CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 16646/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1742-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 297/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 01/07/2022 R.G.N. 262/2021; [OSCURATO:PERSONA] a decreto ingiuntivo R.G.N.1742/2023 Cron. Rep. Ud.19/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOche: 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 87/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva respinto l’opposizione dello stesso Consorzio al decreto ingiuntivo n. 499/2019, chiesto ed ottenuto dal lavoratore [OSCURATO:PERSONA]. 2. avverso tale decisione il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo; 3. ha resistito l’intimato con controricorso; CONSIDERATOche: 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore del ricorrente, all’uopo munito del relativo potere, ha depositato atto in cui dichiara di rinunciare al ricorso per cassazione; a sua volta, il difensore/procuratore speciale del controricorrente ha dichiarato di accettare tale rinuncia; 2. risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione,deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; 3. nulla dev’essere disposto quanto alle spese, giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., perché il controricorrente ha aderito alla rinuncia;4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il