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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 29928/2025

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ona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocatura generale dello Stato che ha indicato indirizzo PEC, presso i cui uffici, in Roma,

V. dei Portoghesi, n. 12, domicilia ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -intimato – avverso la sentenza n.3917/14/22 , pronunciata il 2/5/2022 dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione 14, edepositata il 2 maggio 2022; udita la relazione della causa del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025, la Corte osserva: Oggetto: -notifica dell’impugnazione – art. 17D.lgs. 546/1992 -art. 330 cod. proc. civ. -sanabilità ai sensi degli artt. 156 cod. proc. civ.

Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, con sentenza n.3917/2022, depositata in data 2/5/2022, ha dichiarato inammissibile, con compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, l’appello proposto dall’Agenzia Entrate contro la sentenza n.898/2017 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, sez. 3, pubblicata il 3/4/2017, che aveva accolto parzialmente la domanda del contribuente [OSCURATO:PERSONA] di rimborso dell’ I RPEF del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , riferita al periodo di imposta compreso tra il 2008 ed il 2014.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto la non imponibilità delle indennità per inabilità assoluta temporanea erogate dall’Ipsema e che, ai fini della decadenza dal diritto di richiedere il rimborso, vertendosi nell’ipotesi delle ritenute dirette o di versamenti direttia seguito di dichiarazione dei redditi, dovesse farsi riferimento agli artt. 37 e 38 del D.P.R. n.603/1973; aveva quindi rigettato il ricorso avverso il rifiuto al rimborso, soltanto per gli anni 2008, 2009 e 2010per intervenuta decadenza. [OSCURATO:PERSONA] R egionale è stata adita dall’Agenzia delle Entrate che ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado poiché la Commissione di primo grado, ritenendo che per il rimborso degli anni 2008, 2009, 2010 e parte del 2011 fosse maturato il termine di decadenza dal diritto, aveva affermato che, in tema di tassazione delle indennità per inabilità assoluta temporanea erogate dall’IPSEMA ai lavoratori marittimi, dovevano ritenersi applicabili le agevolazioni previste dall’art. 24 del D.L. n. 1918/1937, conv. nella L. 837/1938; costituitosi il contribuente, la Commissione T ributaria R egionale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello in quanto notificato alla parte personalmente e non presso il difensore costituito, con conseguente nullità/inesistenza della notifica.

2. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi.

Il contribuente, cui il ricorso è statonotificato, è rimasto intimato. 3.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ.

Ragioni della decisione 1.L’Agenzia dell’Entrate, con il primo motivo di ricorso, deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art.17 del Dlgs. n. 546/1992, per avere la Commissione T ributaria R egionale rilevato erroneamente l’inammissibilità dell’appellonotificato a mani proprie del contribuente . 1.1 In particolare, la ricorrente rileva di aver provveduto a notificare l’atto di appello a [OSCURATO:PERSONA], a mani proprie, e che la notifica doveva ritenersi valida anche in presenza di un’elezione di domicilio-; inoltre, aveva notificato l’atto di appello anche ad [OSCURATO:PERSONA], presidente del [OSCURATO:PERSONA] di Genova. 2.L’Agenzia delle entrate, con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 17 del D.lgs. n. 546/1992, degli artt. 156 e 160 c.p.c.. 2.1 Rileva, al riguardo, che dall’allegato atto di reclamo si evince che il contribuente aveva indicato di essere domiciliato presso il [OSCURATO:PERSONA] sito in Genova, via Rimassa 79, int. 4, e di essere rappresentato dal legale rappresentante del predetto C.N.M. [OSCURATO:PERSONA], come riportato in ricorso, e che nessuna ulteriore procura o altra elezione di domicilio era stata notificata all’Ufficio a cura del contribuente successivamente alla presentazione del reclamo.

L’Agenzia delle entrate , pertanto, aveva correttamente ese guito la notifica dell’atto di appello, oltre che presso il contribuente a mani proprie, anche al procuratore, avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il soggetto domiciliatario, [OSCURATO:PERSONA] di Genova, come da relata ed avviso di ricevimento riportati in ricorso.

In ogni caso, la parte si era costituita nel giudizio di appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] in data 13 marzo 2018, con conseguente sanatoria dell’eventuale nullità; in via del tutto subordinata, poi, ad avviso della ricorrente, anche laddove si dovesse ritenere la notifica non sanata dalla costituzione in giudizio del contribuente, la Commissione di secondo gradoavrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica in quanto nulla ma non esistente.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

3.1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, perché intrinsecamente connessi.

3.2. Questa Corte, a sezioni Unite, con la sentenza del 20/7/2016, n. 14916,in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, ha affermato il principio secondo il quale, con riguardo al luogo della notificazione, si applica la disciplina dettata dall’art. 330 cod. proc. civ.,prevalendo, in questa sola ipotesi, a mente dell’art. 62 del D.lgs. 546/1992, le norme processuali ordinarie, dovendosi escludere l’esistenza di un giudizio tributario di legittimità (e cioè di un giudizio di cassazione speciale in materia tributaria).

Inoltre, la Corte ha affermato che l’ inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Con riguardo alla notifica degli atti di impugnazione di merito del processo tributario e, quindi, del ricorso in appello, per quanto qui di interesse, la medesima sentenza a Sezioni Unite, n. 14916/2016, superando la precedente pronuncia n. 29290 resa dalla Corte a Sezioni Unite il 15/12/2008, ha affermato che non esistono ragioni normative che impongano di ritenere che l’art. 17 del D.lgs. 546/1992 (che, tra l’altro, fa salva la notifica a mani proprie) si riferisca esclusivamente alle notificazioni endoprocessuali (nel senso di costituire un’eccezione alla sola disposizione dell’art. 170 cod. proc. civ. per le notificazioni endoprocessuali), laddove, anzi, proprio la previsione del secondo comma del citato art. 17, secondo cui l’indicazione di residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo, e ragioni di coerenza sistematica inducono alla conclusione che la norma è applicabile con carattere di specialità e quindi di prevalenza alla notificazione del ricorso in appello. 3.3 Nel caso di specie, la notifica dell’atto in appello, disposta a mezzo posta dalla Direzione provinciale di Trapani, è stata eseguita in data 6/11/2017 a mani proprie del destinatario, [OSCURATO:PERSONA], nonché, in pari data , a mani di [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA], via Ramassa n. 70/4, Genova, luogo di elezione di domicilio.

Ed infatti, dal ricorso risulta anche che il contribuente, in data 9/6/2016, aveva conferito al [OSCURATO:PERSONA] di Genova nella persona del suo presidente, [OSCURATO:PERSONA], la procura a presentare ricorso con istanza di mediazione presso la Commissione tributaria di Trapani, eleggendo domicilio in via Rimassa n. 70/4, Genova, presso il Centro medesimo.

La notifica dell’atto di appello, quindi, è stata anche eseguita anche nel luogo ove questi aveva eletto domicilio.

Dalla sentenza di appello, poi, risulta che [OSCURATO:PERSONA] si è costituito nel giudizio di appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Palermo, per cui, in ogni caso , si ravviserebbe un’ipotesi di sanatoria della notifica, eventualmente fosse considerata invalida in quanto affetta da nullità, non sussistendo alcuna delle ipotesi di inesistenza, per come delineate dalla pronuncia della Corte, Sezioni Unite, 20/7/2016, n.14916, innanzi richiamata, per raggiungimento dello scopo ai sensie per gli effetti dell’art. 156 comma 3 c.p.c. (cfr. Cass., sez. 6 -5 n. 2282/2022).

Dalla lettura della sentenza di appello si evince anche che il contribuente ha svolto le sue difese e che, a seguito della rinuncia del difensore costituito ha depositato procura speciale ad un nuovo difensore e, su richiesta, la causa è stata rinviata proprio per garantire l’effettività della difesa. 4.Il ricorso va,quindi, accolto.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocatura generale dello Stato che ha indicato indirizzo PEC, presso i cui uffici, in Roma, V. dei Portoghesi, n. 12, domicilia ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -intimato – avverso la sentenza n.3917/14/22 , pronunciata il 2/5/2022 dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione 14, edepositata il 2 maggio 2022; udita la relazione della causa del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025, la Corte osserva: Oggetto: -notifica dell’impugnazione – art. 17D.lgs. 546/1992 -art. 330 cod. proc. civ. -sanabilità ai sensi degli artt. 156 cod. proc. civ. Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, con sentenza n.3917/2022, depositata in data 2/5/2022, ha dichiarato inammissibile, con compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, l’appello proposto dall’Agenzia Entrate contro la sentenza n.898/2017 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, sez. 3, pubblicata il 3/4/2017, che aveva accolto parzialmente la domanda del contribuente [OSCURATO:PERSONA] di rimborso dell’ I RPEF del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , riferita al periodo di imposta compreso tra il 2008 ed il 2014. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto la non imponibilità delle indennità per inabilità assoluta temporanea erogate dall’Ipsema e che, ai fini della decadenza dal diritto di richiedere il rimborso, vertendosi nell’ipotesi delle ritenute dirette o di versamenti direttia seguito di dichiarazione dei redditi, dovesse farsi riferimento agli artt. 37 e 38 del D.P.R. n.603/1973; aveva quindi rigettato il ricorso avverso il rifiuto al rimborso, soltanto per gli anni 2008, 2009 e 2010per intervenuta decadenza. [OSCURATO:PERSONA] R egionale è stata adita dall’Agenzia delle Entrate che ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado poiché la Commissione di primo grado, ritenendo che per il rimborso degli anni 2008, 2009, 2010 e parte del 2011 fosse maturato il termine di decadenza dal diritto, aveva affermato che, in tema di tassazione delle indennità per inabilità assoluta temporanea erogate dall’IPSEMA ai lavoratori marittimi, dovevano ritenersi applicabili le agevolazioni previste dall’art. 24 del D.L. n. 1918/1937, conv. nella L. 837/1938; costituitosi il contribuente, la Commissione T ributaria R egionale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello in quanto notificato alla parte personalmente e non presso il difensore costituito, con conseguente nullità/inesistenza della notifica. 2. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi. Il contribuente, cui il ricorso è statonotificato, è rimasto intimato. 3.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ. Ragioni della decisione 1.L’Agenzia dell’Entrate, con il primo motivo di ricorso, deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art.17 del Dlgs. n. 546/1992, per avere la Commissione T ributaria R egionale rilevato erroneamente l’inammissibilità dell’appellonotificato a mani proprie del contribuente . 1.1 In particolare, la ricorrente rileva di aver provveduto a notificare l’atto di appello a [OSCURATO:PERSONA], a mani proprie, e che la notifica doveva ritenersi valida anche in presenza di un’elezione di domicilio-; inoltre, aveva notificato l’atto di appello anche ad [OSCURATO:PERSONA], presidente del [OSCURATO:PERSONA] di Genova. 2.L’Agenzia delle entrate, con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 17 del D.lgs. n. 546/1992, degli artt. 156 e 160 c.p.c.. 2.1 Rileva, al riguardo, che dall’allegato atto di reclamo si evince che il contribuente aveva indicato di essere domiciliato presso il [OSCURATO:PERSONA] sito in Genova, via Rimassa 79, int. 4, e di essere rappresentato dal legale rappresentante del predetto C.N.M. [OSCURATO:PERSONA], come riportato in ricorso, e che nessuna ulteriore procura o altra elezione di domicilio era stata notificata all’Ufficio a cura del contribuente successivamente alla presentazione del reclamo. L’Agenzia delle entrate , pertanto, aveva correttamente ese guito la notifica dell’atto di appello, oltre che presso il contribuente a mani proprie, anche al procuratore, avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il soggetto domiciliatario, [OSCURATO:PERSONA] di Genova, come da relata ed avviso di ricevimento riportati in ricorso. In ogni caso, la parte si era costituita nel giudizio di appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] in data 13 marzo 2018, con conseguente sanatoria dell’eventuale nullità; in via del tutto subordinata, poi, ad avviso della ricorrente, anche laddove si dovesse ritenere la notifica non sanata dalla costituzione in giudizio del contribuente, la Commissione di secondo gradoavrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica in quanto nulla ma non esistente. 3. Il ricorso è fondato e va accolto. 3.1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, perché intrinsecamente connessi. 3.2. Questa Corte, a sezioni Unite, con la sentenza del 20/7/2016, n. 14916,in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, ha affermato il principio secondo il quale, con riguardo al luogo della notificazione, si applica la disciplina dettata dall’art. 330 cod. proc. civ.,prevalendo, in questa sola ipotesi, a mente dell’art. 62 del D.lgs. 546/1992, le norme processuali ordinarie, dovendosi escludere l’esistenza di un giudizio tributario di legittimità (e cioè di un giudizio di cassazione speciale in materia tributaria). Inoltre, la Corte ha affermato che l’ inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Con riguardo alla notifica degli atti di impugnazione di merito del processo tributario e, quindi, del ricorso in appello, per quanto qui di interesse, la medesima sentenza a Sezioni Unite, n. 14916/2016, superando la precedente pronuncia n. 29290 resa dalla Corte a Sezioni Unite il 15/12/2008, ha affermato che non esistono ragioni normative che impongano di ritenere che l’art. 17 del D.lgs. 546/1992 (che, tra l’altro, fa salva la notifica a mani proprie) si riferisca esclusivamente alle notificazioni endoprocessuali (nel senso di costituire un’eccezione alla sola disposizione dell’art. 170 cod. proc. civ. per le notificazioni endoprocessuali), laddove, anzi, proprio la previsione del secondo comma del citato art. 17, secondo cui l’indicazione di residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo, e ragioni di coerenza sistematica inducono alla conclusione che la norma è applicabile con carattere di specialità e quindi di prevalenza alla notificazione del ricorso in appello. 3.3 Nel caso di specie, la notifica dell’atto in appello, disposta a mezzo posta dalla Direzione provinciale di Trapani, è stata eseguita in data 6/11/2017 a mani proprie del destinatario, [OSCURATO:PERSONA], nonché, in pari data , a mani di [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA], via Ramassa n. 70/4, Genova, luogo di elezione di domicilio. Ed infatti, dal ricorso risulta anche che il contribuente, in data 9/6/2016, aveva conferito al [OSCURATO:PERSONA] di Genova nella persona del suo presidente, [OSCURATO:PERSONA], la procura a presentare ricorso con istanza di mediazione presso la Commissione tributaria di Trapani, eleggendo domicilio in via Rimassa n. 70/4, Genova, presso il Centro medesimo. La notifica dell’atto di appello, quindi, è stata anche eseguita anche nel luogo ove questi aveva eletto domicilio. Dalla sentenza di appello, poi, risulta che [OSCURATO:PERSONA] si è costituito nel giudizio di appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Palermo, per cui, in ogni caso , si ravviserebbe un’ipotesi di sanatoria della notifica, eventualmente fosse considerata invalida in quanto affetta da nullità, non sussistendo alcuna delle ipotesi di inesistenza, per come delineate dalla pronuncia della Corte, Sezioni Unite, 20/7/2016, n.14916, innanzi richiamata, per raggiungimento dello scopo ai sensie per gli effetti dell’art. 156 comma 3 c.p.c. (cfr. Cass., sez. 6 -5 n. 2282/2022). Dalla lettura della sentenza di appello si evince anche che il contribuente ha svolto le sue difese e che, a seguito della rinuncia del difensore costituito ha depositato procura speciale ad un nuovo difensore e, su richiesta, la causa è stata rinviata proprio per garantire l’effettività della difesa. 4.Il ricorso va,quindi, accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nel
Sentenza Cassazione n. 29928/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris