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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 41636/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato di estorsione contestato, è privo di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni di merito già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla ritenuta equivalenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con l'aggravante delle più persone riunite, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena complessivamente irrogata, è altresì riproduttivo di doglianze già respinte con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) e manifestamente infondato poiché, quanto al bilanciamento tra le circostanze, trattandosi di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 7), tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, lette le memorie dei difensori delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: considerato che le suddette memorie non hanno apportato alcun contributo utile alla decisione, essendosi limitate a riassumere il processo ed a chiedere la condanna dell'imputato r al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese, per cui le richieste delle parti civili non possono essere accolte; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato di estorsione contestato, è privo di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni di merito già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla ritenuta equivalenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con l'aggravante delle più persone riunite, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena complessivamente irrogata, è altresì riproduttivo di doglianze già respinte con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) e manifestamente infondato poiché, quanto al bilanciamento tra le circostanze, trattandosi di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 7), tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, lette le memorie dei difensori delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: considerato che le suddette memorie non hanno apportato alcun contributo utile alla decisione, essendosi limitate a riassumere il processo ed a chiedere la condanna dell'imputato r al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese, per cui le richieste delle parti civili non possono essere accolte; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 41636/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris