Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12152/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Cafaro,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vaccaro, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura sufoglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 800/2023 della CORTE d'APPELLO diGenova pubblicata il 30.6.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Pag. 1 di 6Numero registro generale 3791/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 12152/2026Data pubblicazione 30/04/2026RILEVATO CHE:il Tribunale di Genova, con ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. del20.1.2020, in accoglimento della domanda svolta da [OSCURATO:SOCIETA]condannava [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore della ricorrente di euro195.196,05, a titolo di fornitura di energia elettrica;la resistente aveva contestato la domanda sostenendo che l’impianto dismaltimento dei rifiuti, a servizio del quale era stata attivata la fornitura,fosse stato inattivo nel periodo oggetto di fatturazione, e che [OSCURATO:SOCIETA]. nella fattura a conguaglio emessa il 10.7.2018 avessericalcolato il dovuto, successivamente all’accertamento del difetto difunzionamento e alla sostituzione del contatore, retrodatandoarbitrariamente l’inizio del malfunzionamento ed effettuando un ricalcoloper un periodo superiore all’anno, in violazione della delibera ARERA200/99;il Tribunale di Genova aveva rilevato che vendita e distribuzione di energiasono affidate a soggetti distinti e che l’utente, al momento dellasottoscrizione del contratto con il fornitore, conferisce a quest’ultimocontestualmente un mandato senza rappresentanza per la stipulazione diun contratto con il distributore tenuto al trasporto dell’energia; il fornitorein base alle condizioni generali di contratto è tenuto a fatturare al clientesulla base dei consumi rilevati dal distributore, sì che l’utente non avrebbepotuto opporre al fornitore eccezioni inerenti alla rilevazione dei consumi;la ricorrente aveva sostenuto di aver fatturato sulla base dei consumicomunicati dal distributore - il dato era incontestato e la resistente sidoleva proprio di tale circostanza – e l’utente avrebbe dovuto svolgere isuoi rilievi nei confronti del distributore in base all’art. 1705 cod. civ.,potendo il mandante sostituirsi al mandatario nell’esercizio dei diritti dicredito derivanti dal contratto;la Corte d’appello di Genova, con sentenza pubblicata il 30.6.2023,rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., gravandola delle spese delgrado in favore dell’appellata;Pag. 2 di 6Numero registro generale 3791/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 12152/2026Data pubblicazione 30/04/2026la corte territoriale ribadiva che [OSCURATO:SOCIETA]., priva di ruolo attivonella attività di misurazione dei consumi, aveva fornito prova documentaledella fatturazione sulla base di quanto comunicato dal distributore, e chetutte le contestazioni sulla quantificazione dei consumi effettivi sisarebbero dovute muovere a quest’ultimo, proprietario del misuratore, iviincluse quelle relative ad asseriti, ma non esaurientemente provati, periodidi sospensione dell’attività e, quindi, dei consumi;affermava, ancora, la Corte d’appello che tutte le fatture emesse dalfornitore tenevano sempre conto della ricostruzione dei consumi effettuatadal distributore, anche in seguito all’accertata anomalia di funzionamentodel misuratore;per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre [OSCURATO:SOCIETA].,sulla base di un unico motivo;resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].;in data 27.5.2025 è stata comunicata al difensore della ricorrenteproposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis cod. proc. civ. conpronuncia di inammissibilità del ricorso;la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;le parti hanno depositato rispettiva memoria.[OSCURATO:PERSONA]:con l’unico motivo svolto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1362 e ss. c.c. in ordine all’interpretazione del contratto, dell’art.2697 c.c. in ordine al riparto dell’onere della prova e del Testo IntegratoMisura Elettrica – TIME all’art 16.3 che rimanda all’art. 10.2 dellaDeliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 dell’A.R.E.R.A.

Autorità diRegolazione per [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente”;si duole dell’erronea ricostruzione dei fatti e degli atti di causa, dalla Corted’Appello di Genova asseritamente effettuata in modo del tutto avulso dalcontesto processuale così da incorrere nella violazione dell’art. 2697 cod.Pag. 3 di 6Numero registro generale 3791/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 12152/2026Data pubblicazione 30/04/2026civ., secondo l’applicazione fatta dal diritto vivente nello specifico settore,sull’erronea premessa che l’utente sarebbe tenuto a rivolgere le propriedoglianze al distributore e non al venditore per contestare la fatturazionein seguito all’erronea rilevazione dei consumi;avendo erroneamente applicato l’art. 2697 cod. civ., la Corte d’appello, adetta della ricorrente, ha omesso l’esame della documentazione prodotta el’interpretazione del contratto del 18.9.2013, che all’art. 19, ultimoperiodo, prevede: “in caso di errore del misuratore e ricalcolo dei consumi,il cliente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta deirisultati della ricostruzione dei consumi da parte del Distributore e/o deleffettuata dal Fornitore o dal Distributore.”;questa Corte deve osservare che la ricorrente non ha articolatoun’adeguata censura nei confronti della sentenza impugnata, la qualepostula l'enunciazione della o delle ragioni per le quali la decisione èerronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errorebisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, occorrendoche i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica delladecisione impugnata e nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni percui essa è errata.

Il motivo che non corrisponde al riferito schema simantiene nell’alveo del «non motivo» (v., Cass., Sez.

Un., 20 marzo 2017,n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Cass., Sez.

Un., 5agosto 2016, n. 16598; Cass., Sez.

Un., 3 novembre 2016, n. 22226;Cass. 6 aprile 2025, n. 9059; Cass. 12 gennaio 2024, n. 1341; 15 aprile2021, n. 9951; 5 luglio 2019, n. 18066; 13 marzo 2009, n. 6184; 10marzo 2006, n. 5244; 4 marzo 2005, n. 4741);i rilievi esposti attengono, nella sostanza, a profili di fatto relativi allasospensione dell’attività e alla ricostruzione dei consumi a seguito delmalfunzionamento del misuratore, e sollecitano da parte di questa Corteun nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dallacorte territoriale, senza che la memoria illustrativa (della ricorrente) abbiaPag. 4 di 6Numero registro generale 3791/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 12152/2026Data pubblicazione 30/04/2026offerto elementi di novità, restando confinata entro il perimetro di unamera rivalutazione dei fatti, preclusa in questa sede;la ricorrente omette di considerare che tanto l’accertamento dei fatti,quanto la valutazione - ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie edella loro inferenza probatoria è attività riservata al giudice del merito, cuicompete non solo la valutazione delle prove in base al liberoapprezzamento, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, diquelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti a esse sottesi(v.

Cass., sez 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., sez.

I, 23 maggio2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499);deve essere osservato, inoltre, che la denunciata violazione dell’art. 1362e ss. cod. civ. non è in alcun modo specificata, salvo il richiamo all’art. 19,ultimo periodo, del contratto intervenuto tra le parti, sì che dovrebbequesta Corte ricercare in cosa consisterebbe la censura per violazione deicriteri di ermeneutica contrattuale;il ricorso deve essere rigettato, dovendosi provvedere alla regolazionedelle spese del giudizio di cassazione, in favore della controricorrente,secondo il principio della soccombenza;380-bis cod. proc. civ., la ricorrente va altresì condannata al pagamento diquanto previsto dal terzo e dal quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.,ricorrendo i relativi presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00 (di cui euro 7.000,00per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma dieuro 7.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.

Condanna la ricorrente alpagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delleammende, ai sensi dell’art. 96, 4° co., c.p.c.Pag. 5 di 6Numero registro generale 3791/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 12152/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cafaro,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vaccaro, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura sufoglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 800/2023 della CORTE d'APPELLO diGenova pubblicata il 30.6.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Pag. 1 di 6Numero registro generale 3791/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 12152/2026Data pubblicazione 30/04/2026RILEVATO CHE:il Tribunale di Genova, con ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. del20.1.2020, in accoglimento della domanda svolta da [OSCURATO:SOCIETA]condannava [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore della ricorrente di euro195.196,05, a titolo di fornitura di energia elettrica;la resistente aveva contestato la domanda sostenendo che l’impianto dismaltimento dei rifiuti, a servizio del quale era stata attivata la fornitura,fosse stato inattivo nel periodo oggetto di fatturazione, e che [OSCURATO:SOCIETA]. nella fattura a conguaglio emessa il 10.7.2018 avessericalcolato il dovuto, successivamente all’accertamento del difetto difunzionamento e alla sostituzione del contatore, retrodatandoarbitrariamente l’inizio del malfunzionamento ed effettuando un ricalcoloper un periodo superiore all’anno, in violazione della delibera ARERA200/99;il Tribunale di Genova aveva rilevato che vendita e distribuzione di energiasono affidate a soggetti distinti e che l’utente, al momento dellasottoscrizione del contratto con il fornitore, conferisce a quest’ultimocontestualmente un mandato senza rappresentanza per la stipulazione diun contratto con il distributore tenuto al trasporto dell’energia; il fornitorein base alle condizioni generali di contratto è tenuto a fatturare al clientesulla base dei consumi rilevati dal distributore, sì che l’utente non avrebbepotuto opporre al fornitore eccezioni inerenti alla rilevazione dei consumi;la ricorrente aveva sostenuto di aver fatturato sulla base dei consumicomunicati dal distributore - il dato era incontestato e la resistente sidoleva proprio di tale circostanza – e l’utente avrebbe dovuto svolgere isuoi rilievi nei confronti del distributore in base all’art. 1705 cod. civ.,potendo il mandante sostituirsi al mandatario nell’esercizio dei diritti dicredito derivanti dal contratto;la Corte d’appello di Genova, con sentenza pubblicata il 30.6.2023,rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., gravandola delle spese delgrado in favore dell’appellata;Pag. 2 di 6Numero registro generale 3791/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 12152/2026Data pubblicazione 30/04/2026la corte territoriale ribadiva che [OSCURATO:SOCIETA]., priva di ruolo attivonella attività di misurazione dei consumi, aveva fornito prova documentaledella fatturazione sulla base di quanto comunicato dal distributore, e chetutte le contestazioni sulla quantificazione dei consumi effettivi sisarebbero dovute muovere a quest’ultimo, proprietario del misuratore, iviincluse quelle relative ad asseriti, ma non esaurientemente provati, periodidi sospensione dell’attività e, quindi, dei consumi;affermava, ancora, la Corte d’appello che tutte le fatture emesse dalfornitore tenevano sempre conto della ricostruzione dei consumi effettuatadal distributore, anche in seguito all’accertata anomalia di funzionamentodel misuratore;per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre [OSCURATO:SOCIETA].,sulla base di un unico motivo;resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].;in data 27.5.2025 è stata comunicata al difensore della ricorrenteproposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis cod. proc. civ. conpronuncia di inammissibilità del ricorso;la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;le parti hanno depositato rispettiva memoria.[OSCURATO:PERSONA]:con l’unico motivo svolto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1362 e ss. c.c. in ordine all’interpretazione del contratto, dell’art.2697 c.c. in ordine al riparto dell’onere della prova e del Testo IntegratoMisura Elettrica – TIME all’art 16.3 che rimanda all’art. 10.2 dellaDeliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 dell’A.R.E.R.A. Autorità diRegolazione per [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente”;si duole dell’erronea ricostruzione dei fatti e degli atti di causa, dalla Corted’Appello di Genova asseritamente effettuata in modo del tutto avulso dalcontesto processuale così da incorrere nella violazione dell’art. 2697 cod.Pag. 3 di 6Numero registro generale 3791/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 12152/2026Data pubblicazione 30/04/2026civ., secondo l’applicazione fatta dal diritto vivente nello specifico settore,sull’erronea premessa che l’utente sarebbe tenuto a rivolgere le propriedoglianze al distributore e non al venditore per contestare la fatturazionein seguito all’erronea rilevazione dei consumi;avendo erroneamente applicato l’art. 2697 cod. civ., la Corte d’appello, adetta della ricorrente, ha omesso l’esame della documentazione prodotta el’interpretazione del contratto del 18.9.2013, che all’art. 19, ultimoperiodo, prevede: “in caso di errore del misuratore e ricalcolo dei consumi,il cliente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta deirisultati della ricostruzione dei consumi da parte del Distributore e/o deleffettuata dal Fornitore o dal Distributore.”;questa Corte deve osservare che la ricorrente non ha articolatoun’adeguata censura nei confronti della sentenza impugnata, la qualepostula l'enunciazione della o delle ragioni per le quali la decisione èerronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errorebisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, occorrendoche i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica delladecisione impugnata e nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni percui essa è errata. Il motivo che non corrisponde al riferito schema simantiene nell’alveo del «non motivo» (v., Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017,n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Cass., Sez. Un., 5agosto 2016, n. 16598; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22226;Cass. 6 aprile 2025, n. 9059; Cass. 12 gennaio 2024, n. 1341; 15 aprile2021, n. 9951; 5 luglio 2019, n. 18066; 13 marzo 2009, n. 6184; 10marzo 2006, n. 5244; 4 marzo 2005, n. 4741);i rilievi esposti attengono, nella sostanza, a profili di fatto relativi allasospensione dell’attività e alla ricostruzione dei consumi a seguito delmalfunzionamento del misuratore, e sollecitano da parte di questa Corteun nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dallacorte territoriale, senza che la memoria illustrativa (della ricorrente) abbiaPag. 4 di 6Numero registro generale 3791/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 12152/2026Data pubblicazione 30/04/2026offerto elementi di novità, restando confinata entro il perimetro di unamera rivalutazione dei fatti, preclusa in questa sede;la ricorrente omette di considerare che tanto l’accertamento dei fatti,quanto la valutazione - ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie edella loro inferenza probatoria è attività riservata al giudice del merito, cuicompete non solo la valutazione delle prove in base al liberoapprezzamento, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, diquelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti a esse sottesi(v. Cass., sez 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., sez. I, 23 maggio2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499);deve essere osservato, inoltre, che la denunciata violazione dell’art. 1362e ss. cod. civ. non è in alcun modo specificata, salvo il richiamo all’art. 19,ultimo periodo, del contratto intervenuto tra le parti, sì che dovrebbequesta Corte ricercare in cosa consisterebbe la censura per violazione deicriteri di ermeneutica contrattuale;il ricorso deve essere rigettato, dovendosi provvedere alla regolazionedelle spese del giudizio di cassazione, in favore della controricorrente,secondo il principio della soccombenza;380-bis cod. proc. civ., la ricorrente va altresì condannata al pagamento diquanto previsto dal terzo e dal quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.,ricorrendo i relativi presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00 (di cui euro 7.000,00per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma dieuro 7.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna la ricorrente alpagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delleammende, ai sensi dell’art. 96, 4° co., c.p.c.Pag. 5 di 6Numero registro generale 3791/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 12152/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 6 di 6
Sentenza Cassazione n. 12152/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris