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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22183/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 05/05/2021 dalla Corte d'Appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Trento ha parzialmente riformato (dichiarando non doversi procedere per bis in idem quanto ad uno dei reati satellite, eliminando la relativa pena e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Trento, in data 12/01/2012, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come rispettivamente specificato ai capi 1) e 2) della rubrica.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta conoscenza, in capo al ricorrente, del processo a suo carico.

Si evidenzia la contraddittorietà delle conclusioni raggiunte in ordine alla volontaria sottrazione ad un provvedimento restrittivo, rispetto alle considerazioni svolte con il provvedimento di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado; si censura altresì la valorizzazione delle intercettazioni delle conversazioni della sorella dell'imputato, anch'essa peraltro colpita da ordinanza cautelare.

Si osserva che l'allontanamento del RUIZ dall'Italia era stato determinato dall'intento di sottrarsi alla pena già applicata nei suoi confronti, e non ad altre misure di cui egli ignorava l'esistenza.

2.2. Nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata ai sensi dell'art. 165 cod. pen. nonostante il RUIZ fosse all'epoca detenuto in Perù in regime custodiale in carcere conseguente alla richiesta di estradizione, regime revocato nell'ottobre 2020.

Si richiama, sul punto, un precedente giurisprudenziale in linea con la tesi sostenuta.

2.3. Violazione di legge con riferimento alla nullità del decreto di latitanza per la mancata esecuzione delle ricerche nel luogo di nascita (Perù) e presso il luogo di residenza in Spagna, noto agli operanti anche quanto all'indirizzo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve anzitutto escludersi la sussistenza della contraddittorietà denunciata, in via preliminare, dalla difesa: con una recente decisione, questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, l'avvenuta dichiarazione di latitanza dell'imputato, assistito da un difensore d'ufficio, non costituisce, di per sé, elemento idoneo ad escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento» (Sez. 1, n. 17338 del 21/01/2021, Daryf, Rv. 281218 - 01).

Quanto poi ai presupposti sostanziali della dichiarazione di latitanza, deve osservarsi che la Corte territoriale ha diffusamente motivato il proprio convincimento in ordine alle ragioni dell'allontanamento dall'Italia del ricorrente, da rinvenirsi non già, come sostenuto dalla difesa, nell'intento del RUIZ di sottrarsi alla pena già applicata per l'episodio culminato nel suo arresto, ma in quello di evitare l'applicazione di ulteriori misure in conseguenza delle altre condotte di narcotraffico, poste in essere durante l'esecuzione degli arresti domiciliari per il primo delitto.In particolare, a tale specifico riguardo, la Corte d'Appello ha tra l'altro osservato (pag. 7 segg.): che la misura cautelare emessa per i reati oggetto dell'odierno giudizio non venne eseguita, non essendo il RUIZ stato rinvenuto presso l'indirizzo dal quale aveva l'obbligo di non allontanarsi, in forza della misura (a quel punto non detentiva) a lui applicata per il primo fatto; che gli ulteriori episodi di spaccio di consistenti quantitativi di cocaina erano stati posti in essere a due giorni di distanza, mentre il RUIZ era agli arresti domiciliari; che il timore di nuove indagini per tali ulteriori fatti illeciti, e della conseguente adozione di una nuova misura, era giustificato (oltre che da evidenti ragioni logiche) anche dall'arresto del fratello del ricorrente, avvenuto per il primo dei due nuovi episodi; che dalle risultanze captative era altresì emerso, da un lato, che la sorella del RUIZ, prima dell'esecuzione della nuova ordinanza, aveva riferito alla propria interlocutrice che il ricorrente aveva manifestato l'intenzione di lasciare l'Italia per la Spagna, e che - d'altro lato - la stessa donna aveva riferito in una successiva conversazione che il proprio fratello si era recato in Perù utilizzando documenti falsi.

Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da illogicità evidenti o contraddittorietà denunciabili in questa sede, con il quale la Corte d'Appello ha dimostrato di fare buon governo del consolidato indirizzo intepretativo espresso sul punto da questa Suprema Corte, secondo cui «ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, che costituisce il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza, non occorre dimostrare la conoscenza della avvenuta emissione di tale provvedimento, ma è sufficiente che l'interessato si ponga in condizioni di irreperibilità, sapendo che quel provvedimento può essere emesso» (Sez. 6, n. 43962 del 27/09/2013, Hassad, Rv. 256684 -

01. In senso conforme, cfr. anche Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016, Kennedy, Rv. 268174 - 01, secondo la quale «in tema di dichiarazione di latitanza, ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, non occorre dimostrare che l'interessato era a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di tale provvedimento essendo sufficiente che si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che un ordine o un mandato poteva essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima l'esecuzione delle mediante consegna al difensore»).

3. Anche le censure concernenti le ricerche che hanno preceduto l'emissione del decreto di latitanza devono ritenersi prive di fondamento.

Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto della differenza di tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità, nè quelle all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, Lleshaj, Rv. 270569 - 01, relativa ad una fattispecie nella quale, al momento dell'esecuzione della misura, non sussistevano elementi certi dai quali desumere che l'imputato fosse stabilmente dimorante nel paese estero di origine).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, risultano immuni da censure qui deducibili le argomentazioni della Corte territoriale, imperniate sulla mancanza di adeguate allegazioni difensive sia in ordine al fatto che il RUIZ fosse stabilmente dimorante nel Paese di origine, sia in ordine alla sua effettiva residenza o dimora in Spagna (non essendo neanche stato indicato il luogo specifico di tale asserita dimora: cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).

4. Per ciò che riguarda, infine, i rilievi formulati in ordine alla ritualità della notifica del decreto di citazione, effettuata presso il difensore, assume rilievo assorbente la mancanza di prove in ordine alla immediata proposizione dell'eccezione di nullità dinanzi alla Corte d'Appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 cod. proc. pen.

In ogni caso, la decisione della Corte territoriale risulta pienamente in linea con l'indirizzo interpretativo secondo cui «la notifica nei confronti dell'imputato latitante o evaso, successivamente arrestato all'estero, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., mediante la consegna dell'atto al difensore, non potendo trovare applicazione la speciale procedura prevista dall'art. 169 cod. proc. pen. riguardante l'imputato dimorante o residente all'estero» (Sez. 3, n. 44065 del 25/06/2014, Sandulescu, Rv. 261150 -

01. In senso conforme, cfr. Sez. 2, n. 45063 del 05/10/2021, Genovese).

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 05/05/2021 dalla Corte d'Appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Trento ha parzialmente riformato (dichiarando non doversi procedere per bis in idem quanto ad uno dei reati satellite, eliminando la relativa pena e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Trento, in data 12/01/2012, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come rispettivamente specificato ai capi 1) e 2) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta conoscenza, in capo al ricorrente, del processo a suo carico. Si evidenzia la contraddittorietà delle conclusioni raggiunte in ordine alla volontaria sottrazione ad un provvedimento restrittivo, rispetto alle considerazioni svolte con il provvedimento di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado; si censura altresì la valorizzazione delle intercettazioni delle conversazioni della sorella dell'imputato, anch'essa peraltro colpita da ordinanza cautelare. Si osserva che l'allontanamento del RUIZ dall'Italia era stato determinato dall'intento di sottrarsi alla pena già applicata nei suoi confronti, e non ad altre misure di cui egli ignorava l'esistenza. 2.2. Nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata ai sensi dell'art. 165 cod. pen. nonostante il RUIZ fosse all'epoca detenuto in Perù in regime custodiale in carcere conseguente alla richiesta di estradizione, regime revocato nell'ottobre 2020. Si richiama, sul punto, un precedente giurisprudenziale in linea con la tesi sostenuta. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla nullità del decreto di latitanza per la mancata esecuzione delle ricerche nel luogo di nascita (Perù) e presso il luogo di residenza in Spagna, noto agli operanti anche quanto all'indirizzo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve anzitutto escludersi la sussistenza della contraddittorietà denunciata, in via preliminare, dalla difesa: con una recente decisione, questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, l'avvenuta dichiarazione di latitanza dell'imputato, assistito da un difensore d'ufficio, non costituisce, di per sé, elemento idoneo ad escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento» (Sez. 1, n. 17338 del 21/01/2021, Daryf, Rv. 281218 - 01). Quanto poi ai presupposti sostanziali della dichiarazione di latitanza, deve osservarsi che la Corte territoriale ha diffusamente motivato il proprio convincimento in ordine alle ragioni dell'allontanamento dall'Italia del ricorrente, da rinvenirsi non già, come sostenuto dalla difesa, nell'intento del RUIZ di sottrarsi alla pena già applicata per l'episodio culminato nel suo arresto, ma in quello di evitare l'applicazione di ulteriori misure in conseguenza delle altre condotte di narcotraffico, poste in essere durante l'esecuzione degli arresti domiciliari per il primo delitto.In particolare, a tale specifico riguardo, la Corte d'Appello ha tra l'altro osservato (pag. 7 segg.): che la misura cautelare emessa per i reati oggetto dell'odierno giudizio non venne eseguita, non essendo il RUIZ stato rinvenuto presso l'indirizzo dal quale aveva l'obbligo di non allontanarsi, in forza della misura (a quel punto non detentiva) a lui applicata per il primo fatto; che gli ulteriori episodi di spaccio di consistenti quantitativi di cocaina erano stati posti in essere a due giorni di distanza, mentre il RUIZ era agli arresti domiciliari; che il timore di nuove indagini per tali ulteriori fatti illeciti, e della conseguente adozione di una nuova misura, era giustificato (oltre che da evidenti ragioni logiche) anche dall'arresto del fratello del ricorrente, avvenuto per il primo dei due nuovi episodi; che dalle risultanze captative era altresì emerso, da un lato, che la sorella del RUIZ, prima dell'esecuzione della nuova ordinanza, aveva riferito alla propria interlocutrice che il ricorrente aveva manifestato l'intenzione di lasciare l'Italia per la Spagna, e che - d'altro lato - la stessa donna aveva riferito in una successiva conversazione che il proprio fratello si era recato in Perù utilizzando documenti falsi. Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da illogicità evidenti o contraddittorietà denunciabili in questa sede, con il quale la Corte d'Appello ha dimostrato di fare buon governo del consolidato indirizzo intepretativo espresso sul punto da questa Suprema Corte, secondo cui «ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, che costituisce il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza, non occorre dimostrare la conoscenza della avvenuta emissione di tale provvedimento, ma è sufficiente che l'interessato si ponga in condizioni di irreperibilità, sapendo che quel provvedimento può essere emesso» (Sez. 6, n. 43962 del 27/09/2013, Hassad, Rv. 256684 - 01. In senso conforme, cfr. anche Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016, Kennedy, Rv. 268174 - 01, secondo la quale «in tema di dichiarazione di latitanza, ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, non occorre dimostrare che l'interessato era a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di tale provvedimento essendo sufficiente che si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che un ordine o un mandato poteva essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima l'esecuzione delle mediante consegna al difensore»). 3. Anche le censure concernenti le ricerche che hanno preceduto l'emissione del decreto di latitanza devono ritenersi prive di fondamento. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto della differenza di tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità, nè quelle all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, Lleshaj, Rv. 270569 - 01, relativa ad una fattispecie nella quale, al momento dell'esecuzione della misura, non sussistevano elementi certi dai quali desumere che l'imputato fosse stabilmente dimorante nel paese estero di origine). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, risultano immuni da censure qui deducibili le argomentazioni della Corte territoriale, imperniate sulla mancanza di adeguate allegazioni difensive sia in ordine al fatto che il RUIZ fosse stabilmente dimorante nel Paese di origine, sia in ordine alla sua effettiva residenza o dimora in Spagna (non essendo neanche stato indicato il luogo specifico di tale asserita dimora: cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). 4. Per ciò che riguarda, infine, i rilievi formulati in ordine alla ritualità della notifica del decreto di citazione, effettuata presso il difensore, assume rilievo assorbente la mancanza di prove in ordine alla immediata proposizione dell'eccezione di nullità dinanzi alla Corte d'Appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. In ogni caso, la decisione della Corte territoriale risulta pienamente in linea con l'indirizzo interpretativo secondo cui «la notifica nei confronti dell'imputato latitante o evaso, successivamente arrestato all'estero, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., mediante la consegna dell'atto al difensore, non potendo trovare applicazione la speciale procedura prevista dall'art. 169 cod. proc. pen. riguardante l'imputato dimorante o residente all'estero» (Sez. 3, n. 44065 del 25/06/2014, Sandulescu, Rv. 261150 - 01. In senso conforme, cfr. Sez. 2, n. 45063 del 05/10/2021, Genovese). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament
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