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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15457/2026

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di consiglio del 5/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] srl riceveva due avvisi di accertamento, ai finiIres, Irap e Iva, a seguito del PVC 15/9/2008 della Guardia diNumero registro generale 6031/2017Numero sezionale 3778/2026Numero di raccolta generale 15457/2026finanza.

I maggiori ricavi della società venivano determinati in euroData pubblicazione 20/05/2026802.461,89 per l’anno d’imposta 2007 e in euro 213.829,18 perl’anno 2008.

Nel corso della verifica erano stati acquisiti dei fogligiornalieri (rapportini), grazie ai quali era stato rideterminato ilquantitativo di calcestruzzo effettivamente prodotto e venduto.

Lasocietà aveva sostenuto che quella documentazione attenesse apreordini dei clienti non corrispondenti ai quantitativicommercializzati sia per problematiche relative ai cantieri che per ilimiti della capacità produttiva dell’azienda.2.

Con sentenza n. 648/2013 la CTP di Ragusa accoglievaparzialmente il ricorso della società.

Riconosceva l’esistenza dimaggiori ricavi ma riteneva che dovessero detrarsi i costi perl’acquisto delle materie prime e per la realizzazione e la consegnadel calcestruzzo, da stimarsi nel 50% degli importi dei maggioriricavi.3.

La CTR della Sicilia, con la sentenza n. 2858/2016, accoglieval’appello principale della contribuente e rigettava l’appello incidentaledell’Agenzia, annullando gli avvisi di accertamento.

Il giudiceregionale riteneva:- che l’Ufficio non avrebbe dovuto fondare l’accertamento solo sulladocumentazione extracontabile rinvenuta, senza dei controlli neiconfronti dei fornitori e della clientela;- che la società, con diffuse argomentazioni, aveva dedotto che perla forza lavoro e il numero di betoniere non avrebbe avuto lapossibilità di consegnare i quantitativi di calcestruzzo stimati con gliavvisi di accertamento;- che l’Amministrazione non aveva preso posizione in manierachiara e precisa sulle argomentazioni difensive, limitandosi adapodittiche considerazioni sulla correttezza delle contestazioni.4.

L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a due motivimentre la contribuente ha resistito con controricorso.2 di 6Numero registro generale 6031/2017Numero sezionale 3778/20265.

Con memoria 6/10/2023 la società ha dichiarato di aver aderitoNumero di raccolta generale 15457/2026alla definizione agevolata delle controversie attribuDiattea p ubbaliclalazio ne 20/05/2026giurisdizione tributaria disciplinata dall’art. 1, commi 186 – 205,legge n. 197 del 2022 e chiesto l’estinzione del giudizio.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, rubricato «violazione dell’art. 115 c.p.c. edegli artt. 23 e 57 del D.LGS. 546/92, in relazione all’art. 360 c.p.c.n. 3», l’Agenzia delle entrate contesta la genericità dell’assuntosecondo cui la società non avrebbe potuto produrre i quantitativi dicalcestruzzo accertati dall’Ufficio.

Il giudice avrebbe dovutoesaminare in maniera specifica le argomentazioni difensive – inveroprive di riscontro - senza rinviare al presunto principio di noncontestazione, tanto più che l’Ufficio aveva sempre contestato ledifese avversarie.2.

Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 39 comma 1, lett d), del d.p.r. n. 600/73, dell’art. 2729 c.c.in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3) del c.p.c.», la ricorrente deduceche il rinvenimento nel corso di una verifica fiscale di una contabilitàin nero legittima di per sé un accertamento induttivo, incombendosul contribuente l’onere di fornire la prova contraria rispetto allapretesa erariale.

La contribuente non aveva assolto all’onere dellaprova.3.

Occorre rilevare in via preliminare che la controricorrente hadepositato domande di definizione agevolata delle controversietributarie pendenti ex art. 1, commi 186 ss. legge n. 197 del 2022per il presente procedimento con riferimento agli avvisi diaccertamento ricevuti.

Le domande sono state acquisite in data28/9/2023 e contengono la richiesta di pagamento rateale.

Lacontroricorrente ha anche documentato il versamento il 26/9/2023delle prime rate delle somme dovute.3 di 6Numero registro generale 6031/2017Numero sezionale 3778/20263.1 L’art. 1, commi 186 e ss. della legge n. 197 del 2022, ha previstoNumero di raccolta generale 15457/2026una definizione agevolata delle controversie fiscali, introduceDantad poub bulincaazio ne 20/05/2026disciplina applicabile a tutti i giudizi in corso, siano essi pendenti neigradi di merito o in sede di legittimità.

I commi 197 e 198, dellalegge n. 197 del 2022, come modificati dall’art. 20, comma 1, lett.c), d.l. n. 34 del 2023, dispongono che il contribuente che intendeaderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti hal’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, «presso l’organogiurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia delladomanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata» e, in tal caso, «il processo è dichiarato estinto condecreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera diconsiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese delprocesso restano a carico della parte che le ha anticipate».3.2 Ai sensi del comma 200 dell’art. 1 cit.

«L'eventuale diniego delladefinizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre2024 con le modalità previste per la notificazione degli attiprocessuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dallanotificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale pressoil quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione dellacontroversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, lapronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuenteunitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dallanotifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimotermine».3.3 La definizione agevolata determina l’estinzione del giudizio allasola condizione del deposito della domanda di definizione agevolatae della prova del pagamento di quanto dovuto o della prima rata(Cass. 8707/2026, Cass. 34434/2025, Cass. 16240/2024 e Cass.5534/2024), senza dover attendere il termine assegnato all’Agenziaper l’emissione e notificazione del diniego.

Con sentenza n. 189 del2024 la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di4 di 6Numero registro generale 6031/2017Numero sezionale 3778/2026legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53Numero di raccolta generale 15457/2026e 111 Cost., dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 dDeatla p2u0bb2lic2az,io ne 20/05/2026laddove dispone che il processo è dichiarato estinto in caso dideposito di copia della domanda di definizione agevolata e delversamento degli importi dovuti o della prima rata, in quanto fruttodi una scelta non irragionevole nell'ottica di favorire l'immediatachiusura delle controversie tributarie pendenti e di incentivare ipagamenti non ancora eseguiti.

La dichiarazione di estinzione delprocesso per effetto della definizione agevolata di cui all'art. 1,comma 198 non comporta l'estinzione del credito tributarioconseguente al mancato integrale pagamento degli importi dovutiper la definizione stessa.4.

Tenuto conto della documentazione depositata, il processo vadichiarato estinto ai sensi dell’art. 1 commi 197 e 198 legge n. 197del 2022, non risultando comunicato l’eventuale diniego didefinizione.

Una declaratoria di cessazione della materia delcontendere presupporrebbe la prova che la contribuente abbiapagato tutte le rate dovute.5.

Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle solestatuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485/2018 e Cass.1420/2022).

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.Così deciso in Roma, il 5/5/2026la PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Rosa5 di 6Numero registro generale 6031/2017Numero sezionale 3778/2026Numero di raccolta generale 15457/2026Data pubblicazione 20/05/20266 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di consiglio del 5/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] srl riceveva due avvisi di accertamento, ai finiIres, Irap e Iva, a seguito del PVC 15/9/2008 della Guardia diNumero registro generale 6031/2017Numero sezionale 3778/2026Numero di raccolta generale 15457/2026finanza. I maggiori ricavi della società venivano determinati in euroData pubblicazione 20/05/2026802.461,89 per l’anno d’imposta 2007 e in euro 213.829,18 perl’anno 2008. Nel corso della verifica erano stati acquisiti dei fogligiornalieri (rapportini), grazie ai quali era stato rideterminato ilquantitativo di calcestruzzo effettivamente prodotto e venduto. Lasocietà aveva sostenuto che quella documentazione attenesse apreordini dei clienti non corrispondenti ai quantitativicommercializzati sia per problematiche relative ai cantieri che per ilimiti della capacità produttiva dell’azienda.2. Con sentenza n. 648/2013 la CTP di Ragusa accoglievaparzialmente il ricorso della società. Riconosceva l’esistenza dimaggiori ricavi ma riteneva che dovessero detrarsi i costi perl’acquisto delle materie prime e per la realizzazione e la consegnadel calcestruzzo, da stimarsi nel 50% degli importi dei maggioriricavi.3. La CTR della Sicilia, con la sentenza n. 2858/2016, accoglieval’appello principale della contribuente e rigettava l’appello incidentaledell’Agenzia, annullando gli avvisi di accertamento. Il giudiceregionale riteneva:- che l’Ufficio non avrebbe dovuto fondare l’accertamento solo sulladocumentazione extracontabile rinvenuta, senza dei controlli neiconfronti dei fornitori e della clientela;- che la società, con diffuse argomentazioni, aveva dedotto che perla forza lavoro e il numero di betoniere non avrebbe avuto lapossibilità di consegnare i quantitativi di calcestruzzo stimati con gliavvisi di accertamento;- che l’Amministrazione non aveva preso posizione in manierachiara e precisa sulle argomentazioni difensive, limitandosi adapodittiche considerazioni sulla correttezza delle contestazioni.4. L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a due motivimentre la contribuente ha resistito con controricorso.2 di 6Numero registro generale 6031/2017Numero sezionale 3778/20265. Con memoria 6/10/2023 la società ha dichiarato di aver aderitoNumero di raccolta generale 15457/2026alla definizione agevolata delle controversie attribuDiattea p ubbaliclalazio ne 20/05/2026giurisdizione tributaria disciplinata dall’art. 1, commi 186 – 205,legge n. 197 del 2022 e chiesto l’estinzione del giudizio.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «violazione dell’art. 115 c.p.c. edegli artt. 23 e 57 del D.LGS. 546/92, in relazione all’art. 360 c.p.c.n. 3», l’Agenzia delle entrate contesta la genericità dell’assuntosecondo cui la società non avrebbe potuto produrre i quantitativi dicalcestruzzo accertati dall’Ufficio. Il giudice avrebbe dovutoesaminare in maniera specifica le argomentazioni difensive – inveroprive di riscontro - senza rinviare al presunto principio di noncontestazione, tanto più che l’Ufficio aveva sempre contestato ledifese avversarie.2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 39 comma 1, lett d), del d.p.r. n. 600/73, dell’art. 2729 c.c.in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3) del c.p.c.», la ricorrente deduceche il rinvenimento nel corso di una verifica fiscale di una contabilitàin nero legittima di per sé un accertamento induttivo, incombendosul contribuente l’onere di fornire la prova contraria rispetto allapretesa erariale. La contribuente non aveva assolto all’onere dellaprova.3. Occorre rilevare in via preliminare che la controricorrente hadepositato domande di definizione agevolata delle controversietributarie pendenti ex art. 1, commi 186 ss. legge n. 197 del 2022per il presente procedimento con riferimento agli avvisi diaccertamento ricevuti. Le domande sono state acquisite in data28/9/2023 e contengono la richiesta di pagamento rateale. Lacontroricorrente ha anche documentato il versamento il 26/9/2023delle prime rate delle somme dovute.3 di 6Numero registro generale 6031/2017Numero sezionale 3778/20263.1 L’art. 1, commi 186 e ss. della legge n. 197 del 2022, ha previstoNumero di raccolta generale 15457/2026una definizione agevolata delle controversie fiscali, introduceDantad poub bulincaazio ne 20/05/2026disciplina applicabile a tutti i giudizi in corso, siano essi pendenti neigradi di merito o in sede di legittimità. I commi 197 e 198, dellalegge n. 197 del 2022, come modificati dall’art. 20, comma 1, lett.c), d.l. n. 34 del 2023, dispongono che il contribuente che intendeaderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti hal’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, «presso l’organogiurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia delladomanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata» e, in tal caso, «il processo è dichiarato estinto condecreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera diconsiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese delprocesso restano a carico della parte che le ha anticipate».3.2 Ai sensi del comma 200 dell’art. 1 cit. «L'eventuale diniego delladefinizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre2024 con le modalità previste per la notificazione degli attiprocessuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dallanotificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale pressoil quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione dellacontroversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, lapronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuenteunitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dallanotifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimotermine».3.3 La definizione agevolata determina l’estinzione del giudizio allasola condizione del deposito della domanda di definizione agevolatae della prova del pagamento di quanto dovuto o della prima rata(Cass. 8707/2026, Cass. 34434/2025, Cass. 16240/2024 e Cass.5534/2024), senza dover attendere il termine assegnato all’Agenziaper l’emissione e notificazione del diniego. Con sentenza n. 189 del2024 la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di4 di 6Numero registro generale 6031/2017Numero sezionale 3778/2026legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53Numero di raccolta generale 15457/2026e 111 Cost., dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 dDeatla p2u0bb2lic2az,io ne 20/05/2026laddove dispone che il processo è dichiarato estinto in caso dideposito di copia della domanda di definizione agevolata e delversamento degli importi dovuti o della prima rata, in quanto fruttodi una scelta non irragionevole nell'ottica di favorire l'immediatachiusura delle controversie tributarie pendenti e di incentivare ipagamenti non ancora eseguiti. La dichiarazione di estinzione delprocesso per effetto della definizione agevolata di cui all'art. 1,comma 198 non comporta l'estinzione del credito tributarioconseguente al mancato integrale pagamento degli importi dovutiper la definizione stessa.4. Tenuto conto della documentazione depositata, il processo vadichiarato estinto ai sensi dell’art. 1 commi 197 e 198 legge n. 197del 2022, non risultando comunicato l’eventuale diniego didefinizione. Una declaratoria di cessazione della materia delcontendere presupporrebbe la prova che la contribuente abbiapagato tutte le rate dovute.5. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle solestatuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485/2018 e Cass.1420/2022). P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.Così deciso in Roma, il 5/5/2026la PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Rosa5 di 6Numero registro generale 6031/2017Numero sezionale 3778/2026Numero di raccolta generale 15457/2026Data pubblicazione 20/05/20266 di 6