CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2023
Cassazione n. 46358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. DOMENICO A.R. SECCIA per l'annullato con rinvio per esame sull'istanza volta alla concessione della semilibertà. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Taranto con ordinanza del 1°/3/2023 ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen. l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta alla concessione delle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47 e 47-ter ord. peri. 2. A fondamento della decisione, il Tribunale osserva che Calia è stato condannato con le sentenze comprese nel provvedimento di cumulo del 10 gennaio 2001, nonché con la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 24 luglio 2015/ per delitti aggravati ex art. 99, comma 4, c.p. per i quali ha beneficiato dell'affidamento in prova al servizio sociale, nel luglio 2002, e della detenzione domiciliare, nel maggio 2018. Tuttavia, Calia, nel presente procedimento, richiedeva l'applicazione delle stesse misure alternative rispetto a condanne per reati aggravati ex art. 99, comma 4, c.p., e commessi nel maggio 2021. Pertanto, secondo il giudice a quo, raccoglimento dell'istanza sarebbe stato impedito dalla preclusione prevista dall'art. 58-quater, comrna 7-bis, ord. pen., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 291 del 2010. Il Tribunale aggiunge che, in ogni caso, il programma di trattamento redatto nel mese di dicembre 2022 prevedeva soltanto il proseguo del trattamento intramurario. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'interessato che, a mezzo del difensore, articola due motivi tra loro connessi. 2.1. Con il primo motivo, si censura la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen., per avere il Tribunale di sorveglianza esteso l'effetto preclusivo di tale disposizione anche alla semilibertà, sebbene il condannato, che aveva richiesto l'applicazione di tale misura in via espressa, non ne abbia mai beneficiato in passato. 2.2. Con il secondo motivo, si censura ill difetto di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza omesso qualsiasi valutazione in ordine alla concedibilità della semilibertà. 3. In data 22 maggio 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Domenico A.R. Seccia ha chiesto che il ricorso venga accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato annullato con rinvio per esame sull'istanza volta alla concessione della semilibertà, [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 58- quater, comma 7-bis, ord. pen., a mente della quale "l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale". È stata ritenuta la conformità ai principi costituzionali della norma in esame ove interpretata nel senso che «l'esclusione dal beneficio operi in modo assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena, a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante» (C. cost. n. 291/2010; Sez. 1„ n. 47324 del 29/11/2011, Autieri, Rv. 251418). Dunque, quanto ai requisiti costitutivi dell'effetto preclusivo, è richiesto, in via cumulativa, che la prima misura alternativa fosse stata concessa con riferimento ad una condanna rispetto alla quale era stata applicata la recidiva reiterata e che dopo la conclusione della prima misura alternativa il soggetto abbia commesso nuovo reato rispetto al quale sia stata, nuovamente, applicata la recidiva reiterata (Sez. 1, n. 22746 del 10/7/2020, non mass.). 2.11 Tribunale ha correttamente applicato questo schema decisionale rispetto alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, atteso che tali misure erano state già concesse rispetto alle pregresse condanne aggravate ex art. 99, comma 4, c.p. Il provvedimento è tuttavia illegittimo avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di concessione della semilibertà, presentata dal ricorrente, in via subordinata, contestualmente alle richieste relative alle altre misure alternative, come risulta dall'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Non risulta, infatti, alcun riferimento a tale istanza nel provvedimento, finanche in epigrafe. L'errore di fatto nel quale è incorso il Tribunale non consente neppure di ritenere che la valutazione di merito, succintamente formulata incidenter tantum in chiusura della motivazione, sia riferibile anche alla semilibertà. 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza, affinché esamini l'istanza relativa a quest'ultima misura alternativa. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla semilibertà con rinvio per nuovo giudizio su detto punto al Tribunale di