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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15507/2026

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TRATE - RISCOSSIONE (giàEQUITALIA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis2026dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1264- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA CORNEumTeTroI r,e gistro generale 32231/2021Numero sezionale 1264/2026CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RONuSmEer;o di raccolta generale 15507/2026- resistenti con mandatoD -at a pubblicazione 21/05/2026nonché controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 172/2021 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 22/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.Con la sentenza n. 172/2021, la Corte di Appello di Brescia,preso atto dell'annullamento di 4 delle 6 cartelle, ai sensi dell’art.4 DL n. 119/2018 convertito in L. n. 136/201, impugnateunitamente all’intimazione di pagamento, notificata il 19.07.2018,ha rilevato che oggetto di causa erano solo due cartelle relative apremi INAIL e contributi INPS per gli anni 2003-2006,invalidamente notificate.

Ha ritenuto che, per i crediti INPS portatidalla cartella n. 02220090005886562000, un pignoramentomobiliare del 13.12.2010 avesse interrotto la prescrizione.

Inriforma della sentenza del Tribunale di Brescia, per quanto quirileva, ha accertato, dunque, che [OSCURATO:PERSONA] doveva versare icontributi INPS per il 2005 e 2006, risultando prescritti quellirelativi agli anni 2003-2004.2.Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso la parte inepigrafe, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati conmemoria ex art 380 bis. 1 cpc.3. l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha presentato ritualecontroricorso.Numero registro generale 32231/20214.

L’Inps ha depositato procura.

Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 15507/20265.

Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglioData pubblicazione 21/05/2026dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui il collegio ha riservato il deposito delladecisione nel termine di 60 giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso, la parte denuncia la violazionee falsa applicazione degli artt. 2943 c.c. e 49 e 65 DPR n. 602/1973e 518 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.Lamenta che la Corte d'appello ha considerato atto interruttivodella prescrizione il pignoramento mobiliare negativo del13.12.2010 presso il domicilio del debitore, non rinvenutodall'Ufficiale di riscossione all’indirizzo di residenza, (v. pag. 7sentenza).

Evidenzia che il verbale di pignoramento mobiliarenegativo non risulta notificato o consegnato al debitore, in basealla normativa specifica in tema di riscossione (artt. 49, 26 e 65DPR n. 602/1973) e non risulta comunque effettuata alcunaingiunzione o consegna o affissione dell’avviso di ingiunzione inbase alla normativa ordinaria (art. 518 c.p.c.).2.Il motivo è fondato e va accolto.E’ noto che, a norma dell'art. 2943, comma 1, c.c., laprescrizione è interrotta, tra l'altro, dalla notificazione dell'atto conil quale si inizia un giudizio, anche esecutivo; ed è altrettanto notoche, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., il processo esecutivo ha inizio colpignoramento, e che la notifica del precetto - atto prodromicoall'esecuzione forzata, ma non atto dell'esecuzione forzata in sensoproprio - ha efficacia interruttiva istantanea ma non permanente,ex art. 2945, comma 1, c.c. (in giurisprudenza, Cass. n.19738/2014; Cass. n. 7737/2007; Cass. n. 4203/2002).Questa Corte ha altresì chiarito che “l’atto di costituzione inmora” (atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiestala forma scritta) è idoneo a produrre l’effetto interruttivo dellaprescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizioneNumero registro generale 32231/2021che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quNaunmteoro sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 15507/2026la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presumeData pubblicazione 21/05/2026conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario,da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimorao domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione dellapropria attività lavorativa, o per preventiva indicazione opattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo deldestinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezionedell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto” (cfr.Cass. n. 27412/2021).2.1.

Nel caso di specie, in cui è stata attivata una proceduraesecutiva esattoriale regolata dal DPR 602/73, il ricorrenterichiede di valutare la violazione delle norme sopra richiamate,contestando la valenza interruttiva della prescrizione dei creditiINPS scaturente dal tentativo di pignoramento mobiliare presso ildebitore, che implica una serie di attività da parte dell’ufficialedella riscossione, tra cui l'accesso ai locali, la ricerca e descrizionedei beni, l'apposizione del vincolo pignoratizio, con ingiunzione aldebitore, seguendo un meccanismo analogo a quello previstodall'art. 492 c.p.c..Dagli atti di causa (v.pag 7 della sentenza impugnata e ilricorso) emerge chiaramente che il pignoramento mobiliare del13.12.2010 presso il domicilio del debitore è risultato negativoperché il debitore era assente.

L'Ufficiale di riscossione ha stilato,infatti, un “verbale di pignoramento negativo per irreperibilità”,dando atto che il debitore era assente al momento dell’atto(..“nonostante le minute indagini condotte e le opportuneinformazioni raccolte, non ho potuto rinvenire al sopra indirizzo diScandolara [OSCURATO:PERSONA]Oglio alla via Umberto n. 41 il contribuenteiscritto a ruolo.

Dopo vari accessi … riportato locali chiusi…”).

Si èlimitato alla constatazione dell’irreperibilità del destinatario, senzamenzionare la presenza delle persone previste dall’art 139 cpc.Il tentativo di pignoramento, dunque, non risultNau meeros rsegeisrtreo generale 32231/2021Numero sezionale 1264/2026entrato nella sfera di conoscenza del debitore.Numero di raccolta generale 15507/2026Deve desumersi che la fattispecie del pignoramento mobDialtiaa pruebb licazione 21/05/2026non sia venuta ad esistenza (si potrebbe dire, per deficitstrutturale oggettivo), tanto che l'ufficiale della riscossione haredatto un verbale di "pignoramento negativo"(v., in tal senso,Cass. n. 8298/2011).Questa Corte ha affermato, con riferimento all’esecuzioneordinaria, che “Ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensidegli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c., il tentativodi pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di"pignoramento negativo", costituisce idoneo atto di esercizio delcredito, a condizione che l'attività all'uopo effettuata dall'ufficialegiudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto,ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e,dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti dicui all'art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla sfera giuridicadel debitore stesso, nei termini di cui all'art. 513 c.p.c " (cfr.

CassSez. 3, Ord. n. 41386 del 23/12/2021).E’ stato infatti chiarito che “altro è, infatti, il caso in cuil'ufficiale giudiziario si rechi presso la casa del debitore e la trovichiusa e non accessibile, altra cosa è, invece, che egli effettuil'accesso nell'abitazione, ma non possa procedere al pignoramentoperché non abbia rinvenuto beni utilmente pignorabili; …… inentrambi i casi, l'ufficiale giudiziario procede, come da prassi, allaredazione di un verbale di pignoramento negativo, ma nella primaipotesi il verbale non può che descrivere un'attività dialogica chesi avvia con l'iniziativa del creditore procedente e si arresta (e sichiude, salve successive riprese) con l'impossibilità di procedereda parte dell'ufficiale giudiziario, senza che questi abbia comunquepotuto attingere alla sfera del debitore; nel secondo caso, invece,il verbale negativo raccoglie e certifica pur sempre l'attività di unNumero registro generale 32231/2021organo deputato per legge a procedere all'espropriazione forzNaumtaer,o sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 15507/2026su inequivocabile richiesta del creditore, attività che giungeData pubblicazione 21/05/2026comunque nella sfera del debitore, irrilevante essendo - da questopunto di vista - che non siano stati rinvenuti beni pignorabili e chenon sia stata pronunciata l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. (cfrCass cit.).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato attodell’irreperibilità relativa del debitore al momento delpignoramento ed ha attribuito valore interruttivo ad un atto(tentativo di pignoramento mobiliare) che non è chiaramenteentrato nella sfera di conoscenza del debitore, in violazione dell’art2943 cc.Non ha, infatti, accertato se l’attività ivi spiegata dall'ufficialedella riscossione sia giunta a conoscenza del debitore o le sia stataalmeno conoscibile e se possa ascriversi una qualche valenzainterruttiva, anche istantanea, all'attività comunque compiuta edocumentata dall'ufficiale della riscossione nel relativo verbale dipignoramento negativo del 13.12.2010, ai sensi degli artt 2943,comma 4, e 2945, comma l, c.c..In mancanza di ogni deduzione e prova dell’avvenutaingiunzione alle persone di cui all’art 139 cpc o della regolarenotifica del verbale al debitore, tale pignoramento non puòritenersi idoneo ad interrompere la prescrizione.La sentenza impugnata va allora cassata con rinvio alla Corteterritoriale, in diversa composizione, che svolgerà gli accertamentiindicati in ordine alla sussistenza di validi atti interruttivi,interruzione della prescrizione, il tentativo di pignoramentomobiliare infruttuoso, documentato da verbale di “pignoramentonegativo”, può integrare atto idoneo ai sensi degli artt. 2943,comma 4, e 2945, comma 1, c.c. solo ove, in ragione della naturarecettizia dell’atto e del meccanismo di cui all’art. 1335 c.c., risultiNumero registro generale 32231/2021che l’attività compiuta dall’ufficiale procedente (acceNsusmoer,o sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 15507/2026ostensione del titolo e del precetto, ricerca dei beni e correlataData pubblicazione 21/05/2026ingiunzione) sia stata conosciuta o almeno oggettivamenteconoscibile dal debitore, perché svolta in luogo appartenente allasua sfera giuridica e in condizioni tali da consentirgli la ricezionedell’atto o la conoscenza del suo contenuto (anche tramiteconsegna a soggetti legittimati); ne consegue che, ove l’accessosi sia arrestato alla mera constatazione della chiusura dei locali odell’irreperibilità del debitore, senza che sia accertato il perveniredell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, il verbale nonè idoneo a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione».La Corte di appello liquiderà anche le spese del giudizio dilegittimità.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, chesi atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anchealla liquidazione delle spese del giudizio di legittimitàRoma, deciso all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRATE - RISCOSSIONE (giàEQUITALIA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis2026dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1264- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA CORNEumTeTroI r,e gistro generale 32231/2021Numero sezionale 1264/2026CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RONuSmEer;o di raccolta generale 15507/2026- resistenti con mandatoD -at a pubblicazione 21/05/2026nonché controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 172/2021 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 22/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.Con la sentenza n. 172/2021, la Corte di Appello di Brescia,preso atto dell'annullamento di 4 delle 6 cartelle, ai sensi dell’art.4 DL n. 119/2018 convertito in L. n. 136/201, impugnateunitamente all’intimazione di pagamento, notificata il 19.07.2018,ha rilevato che oggetto di causa erano solo due cartelle relative apremi INAIL e contributi INPS per gli anni 2003-2006,invalidamente notificate. Ha ritenuto che, per i crediti INPS portatidalla cartella n. 02220090005886562000, un pignoramentomobiliare del 13.12.2010 avesse interrotto la prescrizione. Inriforma della sentenza del Tribunale di Brescia, per quanto quirileva, ha accertato, dunque, che [OSCURATO:PERSONA] doveva versare icontributi INPS per il 2005 e 2006, risultando prescritti quellirelativi agli anni 2003-2004.2.Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso la parte inepigrafe, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati conmemoria ex art 380 bis. 1 cpc.3. l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha presentato ritualecontroricorso.Numero registro generale 32231/20214. L’Inps ha depositato procura. Numero sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 15507/20265. Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglioData pubblicazione 21/05/2026dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui il collegio ha riservato il deposito delladecisione nel termine di 60 giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso, la parte denuncia la violazionee falsa applicazione degli artt. 2943 c.c. e 49 e 65 DPR n. 602/1973e 518 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.Lamenta che la Corte d'appello ha considerato atto interruttivodella prescrizione il pignoramento mobiliare negativo del13.12.2010 presso il domicilio del debitore, non rinvenutodall'Ufficiale di riscossione all’indirizzo di residenza, (v. pag. 7sentenza). Evidenzia che il verbale di pignoramento mobiliarenegativo non risulta notificato o consegnato al debitore, in basealla normativa specifica in tema di riscossione (artt. 49, 26 e 65DPR n. 602/1973) e non risulta comunque effettuata alcunaingiunzione o consegna o affissione dell’avviso di ingiunzione inbase alla normativa ordinaria (art. 518 c.p.c.).2.Il motivo è fondato e va accolto.E’ noto che, a norma dell'art. 2943, comma 1, c.c., laprescrizione è interrotta, tra l'altro, dalla notificazione dell'atto conil quale si inizia un giudizio, anche esecutivo; ed è altrettanto notoche, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., il processo esecutivo ha inizio colpignoramento, e che la notifica del precetto - atto prodromicoall'esecuzione forzata, ma non atto dell'esecuzione forzata in sensoproprio - ha efficacia interruttiva istantanea ma non permanente,ex art. 2945, comma 1, c.c. (in giurisprudenza, Cass. n.19738/2014; Cass. n. 7737/2007; Cass. n. 4203/2002).Questa Corte ha altresì chiarito che “l’atto di costituzione inmora” (atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiestala forma scritta) è idoneo a produrre l’effetto interruttivo dellaprescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizioneNumero registro generale 32231/2021che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quNaunmteoro sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 15507/2026la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presumeData pubblicazione 21/05/2026conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario,da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimorao domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione dellapropria attività lavorativa, o per preventiva indicazione opattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo deldestinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezionedell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto” (cfr.Cass. n. 27412/2021).2.1. Nel caso di specie, in cui è stata attivata una proceduraesecutiva esattoriale regolata dal DPR 602/73, il ricorrenterichiede di valutare la violazione delle norme sopra richiamate,contestando la valenza interruttiva della prescrizione dei creditiINPS scaturente dal tentativo di pignoramento mobiliare presso ildebitore, che implica una serie di attività da parte dell’ufficialedella riscossione, tra cui l'accesso ai locali, la ricerca e descrizionedei beni, l'apposizione del vincolo pignoratizio, con ingiunzione aldebitore, seguendo un meccanismo analogo a quello previstodall'art. 492 c.p.c..Dagli atti di causa (v.pag 7 della sentenza impugnata e ilricorso) emerge chiaramente che il pignoramento mobiliare del13.12.2010 presso il domicilio del debitore è risultato negativoperché il debitore era assente. L'Ufficiale di riscossione ha stilato,infatti, un “verbale di pignoramento negativo per irreperibilità”,dando atto che il debitore era assente al momento dell’atto(..“nonostante le minute indagini condotte e le opportuneinformazioni raccolte, non ho potuto rinvenire al sopra indirizzo diScandolara [OSCURATO:PERSONA]Oglio alla via Umberto n. 41 il contribuenteiscritto a ruolo. Dopo vari accessi … riportato locali chiusi…”). Si èlimitato alla constatazione dell’irreperibilità del destinatario, senzamenzionare la presenza delle persone previste dall’art 139 cpc.Il tentativo di pignoramento, dunque, non risultNau meeros rsegeisrtreo generale 32231/2021Numero sezionale 1264/2026entrato nella sfera di conoscenza del debitore.Numero di raccolta generale 15507/2026Deve desumersi che la fattispecie del pignoramento mobDialtiaa pruebb licazione 21/05/2026non sia venuta ad esistenza (si potrebbe dire, per deficitstrutturale oggettivo), tanto che l'ufficiale della riscossione haredatto un verbale di "pignoramento negativo"(v., in tal senso,Cass. n. 8298/2011).Questa Corte ha affermato, con riferimento all’esecuzioneordinaria, che “Ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensidegli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c., il tentativodi pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di"pignoramento negativo", costituisce idoneo atto di esercizio delcredito, a condizione che l'attività all'uopo effettuata dall'ufficialegiudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto,ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e,dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti dicui all'art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla sfera giuridicadel debitore stesso, nei termini di cui all'art. 513 c.p.c " (cfr. CassSez. 3, Ord. n. 41386 del 23/12/2021).E’ stato infatti chiarito che “altro è, infatti, il caso in cuil'ufficiale giudiziario si rechi presso la casa del debitore e la trovichiusa e non accessibile, altra cosa è, invece, che egli effettuil'accesso nell'abitazione, ma non possa procedere al pignoramentoperché non abbia rinvenuto beni utilmente pignorabili; …… inentrambi i casi, l'ufficiale giudiziario procede, come da prassi, allaredazione di un verbale di pignoramento negativo, ma nella primaipotesi il verbale non può che descrivere un'attività dialogica chesi avvia con l'iniziativa del creditore procedente e si arresta (e sichiude, salve successive riprese) con l'impossibilità di procedereda parte dell'ufficiale giudiziario, senza che questi abbia comunquepotuto attingere alla sfera del debitore; nel secondo caso, invece,il verbale negativo raccoglie e certifica pur sempre l'attività di unNumero registro generale 32231/2021organo deputato per legge a procedere all'espropriazione forzNaumtaer,o sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 15507/2026su inequivocabile richiesta del creditore, attività che giungeData pubblicazione 21/05/2026comunque nella sfera del debitore, irrilevante essendo - da questopunto di vista - che non siano stati rinvenuti beni pignorabili e chenon sia stata pronunciata l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. (cfrCass cit.).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato attodell’irreperibilità relativa del debitore al momento delpignoramento ed ha attribuito valore interruttivo ad un atto(tentativo di pignoramento mobiliare) che non è chiaramenteentrato nella sfera di conoscenza del debitore, in violazione dell’art2943 cc.Non ha, infatti, accertato se l’attività ivi spiegata dall'ufficialedella riscossione sia giunta a conoscenza del debitore o le sia stataalmeno conoscibile e se possa ascriversi una qualche valenzainterruttiva, anche istantanea, all'attività comunque compiuta edocumentata dall'ufficiale della riscossione nel relativo verbale dipignoramento negativo del 13.12.2010, ai sensi degli artt 2943,comma 4, e 2945, comma l, c.c..In mancanza di ogni deduzione e prova dell’avvenutaingiunzione alle persone di cui all’art 139 cpc o della regolarenotifica del verbale al debitore, tale pignoramento non puòritenersi idoneo ad interrompere la prescrizione.La sentenza impugnata va allora cassata con rinvio alla Corteterritoriale, in diversa composizione, che svolgerà gli accertamentiindicati in ordine alla sussistenza di validi atti interruttivi,interruzione della prescrizione, il tentativo di pignoramentomobiliare infruttuoso, documentato da verbale di “pignoramentonegativo”, può integrare atto idoneo ai sensi degli artt. 2943,comma 4, e 2945, comma 1, c.c. solo ove, in ragione della naturarecettizia dell’atto e del meccanismo di cui all’art. 1335 c.c., risultiNumero registro generale 32231/2021che l’attività compiuta dall’ufficiale procedente (acceNsusmoer,o sezionale 1264/2026Numero di raccolta generale 15507/2026ostensione del titolo e del precetto, ricerca dei beni e correlataData pubblicazione 21/05/2026ingiunzione) sia stata conosciuta o almeno oggettivamenteconoscibile dal debitore, perché svolta in luogo appartenente allasua sfera giuridica e in condizioni tali da consentirgli la ricezionedell’atto o la conoscenza del suo contenuto (anche tramiteconsegna a soggetti legittimati); ne consegue che, ove l’accessosi sia arrestato alla mera constatazione della chiusura dei locali odell’irreperibilità del debitore, senza che sia accertato il perveniredell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, il verbale nonè idoneo a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione».La Corte di appello liquiderà anche le spese del giudizio dilegittimità.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, chesi atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anchealla liquidazione delle spese del giudizio di legittimitàRoma, deciso all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteLucia Esposito
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