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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 19034/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 12/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di MARSALA, in data 22/01/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 CP.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto ed alla legittimità della querela.

Il ricorso è inammissibile.

Ogni questione sulla legittimità della querela - peraltro affrontata e risolta dalla Corte di appello a fg. 2 della motivazione - è superata dalla scelta del ricorrente di definire il procedimento con il rito abbreviato.

Quanto alla affermazione di responsabilità, il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

In particolare, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la parte della motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte ha sottolineato che egli era stato riconosciuto da due testimoni oculari come autore della rapina, così correttamente qualificata in ragione della violenza esercitata sulla persona della vittima, attraverso un trascinamento di circa 100 metri causativo di lesioni personali come da capo B. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] hìf‘ [OSCURATO:PERSONA] fente r SERGIO I [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 12/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di MARSALA, in data 22/01/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto ed alla legittimità della querela. Il ricorso è inammissibile. Ogni questione sulla legittimità della querela - peraltro affrontata e risolta dalla Corte di appello a fg. 2 della motivazione - è superata dalla scelta del ricorrente di definire il procedimento con il rito abbreviato. Quanto alla affermazione di responsabilità, il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). In particolare, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la parte della motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte ha sottolineato che egli era stato riconosciuto da due testimoni oculari come autore della rapina, così correttamente qualificata in ragione della violenza esercitata sulla persona della vittima, attraverso un trascinamento di circa 100 metri causativo di lesioni personali come da capo B. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] hìf‘ [OSCURATO:PERSONA] fente r SERGIO I [OSCURATO:PERSONA] I
Sentenza Cassazione n. 19034/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris