non posse ssore (cfr. Cass. SU 7930/2008 e la con- forme giurisprudenza successiva, tra cui Cass. 5211/2016). Tale situazione si verifica anche ove la promessadi vendita sia nulla per difetto di forma scritta, come nel caso di specie, cosicchéil semplice trascorrere del tempo non lascia maturare i presupposti per un acquisto della proprietà per usucapione in capo alla promissari a acquirente, salvo che si sia verificata medio tempore una interversione del pos- sesso, che non può realizzarsi solo con comportamenti quali il trasferi- mento della residenza nell’immobile o l’attivazione delle relative utenze, che di per sé rinvengono base in un rapporto di mera deten- zione (cfr. Cass. 21726/2019). Resta affidato al giudice di rinvio valutare se nel caso di specie si riscontrino gli estremi per accertare l’interversione del possesso. I due motivi sono accolti. 3. – In conclusione, i l ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata, la causa è rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legit- timità. P.Q.M. 4di 4 - 2793/2021 – S2 – CC 24/02/2023 (22) – [OSCURATO:PERSONA]. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui de- manda al
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