CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto ha revocato l'ordine di demolizione, emesso il 10 aprile 2021 dal Pubblico ministero territoriale ed avente ad oggetto porzione immobiliare sita in Mondragone al viale Margherita, 163, sulla scorta della sentenza del 18 dicembre 1997 del Pretore di Carinola, ormai irrevocabile. 2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, invocando erronea applicazione di legge, il ricorrente ha osservato che al Neri era stata rilasciata una concessione illegittima, e non un regolare permesso di costruire in sanatoria. Al riguardo, infatti, tenuto conto del potere-dovere del Giudice di verificare il corretto esercizio del potere di rilascio della sanatoria, in specie era stato dato corso al rilascio del permesso di costruire dopo che il bene era stato acquisito al patrimonio comunale in esito all'inottemperanza all'ingiunzione comunale di demolizione del manufatto. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. E' stata prodotta memoria da parte della difesa del Neri. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è fondato. 5.1. In relazione alla censura formulata, è nozione comune che, ai fini della revoca dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (ad es. Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Impagliazzo, Rv. 277668). Del pari, in tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, Rv. 267413). In tal senso il Procuratore generale ha correttamente evocato nella sua requisitoria il consolidato principio in forza del quale "il giudice dell'esecuzione investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (Sez. 3 n. 55028 del 09/11/2018 Rv. 274135; Sez. 3 n. 42164 del 09/07/2013 Rv. 256679)". Infatti l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260972). 5.2. Ciò posto, in definitiva l'ordinanza impugnata ha compiuto verifica solo parziale neppure dando conto (quanto ad es. ai requisiti volumetrici) di avere esercitato i dovuti controlli (anche a prescindere da quanto in tesi prodotto dalle parti, e della pretesa impossibilità di altrimenti verificare la situazione fattuale). Laddove gli stessi profili concernenti la legittimazione del soggetto privato, una volta acquisito il bene demolendo al patrimonio comunale, non appaiono adeguatamente meditati (cfr. infatti, in motivazione, Sez. 3, n. 3261 del 17/11/2020, dep. 2021, Ricciardi, Rv. 280870). 6. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione fisica. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. Così deciso in