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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28344/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Prato ha dichiarato inammissibile tior,k, l'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] builnong avverso la sentenza di condanna del giudice di pace per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in data 1 luglio 2013.

Il Tribunale ha rilevato che la sentenza del giudice di pace era inappellabile e che l'impugnazione non poteva qualificarsi come ricorso per cassazione in quanto «era espressamente indicata nella intestazione dell'atto la dizione di "appello"»

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce l'inosservanza dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è fondato.

Il collegio aderisce a quell'orientamento decisamente maggioritario in forza del quale In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez.

U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], tra le ultime Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv. 285134 - 02; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccolieri, Rv. 280168 - 01).

Va rilevato, allora, che, non risultando sospensioni, il termine prescrizionale massimo è decorso in data 1 gennaio 2021 (prima della pronuncia di secondo grado).

Pertanto in difetto di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Prato ha dichiarato inammissibile tior,k, l'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] builnong avverso la sentenza di condanna del giudice di pace per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in data 1 luglio 2013. Il Tribunale ha rilevato che la sentenza del giudice di pace era inappellabile e che l'impugnazione non poteva qualificarsi come ricorso per cassazione in quanto «era espressamente indicata nella intestazione dell'atto la dizione di "appello"» 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce l'inosservanza dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è fondato. Il collegio aderisce a quell'orientamento decisamente maggioritario in forza del quale In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], tra le ultime Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv. 285134 - 02; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccolieri, Rv. 280168 - 01). Va rilevato, allora, che, non risultando sospensioni, il termine prescrizionale massimo è decorso in data 1 gennaio 2021 (prima della pronuncia di secondo grado). Pertanto in difetto di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizion
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