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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34795/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGL1ARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 18 luglio 2023, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare d l Tribunale di (1 Cagliari in data 3 luglio 2020 con la quale, all'esito di rito abbre iato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con le attenuanti generiche e applicata la riduzione per il rito, alla pena di due anni di reclusione in quanto riconosciutO colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale previsto dagli artt. 216, comma 1, n. 2, 223, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per avere, nella ua qualità di ; amministratore, prima, e di liquidatore, poi, della società [OSCURATO:PERSONA] damenti s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari con sentenza in data 26 Oennaio 2018, sottratto pressoché tutte le scritture contabili - a eccezione dei registri IVA, delle situazioni contabili relative alle annualità dal 2012 al 2015, del registro dei beni ammortizzabili e di talune fatture relative al 2015 - al fine di recare pregiudizio ai creditori e in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; in Cagliari, fino alla data di fallimento della società.

Con lo stesso provvedimento Aresti è stato, altresì, dichiarato inabilitato Oall'esercizio di un'impresa commerciale per la durata di 3 anni e incapace di esercitare, per la stessa durata, uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassa ione lo stesso Aresti a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce do tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifest illogicità della motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato, che la COrte di appello riterrebbe integrato in base al fatto che la contabilità non sarebbe tata tenuta in modo regolare e/o comunque non sarebbe stata messa a dis osizione della procedura fallimentare, se non in minima parte.

In questo modo, però, svaluterebbe la circostanza che Aresti aveva consegnato il supporko informatico su cui la contabilità era registrata e che ciò avrebbe imposto al curatore e al pubblico ministero di verificarne il contenuto, tenuto conto che a eguito del d.l. n. 34 del 2019 non sarebbe più necessario, perché possa ritenersi essolto l'onere di cui all'art. 16 legge fall., che i registri contabili tenuti con sistemi r}neccanografici siano fisicamente stampati su carta, ma sarebbe sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa.

In ogni caso, la mancata consegna d Ila contabilità non potrebbe sic et simpliciter integrare la condotta di «s ttrazione» o «distruzione» o costituire prova del fatto che la stessa fosse «ten ta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimen o degli affari».Inoltre, la sentenza richiamerebbe entrambe le condotte di banc rotta specifica (distruzione e occultamento) e generica (mancanza di documenti er impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari), senza indicare in qual di esse debba essere sussunta la condotta tenuta da Aresti, salvo ritenere sussist nte la condotta elì di bancarotta generica.

La motivazione sarebbe contraddittoria e in contrasto con le emergenze processuali con riferimento al momento in cui Aresti arebbe venuto in possesso della documentazione contabile della fallita.

Invel'o, l'offerta di consegnare il supporto informatico con le scritture contabili della società fallita sarebbe stata formulata mediante lettera dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], di cui la stessa curatrice darebbe atto nella relazione ex art. 33, legge fall., come risulterebbe dal verbale di audizione e consegna di documenti del 4 aprile 2018.

S ante il diniego della curatrice, Aresti non avrebbe svolto ulteriori attività, salvo poi, a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nel marzo 2019, preoccuparsi di estrarre la documentazione dal supporto informatico già rifiutato dalla curatrice.

Come riferito dalla teste Martinez all'udienza del luglio 2020 e come si evincerebbe dalla fattura della [OSCURATO:PERSONA] SAS del 25 marzo 2019, l'estrazione della documentazione sarebbe stata effettuata tra Hnarzo e aprile 2019, dopo che il Pubblico Ministero aveva ormai esercitato l'azioHe penale, il 16 aprile 2019.

Dunque, quando Aresti entrò in possesso della Ocumentazione sarebbe stato troppo tardi e la sua consegna alla curatrice non avrebbe sortito alcun effetto.

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, tale circostanza non consente di desumere alcun elemento a caricol di Aresti.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo, ritenuto sussistente a partire dalla mera esistenza della condotta materiale, non considerandosi he, in assenza di condotte come la distruzione e/o l'occultamento di documentazi ne, l'elemento soggettivo fungerebbe da discrimine tra la bancarotta fraudolenta :locumentale e la contigua (e meno grave) bancarotta semplice documentale.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'eccessività della pena accessoria e all'omessa motivazione in relazione ai criteri di determinazione della stessa a sensi dell'art.133 cod. pen.

La Corte territoriale non avrebbe offerto alcuna risposta alle doglianze espresse con l'atto di appello, nel quale era stata censur ta la mancata indicazione di elementi di fatto e dei criteri adoperati per la quant ficazione della sanzione accessoria. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Con il primo motivo, il ricorso denuncia il vizio della m tivazione con riferimento all'elemento oggettivo del delitto di bancarott fraudolenta documentale che, secondo la previsione dell'art. 216, comma 1, n 2, legge fall., ricorre quando l'imprenditore fallito «ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari».

La norma incriminatrice, dunque, contempla due distinta tipologie di bancarotta fraudolenta documentale: la prima, ricorrente nel caso di sottrazione, distruzione o falsificazione, anche parziale, dei libri e delle scritture contabili (cd. bancarotta documentale specifica); la seconda, configurabile nel caso in cui la documentazione contabile sia stata tenuta «in guisa da non rendé.re possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari» (Cd. bancarotta documentale generica).

Mentre la prima ipotesi richiede il dolo spécifico, ovvero che il colpevole abbia agito «allo scopo di recare pregiudizio a creditori», la seconda è a dolo generico, essendo sufficiente la consapevolezza che la contabilità sia stata tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio del fallito.

Ora, se è pacifica la ammissibilità della contestazione alternatn0 dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione b occultamento di scritture contabili e di fraudolenta tenuta delle stesse, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01), è altrettanto incontroverso che l'occultamento delle scritture contabili, al di là del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione dell'e stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro cimessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma e alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, la quale, oltre a richiedere il dolo generico, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; v. anche Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904 - 01).

3. Nel caso in esame, all'imputato erano state, legittimamente, contestate entrambe le ipotesi di reato e, dunque, di avere, nella sa qualità di amministratore e poi di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sottratto o distrutto tutti i libri e le altre scritture contabili della società, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiuti profitto; o, comunque, di averli tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

La sentenza di appello, nel riportare gli esiti del giudizio di p imo grado, ha fatto anch'essa riferimento alla condotta di «sottrazione» di «pre soché tutte le scritture contabili - a eccezione dei registri IVA, delle situazioni contabili relative alle annualità dal 2012 al 2015, del registro dei beni ammortizzabili e di talune fatture relative all'anno 2015», commessa «al fine di recare pregiudizio ai creditori»; ma anche al fatto che ciò sia avvenuto «in guisa da nop consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari».

E in questo modo parrebbe avere prospettato una compresenza delle due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale (specifica e generica).

Tuttavia, nel successivo sviluppo della motivazione, la Corte territoriale definisce come pacifico in causa che la contabilità fosse tenuta in maniera regolare (v. pag. 5 della sentenza impugnata).

Ciò che deve ritenersi incòmpatibile con l'ipotesi di bancarotta documentale generica, che postulando, dome detto, la tenuta delle scritture contabili «in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari», presuppone che le stesse ition siano state tenute regolarmente.

E, in effetti, la Corte territoriale successivaffiente individua la condotta illecita ascritta all'imputato nel non avere messo a disposizione della curatela la documentazione contabile relativa agli anni 2012-2015,, essendosi egli limitato a depositare unicamente le «situazioni contabili» (v. pag. 5).

Dunque, l'addebito ascritto a [OSCURATO:PERSONA], per il quale egli è stato condannato, parrebbe essere quello di non avere adempiuto all'art. 16, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che pone, sull'imprenditore, l'obbligo di mettere a disposizione della curatela le scritture contabili depositandole in cancelleria entro 3 giorni dalla comunicazione della sentenza di fallimento.

In relazione a tale punto, la difesa ha insistito, sia nella fase di merito, sia nell'odierno ricorso, nell'affermare di avere adempiuto al suddetto obbligo, consegnando tempestivamente la documentazione in parola, contenuta su supporto elettronico.

Tuttavia, come specificato, in maniera molto chiara, dalla sentenza di secondo grado, l'adempimento dell'obbligo era stato sblo apparente, dal momento che l'accesso al supporto era precluso dal fatto che la password non era stata messa a disposizione del curatore.

In proposito, le giustificazioni opposte dallo stesso Aresti e le argomentazioni svolte dalla Corte di appello per confutarle introducono ulteriOr-i elementi di complessità nella ricostruzione del fatto illecito per cui l'impJtato è stato condannato.

Infatti, mentre Aresti ha affermato di non avere avuto a disposizione la password, che non sarebbe stata condivisa con lui dalla segretaria, a causa di precedenti screzi, la Corte territoriale ha replicato osservando che, secondo la testimonianza della donna, Aresti aveva ottenuto la copia gartacea della documentazione contabile, stampata dopo che il sistema informi tico era stato «forzato» grazie all'interessamento di una esperta informatica, M ria [OSCURATO:PERSONA], la quale, sentita nel corso del giudizio abbreviato, aveva confermato la circostanza.

Secondo la sentenza di appello, dunque, Aresti avrebbe avuto a disposizione la documentazione contabile già in versione cartacea e, tuttavia, non l'avrebbe consegnata al curatore: tanto è vero che, a pag. 6 del provvedime -no, i Giudici di merito rinvengono l'illeceità della condotta dell'imputato nella mar cata consegna della documentazione, essendosi egli limitato a consegnare il com puter e che, a pag. 7, la sentenza conclude affermando l'avvenuta dimos razione della «distrazione» o «dell'occultamento» della contabilità.

Ora, in disparte il probabile lapsus calami della Corte territoriale nel riferimento alla «distrazione» (posto che la norma incriminatrice richiama, inverto, la differente nozione di «distruzione»), il riferimento, invece, all'occultamento, pare appunto sottendere l'affermazione che le scritture contabili, nella piena ilisponibilità di Aresti grazie all'azione dell'esperta informatica, siano state sottratO o comunque celate alla possibilità di un controllo da parte dell'organo del fallim nto.

Tale passaggio motivazionale della sentenza, pur di non agevol ricostruzione, è, comunque, in grado di confutare il rilievo difensivo, che con eguentemente assume rilievo fattuale, secondo cui la stampa della rt documenta ione contabile i/i registrata sul supporto informatico sarebbe avvenuta in un m mento ancora successivo, a suggerire che l'addebito dell'imputato avrebbe dovutO essere quello di non avere esercitato la necessaria diligenza nel mettere tempestivamente a disposizione la documentazione in parola, erroneamente confidando nella lealtà della propria collaboratrice.

Ora, anche a voler prescindere dalla circostanza che la senten0 impugnata, dopo avere ricostruito la condotta illecita dell'imputato nei tèrnnini di una sottrazione o comunque di un occultamento della documentazione rispetto all'esercizio dell'attività di controllo da parte della curatela, qualifica il delitto accertato in termini di bancarotta documentale generica e non, comè sarebbe stato corretto, di bancarotta specifica, deve in ogni caso osservarsi, e la Considerazione assume rilievo dirimente, che rispetto alla fattispecie incriminatrice de qua, come già evidenziato, deve essere accertata, accanto all'indicato elemento oggettivo, la sussistenza del dolo specifico.

Tuttavia, la sentenza impugnata ha "incrociato" l'elemento oggettivo della bancarotta documentale specifica con il dolo generico della bancarotta documentale generica, compiendo una n n consentita sovrapposizione tra gli elementi strutturali delle due autonome e istinte ipotesi delittuose.

Ciò che, conclusivamente, impone un annullamento co rinvio al fine di risolvere la evidenziata aporia ricostruttiva.Il terzo motivo, di conseguenza, deve ritenersi assorbito, m non precluso rispetto a una sua eventuale futura riproposizione.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. [OSCURATO:PERSONA] Annulla la sentenza i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGL1ARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 18 luglio 2023, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare d l Tribunale di (1 Cagliari in data 3 luglio 2020 con la quale, all'esito di rito abbre iato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con le attenuanti generiche e applicata la riduzione per il rito, alla pena di due anni di reclusione in quanto riconosciutO colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale previsto dagli artt. 216, comma 1, n. 2, 223, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per avere, nella ua qualità di ; amministratore, prima, e di liquidatore, poi, della società [OSCURATO:PERSONA] damenti s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari con sentenza in data 26 Oennaio 2018, sottratto pressoché tutte le scritture contabili - a eccezione dei registri IVA, delle situazioni contabili relative alle annualità dal 2012 al 2015, del registro dei beni ammortizzabili e di talune fatture relative al 2015 - al fine di recare pregiudizio ai creditori e in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; in Cagliari, fino alla data di fallimento della società. Con lo stesso provvedimento Aresti è stato, altresì, dichiarato inabilitato Oall'esercizio di un'impresa commerciale per la durata di 3 anni e incapace di esercitare, per la stessa durata, uffici direttivi presso qualsiasi impresa. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassa ione lo stesso Aresti a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce do tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifest illogicità della motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato, che la COrte di appello riterrebbe integrato in base al fatto che la contabilità non sarebbe tata tenuta in modo regolare e/o comunque non sarebbe stata messa a dis osizione della procedura fallimentare, se non in minima parte. In questo modo, però, svaluterebbe la circostanza che Aresti aveva consegnato il supporko informatico su cui la contabilità era registrata e che ciò avrebbe imposto al curatore e al pubblico ministero di verificarne il contenuto, tenuto conto che a eguito del d.l. n. 34 del 2019 non sarebbe più necessario, perché possa ritenersi essolto l'onere di cui all'art. 16 legge fall., che i registri contabili tenuti con sistemi r}neccanografici siano fisicamente stampati su carta, ma sarebbe sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa. In ogni caso, la mancata consegna d Ila contabilità non potrebbe sic et simpliciter integrare la condotta di «s ttrazione» o «distruzione» o costituire prova del fatto che la stessa fosse «ten ta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimen o degli affari».Inoltre, la sentenza richiamerebbe entrambe le condotte di banc rotta specifica (distruzione e occultamento) e generica (mancanza di documenti er impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari), senza indicare in qual di esse debba essere sussunta la condotta tenuta da Aresti, salvo ritenere sussist nte la condotta elì di bancarotta generica. La motivazione sarebbe contraddittoria e in contrasto con le emergenze processuali con riferimento al momento in cui Aresti arebbe venuto in possesso della documentazione contabile della fallita. Invel'o, l'offerta di consegnare il supporto informatico con le scritture contabili della società fallita sarebbe stata formulata mediante lettera dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], di cui la stessa curatrice darebbe atto nella relazione ex art. 33, legge fall., come risulterebbe dal verbale di audizione e consegna di documenti del 4 aprile 2018. S ante il diniego della curatrice, Aresti non avrebbe svolto ulteriori attività, salvo poi, a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nel marzo 2019, preoccuparsi di estrarre la documentazione dal supporto informatico già rifiutato dalla curatrice. Come riferito dalla teste Martinez all'udienza del luglio 2020 e come si evincerebbe dalla fattura della [OSCURATO:PERSONA] SAS del 25 marzo 2019, l'estrazione della documentazione sarebbe stata effettuata tra Hnarzo e aprile 2019, dopo che il Pubblico Ministero aveva ormai esercitato l'azioHe penale, il 16 aprile 2019. Dunque, quando Aresti entrò in possesso della Ocumentazione sarebbe stato troppo tardi e la sua consegna alla curatrice non avrebbe sortito alcun effetto. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, tale circostanza non consente di desumere alcun elemento a caricol di Aresti. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo, ritenuto sussistente a partire dalla mera esistenza della condotta materiale, non considerandosi he, in assenza di condotte come la distruzione e/o l'occultamento di documentazi ne, l'elemento soggettivo fungerebbe da discrimine tra la bancarotta fraudolenta :locumentale e la contigua (e meno grave) bancarotta semplice documentale. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'eccessività della pena accessoria e all'omessa motivazione in relazione ai criteri di determinazione della stessa a sensi dell'art.133 cod. pen. La Corte territoriale non avrebbe offerto alcuna risposta alle doglianze espresse con l'atto di appello, nel quale era stata censur ta la mancata indicazione di elementi di fatto e dei criteri adoperati per la quant ficazione della sanzione accessoria. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Con il primo motivo, il ricorso denuncia il vizio della m tivazione con riferimento all'elemento oggettivo del delitto di bancarott fraudolenta documentale che, secondo la previsione dell'art. 216, comma 1, n 2, legge fall., ricorre quando l'imprenditore fallito «ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». La norma incriminatrice, dunque, contempla due distinta tipologie di bancarotta fraudolenta documentale: la prima, ricorrente nel caso di sottrazione, distruzione o falsificazione, anche parziale, dei libri e delle scritture contabili (cd. bancarotta documentale specifica); la seconda, configurabile nel caso in cui la documentazione contabile sia stata tenuta «in guisa da non rendé.re possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari» (Cd. bancarotta documentale generica). Mentre la prima ipotesi richiede il dolo spécifico, ovvero che il colpevole abbia agito «allo scopo di recare pregiudizio a creditori», la seconda è a dolo generico, essendo sufficiente la consapevolezza che la contabilità sia stata tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio del fallito. Ora, se è pacifica la ammissibilità della contestazione alternatn0 dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione b occultamento di scritture contabili e di fraudolenta tenuta delle stesse, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01), è altrettanto incontroverso che l'occultamento delle scritture contabili, al di là del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione dell'e stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro cimessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma e alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, la quale, oltre a richiedere il dolo generico, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; v. anche Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904 - 01). 3. Nel caso in esame, all'imputato erano state, legittimamente, contestate entrambe le ipotesi di reato e, dunque, di avere, nella sa qualità di amministratore e poi di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sottratto o distrutto tutti i libri e le altre scritture contabili della società, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiuti profitto; o, comunque, di averli tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. La sentenza di appello, nel riportare gli esiti del giudizio di p imo grado, ha fatto anch'essa riferimento alla condotta di «sottrazione» di «pre soché tutte le scritture contabili - a eccezione dei registri IVA, delle situazioni contabili relative alle annualità dal 2012 al 2015, del registro dei beni ammortizzabili e di talune fatture relative all'anno 2015», commessa «al fine di recare pregiudizio ai creditori»; ma anche al fatto che ciò sia avvenuto «in guisa da nop consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari». E in questo modo parrebbe avere prospettato una compresenza delle due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale (specifica e generica). Tuttavia, nel successivo sviluppo della motivazione, la Corte territoriale definisce come pacifico in causa che la contabilità fosse tenuta in maniera regolare (v. pag. 5 della sentenza impugnata). Ciò che deve ritenersi incòmpatibile con l'ipotesi di bancarotta documentale generica, che postulando, dome detto, la tenuta delle scritture contabili «in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari», presuppone che le stesse ition siano state tenute regolarmente. E, in effetti, la Corte territoriale successivaffiente individua la condotta illecita ascritta all'imputato nel non avere messo a disposizione della curatela la documentazione contabile relativa agli anni 2012-2015,, essendosi egli limitato a depositare unicamente le «situazioni contabili» (v. pag. 5). Dunque, l'addebito ascritto a [OSCURATO:PERSONA], per il quale egli è stato condannato, parrebbe essere quello di non avere adempiuto all'art. 16, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che pone, sull'imprenditore, l'obbligo di mettere a disposizione della curatela le scritture contabili depositandole in cancelleria entro 3 giorni dalla comunicazione della sentenza di fallimento. In relazione a tale punto, la difesa ha insistito, sia nella fase di merito, sia nell'odierno ricorso, nell'affermare di avere adempiuto al suddetto obbligo, consegnando tempestivamente la documentazione in parola, contenuta su supporto elettronico. Tuttavia, come specificato, in maniera molto chiara, dalla sentenza di secondo grado, l'adempimento dell'obbligo era stato sblo apparente, dal momento che l'accesso al supporto era precluso dal fatto che la password non era stata messa a disposizione del curatore. In proposito, le giustificazioni opposte dallo stesso Aresti e le argomentazioni svolte dalla Corte di appello per confutarle introducono ulteriOr-i elementi di complessità nella ricostruzione del fatto illecito per cui l'impJtato è stato condannato. Infatti, mentre Aresti ha affermato di non avere avuto a disposizione la password, che non sarebbe stata condivisa con lui dalla segretaria, a causa di precedenti screzi, la Corte territoriale ha replicato osservando che, secondo la testimonianza della donna, Aresti aveva ottenuto la copia gartacea della documentazione contabile, stampata dopo che il sistema informi tico era stato «forzato» grazie all'interessamento di una esperta informatica, M ria [OSCURATO:PERSONA], la quale, sentita nel corso del giudizio abbreviato, aveva confermato la circostanza. Secondo la sentenza di appello, dunque, Aresti avrebbe avuto a disposizione la documentazione contabile già in versione cartacea e, tuttavia, non l'avrebbe consegnata al curatore: tanto è vero che, a pag. 6 del provvedime -no, i Giudici di merito rinvengono l'illeceità della condotta dell'imputato nella mar cata consegna della documentazione, essendosi egli limitato a consegnare il com puter e che, a pag. 7, la sentenza conclude affermando l'avvenuta dimos razione della «distrazione» o «dell'occultamento» della contabilità. Ora, in disparte il probabile lapsus calami della Corte territoriale nel riferimento alla «distrazione» (posto che la norma incriminatrice richiama, inverto, la differente nozione di «distruzione»), il riferimento, invece, all'occultamento, pare appunto sottendere l'affermazione che le scritture contabili, nella piena ilisponibilità di Aresti grazie all'azione dell'esperta informatica, siano state sottratO o comunque celate alla possibilità di un controllo da parte dell'organo del fallim nto. Tale passaggio motivazionale della sentenza, pur di non agevol ricostruzione, è, comunque, in grado di confutare il rilievo difensivo, che con eguentemente assume rilievo fattuale, secondo cui la stampa della rt documenta ione contabile i/i registrata sul supporto informatico sarebbe avvenuta in un m mento ancora successivo, a suggerire che l'addebito dell'imputato avrebbe dovutO essere quello di non avere esercitato la necessaria diligenza nel mettere tempestivamente a disposizione la documentazione in parola, erroneamente confidando nella lealtà della propria collaboratrice. Ora, anche a voler prescindere dalla circostanza che la senten0 impugnata, dopo avere ricostruito la condotta illecita dell'imputato nei tèrnnini di una sottrazione o comunque di un occultamento della documentazione rispetto all'esercizio dell'attività di controllo da parte della curatela, qualifica il delitto accertato in termini di bancarotta documentale generica e non, comè sarebbe stato corretto, di bancarotta specifica, deve in ogni caso osservarsi, e la Considerazione assume rilievo dirimente, che rispetto alla fattispecie incriminatrice de qua, come già evidenziato, deve essere accertata, accanto all'indicato elemento oggettivo, la sussistenza del dolo specifico. Tuttavia, la sentenza impugnata ha "incrociato" l'elemento oggettivo della bancarotta documentale specifica con il dolo generico della bancarotta documentale generica, compiendo una n n consentita sovrapposizione tra gli elementi strutturali delle due autonome e istinte ipotesi delittuose. Ciò che, conclusivamente, impone un annullamento co rinvio al fine di risolvere la evidenziata aporia ricostruttiva.Il terzo motivo, di conseguenza, deve ritenersi assorbito, m non precluso rispetto a una sua eventuale futura riproposizione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. [OSCURATO:PERSONA] Annulla la sentenza i
Sentenza Cassazione n. 34795/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris