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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 50503/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 26.06.2023 del tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio; udite le conclusioni dei difensori dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] anche quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 giugno 2023, il tribunale del riesame di Salerno adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca intervenuto nei confronti della predetta società ed emesso dal Gip del tribunale di Vallo della Lucania il 14 marzo 2023 e disposto in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen. 81 cpv. 10 quater comma 2 dlgs. 74/2000, rigettava l'istanza.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] nella predetta qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. mediante i propri difensori ha proposto ricorso deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Rappresenta con il primo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per essere intervenuta la decisione del tribunale, rispetto alla richiesta di riesame del 27 aprile 2023, il 6 luglio 2023 con violazione del termini processuali di cui agli artt. 324 cod. proc. pen. commi 3, 5 e 7 che richiamano l'art. 309 cod. proc. pen. commi 9, 9 bis e 10.

4. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, rilevando in senso critico, a tale ultimo riguardo, come il tribunale abbia inteso integrare sul punto la ritenuta motivazione del provvedimento del Gip pur in assenza di ogni motivazione formulata da tale [OSCURATO:PERSONA] e nonostante i recenti dettami di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 -

01. Il tribunale non avrebbe altresì esaminato la documentazione prodotta dalla difesa e avrebbe omesso ogni motivazione in ordine ai fatti su cui è fondato il provvedimento di sequestro.

5. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 27 della Costituzione e dell'art. 6 CEDU.

6. Il primo motivo è inammissibile innanzitutto perché generico, atteso l'indistinto richiamo a plurime disposizioni senza alcuna illustrazione, analitica per ciascuna previsione richiamata, delle ragioni - evidentemente processuali - per cui ognuna di esse sarebbe stata violata e ne sarebbe scaturita la dedotta inefficacia del provvedimento di sequestro.

7. Quanto al secondo motivo, per ragioni di priorità logico giuridica deve esaminarsi innanzitutto la censura inerente il tema della motivazione in ordine alla mancata illustrazione, da parte del Gip, del periculum in mora, atteso che la relativa rilevanza prevale e assorbe ogni disquisizione sul fumus del reato come le altre critiche sollevate.

Esso è fondato.

In proposito questo collegio ritiene di doversi discostare dalla tesi sostenuta dal tribunale, per cui il Gip avrebbe espresso una motivazione al riguardo, seppur sub specie del rilievo - erroneo - per cui la pericolosità sarebbe stata insita nella confiscabilità del bene.

Così da legittimare il ricorso, come nel caso di specie, al potere integrativo della motivazione in capo al tribunale del riesame.

Tale scelta interpretativa richiama espressamente l'indirizzo in tal senso espresso da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 3 - , n. 39846 del 13/05/2022 Rv. 283831 - 01), che tuttavia appare non pienamente riconducibile al caso di specie, connotato dalla adozione, alla data del marzo 2023, del provvedimento genetico di sequestro; in epoca, quindi, ormai distante dalla nota decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez.

U - , n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 - 01).

Cosicchè, diversamente dal contesto in cui è stato elaborato il principio di diritto citato dal tribunale del riesame, il nuovo indirizzo sancito dalle Sezioni Unite e sopra citato, al momento della decisione del Gip costituiva ormai un bagaglio giuridico da ritenersi definitivamente acquisito, per cui la mancata spiegazione del periculum non può più ritenersi frutto di una scelta motivazionale esistente, seppur errata in diritto.

Ed integra quindi il vizio della carenza di motivazione sul punto.

8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativa al sequestro come sopra illustrato nonché il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/05/2023 e ordina la restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania adottato in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 26.06.2023 del tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio; udite le conclusioni dei difensori dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] anche quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 giugno 2023, il tribunale del riesame di Salerno adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca intervenuto nei confronti della predetta società ed emesso dal Gip del tribunale di Vallo della Lucania il 14 marzo 2023 e disposto in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen. 81 cpv. 10 quater comma 2 dlgs. 74/2000, rigettava l'istanza. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] nella predetta qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. mediante i propri difensori ha proposto ricorso deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Rappresenta con il primo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per essere intervenuta la decisione del tribunale, rispetto alla richiesta di riesame del 27 aprile 2023, il 6 luglio 2023 con violazione del termini processuali di cui agli artt. 324 cod. proc. pen. commi 3, 5 e 7 che richiamano l'art. 309 cod. proc. pen. commi 9, 9 bis e 10. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, rilevando in senso critico, a tale ultimo riguardo, come il tribunale abbia inteso integrare sul punto la ritenuta motivazione del provvedimento del Gip pur in assenza di ogni motivazione formulata da tale [OSCURATO:PERSONA] e nonostante i recenti dettami di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 - 01. Il tribunale non avrebbe altresì esaminato la documentazione prodotta dalla difesa e avrebbe omesso ogni motivazione in ordine ai fatti su cui è fondato il provvedimento di sequestro. 5. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 27 della Costituzione e dell'art. 6 CEDU. 6. Il primo motivo è inammissibile innanzitutto perché generico, atteso l'indistinto richiamo a plurime disposizioni senza alcuna illustrazione, analitica per ciascuna previsione richiamata, delle ragioni - evidentemente processuali - per cui ognuna di esse sarebbe stata violata e ne sarebbe scaturita la dedotta inefficacia del provvedimento di sequestro. 7. Quanto al secondo motivo, per ragioni di priorità logico giuridica deve esaminarsi innanzitutto la censura inerente il tema della motivazione in ordine alla mancata illustrazione, da parte del Gip, del periculum in mora, atteso che la relativa rilevanza prevale e assorbe ogni disquisizione sul fumus del reato come le altre critiche sollevate. Esso è fondato. In proposito questo collegio ritiene di doversi discostare dalla tesi sostenuta dal tribunale, per cui il Gip avrebbe espresso una motivazione al riguardo, seppur sub specie del rilievo - erroneo - per cui la pericolosità sarebbe stata insita nella confiscabilità del bene. Così da legittimare il ricorso, come nel caso di specie, al potere integrativo della motivazione in capo al tribunale del riesame. Tale scelta interpretativa richiama espressamente l'indirizzo in tal senso espresso da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 3 - , n. 39846 del 13/05/2022 Rv. 283831 - 01), che tuttavia appare non pienamente riconducibile al caso di specie, connotato dalla adozione, alla data del marzo 2023, del provvedimento genetico di sequestro; in epoca, quindi, ormai distante dalla nota decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez. U - , n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 - 01). Cosicchè, diversamente dal contesto in cui è stato elaborato il principio di diritto citato dal tribunale del riesame, il nuovo indirizzo sancito dalle Sezioni Unite e sopra citato, al momento della decisione del Gip costituiva ormai un bagaglio giuridico da ritenersi definitivamente acquisito, per cui la mancata spiegazione del periculum non può più ritenersi frutto di una scelta motivazionale esistente, seppur errata in diritto. Ed integra quindi il vizio della carenza di motivazione sul punto. 8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativa al sequestro come sopra illustrato nonché il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/05/2023 e ordina la restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania adottato in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.
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