CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06117/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 23/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 28/10/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 337 e 648 cod. pen. I motivi, con i quali il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 62-bis, 99, 648, 624, 625 nn. 2 e 7, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto, alla mancata esclusione della contestata recidiva reiterata ed al mancato riconoscimento delle circostanze, sono manifestamente infondati. La doglianza con la quale la difesa lamenta la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di furto pluriaggravato è inficiato dalla carenza di interesse a rilevarla da parte del ricorrente, giacché dall'accoglimento della doglianza deriverebbe necessariamente un effetto pregiudizievole per il predetto, ovveroggia l'aggravamento della pena base prevista dalla fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7, cod. pen Quanto alla mancata esclusione della contestata recidiva, la Corte territoriale ha correttamente valutato come la particolare pericolosità criminale dell'imputato sia resa palese dalla pluralità di delitti della medesima indole indicati nelle diciotto pagine del certificato del casellario giudiziale dell'imputato (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. I giudici di appello hanno correttamente disatteso il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche in considerazione della capacità a delinquere de kg ricorrente desunta dagli innumerevoli precedenti penali, anche specifici (pag. 4 della sentenza impugnata). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2023 Il Consigliere stensore I