CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato à ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il 9 gennaio 2019 il Tribunale di Frosinone aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto dall'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. perché, quale conducente del veicolo [OSCURATO:PERSONA], per colpa consistita nel condurre il veicolo con negligenza e imprudenza nell'inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, in particolare degli artt. 140, comma 1, e 141, comma 2, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285, mentre percorreva l'autostrada Al con direzione Roma-Napoli, giunto alla progressiva chilometrica corrispondente al Comune di Ferentino, si era spostato dalla corsia centrale alla prima corsia, riservata alla marcia lenta, collidendo con la parte anteriore destra dell'autovettura contro l'angolo posteriore sinistro di un semirimorchio condotto da [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava nella medesima direzione sulla prima corsia di marcia a una velocità di circa 40 km/h, così procurando la morte della passeggera della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza delle lesioni riportate. Fatto commesso in Comune di Ferentino il 6 giugno 2015. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, inosservanza di norme processuali, segnatamente dell'art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 e degli artt. 601 e 429 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Con tale motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omesso avviso, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, della facoltà per l'imputato di chiedere lo svolgimento del processo con trattazione orale entro il termine perentorio di 15 giorni liberi precedenti l'udienza. In subordine, chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 bis d.l. n.137/2020 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. nella parte in cui tale norma non prevede che, con il decreto di citazione a giudizio, venga dato avviso all'imputato della trattazione in camera di consiglio con rito cartolare nonchè della possibilità di avanzare a mezzo del proprio difensore le richieste di cui al comma quarto del medesimo articolo nei termini perentori ivi previsti. Con un secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 589 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. o, in subordine, degli artt. 69 e 133 cod. pen., omessa valutazione e travisamento della prova. Con il presente motivo il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia valorizzato le prove testimoniali acquisite in primo grado senza tenere conto dei rilievi di polizia giudiziaria costituenti prove oggettive e senza adeguatamente prendere in considerazione gli argomenti evidenziati dal consulente dell'imputato. In particolare, lamenta l'omessa valutazione delle fotografie e del grafico planimetrico presenti nella relazione del consulente del pubblico ministero, dai quali emerge che il Cadavero ha tentato una manovra salvifica con una leggera deviazione verso sinistra, in contrasto con quanto dichiarato dai testimoni, secondo i quali l'imputato avrebbe operato un repentino cambio di corsia gettandosi nella corsia di marcia lenta mentre era occupata dall'autoarticolato. Ritiene che il sinistro non possa ricondursi all'ipotesi del mero tamponamento ma si debba configurare come urto angolare eccentrico con veicoli tra loro obliqui mentre l'autoarticolato si trovava in posizione di rientro dalla corsia di emergenza. Contesta, quindi, la valutazione del fatto operata dalla Corte territoriale, che ha trascurato la progressione della velocità del mezzo, tale da non consentire all'imputato di percepirne il movimento. Secondo il ricorrente, la corretta valutazione delle emergenze istruttorie avrebbe condotto a diversa determinazione in ordine alla responsabilità penale dell'imputato, che sarebbe stata esclusa in applicazione del principio dell'affidamento o sarebbe stata ritenuta quantomeno concorrente con quella del conducente dell'autoarticolato, così da incidere sul giudizio di bilanciamento tra riconosciute attenuanti generiche e aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria tempestivamente depositata, la difesa del ricorrente ha replicato alla requisitoria e insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. È sufficiente richiamare su tale argomento le pronunce già emesse dalla Corte di legittimità, in cui si è affermato che «Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179 - 01; Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 01). Anche con riferimento alla prospettata questione di legittimità costituzionale la Corte di cassazione si è già pronunciata, con argomentazioni condivise dal Collegio, ritenendola manifestamente infondata (Sez. 5, n. 17781 del 07/03/2022, Broseghini, Rv. 283251 — 01); con la precisazione che, prescrivendo detta norma, al comma quarto, che la richiesta di discussione orale e quella dell'imputato, a mezzo del difensore, di partecipare all'udienza, sia «formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza», la comunicazione del decreto di citazione al difensore fornisce garanzia di conoscenza o conoscibilità della facoltà spettante all'imputato. 2. Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto tende a sollecitare la Corte di legittimità a svolgere una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita. 2.1. La dinamica del sinistro è stata così ricostruita: l'autovettura dell'imputato si era spostata dalla corsia centrale alla corsia destra dell'autostrada a velocità superiore a km/h 100, mentre su quest'ultima corsia transitava l'autoarticolato alla velocità di km/h 40; l'urto si era verificato tra l'angolo anteriore destro della [OSCURATO:PERSONA] e l'angolo posteriore sinistro dell'autoarticolato, causando il ribaltamento dell'autovettura. 2.2. La Corte territoriale ha espressamente preso in esame, confutandole con argomentazione esente da manifesta illogicità o da contraddizioni, le valutazioni svolte dal consulente tecnico della difesa, segnatamente la conclusione secondo la quale l'incidente sarebbe avvenuto in quanto il conducente dell'autoarticolato avrebbe cambiato corsia, spostandosi da destra a sinistra, senza tenere conto della presenza dell'autovettura e in un intervallo di tempo insufficiente all'automobilista per evitare l'urto. In particolare, la Corte ha sottolineato che il consulente della difesa aveva affermato che l'autoarticolato procedesse in modo «non armonico» introducendo valutazioni piuttosto che fatti, rimarcando altresì che non fosse contestato che l'autoarticolato procedeva nella corsia destinata al traffico lento, alla velocità di km/h 40, e si fosse immesso nella corsia di marcia a circa 150-160 metri di distanza dal punto d'impatto. 2.3. Le logiche deduzioni indicate nella sentenza promanano dall'esame di dati obiettivi, primo fra tutti il dato della velocità tenuta dall'autoveicolo, tutti convergenti verso la conclusione che l'imputato fosse in condizione di avvistare ed evitare l'autoarticolato, che procedeva nel rispetto di ogni norma di legge. La Corte non ha tralasciato di sottolineare che la manovra dell'autoarticolato, descritta dal consulente di parte come compatibile con una imminente sosta, in alcun modo avrebbe escluso la riconducibilità dell'urto alla manovra dell'automobilista, che si era spostato senza alcuna apparente o successivamente palesata ragione, procedendo a velocità molto superiore a quella dell'autoarticolato, verso la corsia occupata da quest'ultimo. 3. Sulla base di tali valutazioni, non sindacabili dalla Corte di legittimità per quanto detto, è stata anche esclusa la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla base di una asserita, ma ritenuta non dimostrata, condotta concorsuale del conducente del camion. 4. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 20794501). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 23410901). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.24418101). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale. 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de