CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 22521/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23745/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliat a ex lege in R oma, piazza Cavour, pressola Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REG. SICILIA , sezione staccata di Catania,n. 2783 / 18 / 1 4 , depositata il 25 / 09 /201 4 . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entratericorre, con un unico motivo, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che, a propria volta , aveva accolto parzialmente, limitatamente all’Irap, il ricorso avversole cartelledi pagamento con le quali , per gli anni di imposta 200 4 e 2005 , erastata recuperata l’imposta non versata . 2. L’Ufficio negavail diritto della società contribuente a beneficiare delle agevolazioni di cui all’art. 15 legge Regione s icilia na n. 21 del 2003,in quanto riteneva che dette ultime fossero in contrasto con la normativa europea in materia di aiuti di stato. 2. La C.t.r. rigettava l’appello proposto dall’Ufficio e confermava la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la concessione del beneficio in quanto non eccedente la misura così detta de minimis, il cui superamento non era stato dedotto. Riteneva, altresì, che né la lettera né la ratio della norma regionale inducevano ed escludere «le nuove impresedalle agevolazioni». Considerato che: 1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e/o fal s a applicazione dell’art. 15 leggeRegione s icilia na 10 luglio 2003 , n. 21. In particolare, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l’agevolazione di cui alla citata normativa non poteva essere concessa alla contribuente – la quale aveva iniziato l’attività il [OSCURATO:DATA_NASCITA] – in quanto prevista solo in presenza di tre requisiti: 1) che le imprese fossero già operanti in Sicilia alla data del 31/12/2003; 2) che avessero intrapreso l’attività entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3) che alla Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avessero già un triennio di attività al quale rapportare l’eccedenza di valore della produzione conseguita negli anni in considerazione. 2. Il motivo è fondato. L’art. 15, comma 1, legge Regionesiciliana n. 21 del 2003 prevede che «Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessa l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche». Questa Corte ha già ritenuto che la normariconosce un incentivo alle imprese che siano operanti in Sicilia sotto forma di esenzione fiscale la cui determinazione viene espressamente individuata in relazione alla «parte di base imponibile eccedente la media dichiarata nel triennio 2001-2003». Diversamente da quanto sostenuto dalla contribuente, pertanto, già dal dato letterale della disposizione emerge che non è sufficiente che l’impresa preesista al 2003,ma è necessario che essa sia operativada almeno un triennio, atteso che, in mancanza, non sarebbe neppure possibile la quantificazione dell’agevolazione stessa (Cass. 06/06/2022,n. 18176, Cass. 12/11/2021, n. 33709) . Occorre ricordare, sul punto, che – in coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte – un a norma intesa ad attribuire un’agevolazione (o un’esenzione) va interpretata in termini rigorosi e restrittivi (ex multis,Cass. 14/10/2021, n. 28055; Cass. 14/10/2020 , n. 22174, Cass. 26/06/2020 , n. 12804, Cass. 23/12/2019 , n . 34343, Cass. 17/09/2019, n. 23081). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 In tal senso depone il successivocomma 3 della norma – il quale subordina l'applicazione della disposizione al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato – evidentemente intesa ad evitare che il beneficio trasmodiin un indebito aiuto di Stato. L’indicata esegesi, d’altra parte, trova riscontro anche sul piano dell’interpretazione sistematica e teleologica, atteso che il complesso delle agevolazioni riconosciute dagli artt. 13-15 legge Regionesiciliana n. 21 del 2003 assolve alle finalità di favorire il superamento di possibili gapoperativi e di rilanciare e consolidare le iniziative economiche sul territorio regionale in presenza di specifiche condizioni. L’art. 15, in particolare, offre un sostegno all’imprenditoria esistente in termini più generalizzati, in quanto esteso alla generalità delle attività produttive, purché esse, tuttavia, siano già operative da un congruo periodo di tempo, mirando ad assicurare un rafforzamento ed un radicamento più efficace. Non si pone, del resto, un problema di costituzionalità della disposizione,quanto alla previsione di un intervallo di attività minimo di tre anni, in quanto detta indicazione rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore e, in concreto, appare ragionevole,ove si consideri che tale circostanza porta, ragionevolmente , a ritenere l’impresa già, in sé, in grado di operare con efficacia sul mercato e non meramente estemporanea o artefatta. Neppure si rileva un’irragionevole divergenza rispetto a quanto previsto con gli artt. 13 e 14 della medesima legge, posto che, in tali ipotesi, il beneficio mira ad incentivare l’avvio di nuove attività nonché ad ovviare ad una potenziale obbiettiva condizione di maggiore difficoltà, condizioni entrambe assenti rispetto alla fattispecie delineata dall’art. 15 cit. 3. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.Inoltre, non richiedendosi, per la Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, primo comma, c od . proc.civ., con il rigetto del ricorso originario del contribuente . Poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna delle parti intimate al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi del giudizio di merito. Condanna la controricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,c