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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32402/2026

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l primo e il secondo motivo, con cui si deducono, ai sensidell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente violazione degli artt.671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizio di motivazione, in ordine al mancatoriconoscimento della continuazione tra il reato in contestazione e quelli giudicaticon le sentenze n. 281/2023 della Corte di Appello di Napoli e n. 167/2023 delG.i.p. del Tribunale di Avellino, reiterano le medesime argomentazioni di meritogià sollevate con l'atto di appello, puntualmente affrontate e correttamenterisolte dalla Corte territoriale, la quale, con motivazione congrua, aderente alleemergenze processuali e priva di vizi di manifesta illogicità, ha escluso lasussistenza della continuazione, rilevando, quanto alla contiguità cronologica,che intercorreva una distanza temporale di circa quattro e cinque mesi tra il fattoin giudizio e gli episodi già definiti; quanto all'omogeneità delle condotte, che lestesse presentavano modalità operative, contesti e composizione soggettivaprofondamente differenziati; e, quanto allo stato di tossicodipendenzadell'imputato, che esso, oltre a non risultare documentato all'epoca del fatto percui si procede, non costituisce di per sé indice sufficiente dell'unicità del disegnocriminoso, in assenza degli ulteriori elementi rivelatori della programmazioneunitaria; che, pertanto, i motivi in esame si risolvono in una mera riproposizionedelle censure già disattese in appello, senza un reale confronto critico con lamotivazione impugnata, e sollecitano un'alternativa valutazione del compendioprobatorio e degli elementi di fatto non consentita in sede di legittimità (Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l primo e il secondo motivo, con cui si deducono, ai sensidell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente violazione degli artt.671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizio di motivazione, in ordine al mancatoriconoscimento della continuazione tra il reato in contestazione e quelli giudicaticon le sentenze n. 281/2023 della Corte di Appello di Napoli e n. 167/2023 delG.i.p. del Tribunale di Avellino, reiterano le medesime argomentazioni di meritogià sollevate con l'atto di appello, puntualmente affrontate e correttamenterisolte dalla Corte territoriale, la quale, con motivazione congrua, aderente alleemergenze processuali e priva di vizi di manifesta illogicità, ha escluso lasussistenza della continuazione, rilevando, quanto alla contiguità cronologica,che intercorreva una distanza temporale di circa quattro e cinque mesi tra il fattoin giudizio e gli episodi già definiti; quanto all'omogeneità delle condotte, che lestesse presentavano modalità operative, contesti e composizione soggettivaprofondamente differenziati; e, quanto allo stato di tossicodipendenzadell'imputato, che esso, oltre a non risultare documentato all'epoca del fatto percui si procede, non costituisce di per sé indice sufficiente dell'unicità del disegnocriminoso, in assenza degli ulteriori elementi rivelatori della programmazioneunitaria; che, pertanto, i motivi in esame si risolvono in una mera riproposizionedelle censure già disattese in appello, senza un reale confronto critico con lamotivazione impugnata, e sollecitano un'alternativa valutazione del compendioprobatorio e degli elementi di fatto non consentita in sede di legittimità (Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.