CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44924/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo attraverso cui si rivolgono censure alla ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio è riproduttivo di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato come le argomentazioni del ricorrente fossero da rigettare tenuto conto che: 1) quanto alla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., nonostante l'assenza di precedenti specifici, costituissero elementi significativi, sia la sussistenza di plurimi reati per cui era già intervenuta condanna che dichiarava la sussistenza della recidiva reiterata, sia la significativa concreta condotta ex art. 385 cod. pen. che lo aveva visto il Nicolosi essere stato sorpreso in tempo di notte insieme ad altre persone in una notoria zona di spaccio, elementi che denotavano maggiore pericolosità e sintomo di riprovevolezza; 2) quanto alle attenuanti generiche, mancassero elementi positivamente valorizzabili neppure evidenziati dalla difesa; 3) quanto al trattamento sanzionatorio, fosse adeguato il poco significativo scarto dal minimo edittale (un anno e sei mesi di reclusione), differenza giustificata alla luce della grave condotta e del curriculum criminale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci