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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 28741/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VERBANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio. letta la memoria della difesa della persona offesa avv.to [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 7 febbraio 2022, il G.I.P. presso il tribunale di Verbania, respingeva la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 513 e 646 cod.pen. ordinando procedersi a nuove indagini. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Verbania deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità dell'atto ex art. 606 lett. c) e 178 lett. a) cod.proc.pen. quanto alle condizioni di capacità del giudice, collocato a riposo a partire dal 3 gennaio 2022 e, quindi, in data anteriore allo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 novembre 2021. 1.3 Con memora depositata in cancelleria la difesa della persona offesa deduceva l'inammissibilità del ricorso e comunque l'infondatezza dello. stesso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Deve preliminarmente essere evidenziato come, sotto il profilo della violazione di norme processuali e della nullità per difetto di capacità del giudice, il pubblico ministero ricorrente proponga questioni relative alla abnormità dell'atto, assunto dal G.I.P. di Verbania dopo il collocamento a riposo; al proposito occorre rammentare come secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez.

U., n. 26 del 24/11/1999, Rv. 215094).

Orbene, nel caso in esame, l'abnormità dedotta rientra proprio nella categoria strutturale poiché il provvedimento, in quanto assunto da soggetto che si deduce ormai estraneo all'ordine giudiziario, si pone fuori dal sistema processuale. 2.2 Tanto premesso deve poi ritenersi che il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Ed invero il provvedimento del 7 febbraio 2022 appare assunto in evidente difetto di capacità del giudice posto che lo stesso, alla data della decisione, era stato posto in regime di quiescenza e, pertanto, non faceva più parte dell'ordine giudiziario.

In tema di individuazione della data di assunzione della decisione e dei relativi effetti va ricordato come debba distinguersi tra i provvedimenti letti in udienza i cui effetti giuridici decorrono proprio dalla data dell'udienza (art. 545 cornmal cod.proc.pen.) e quelli assunti a seguito di riserva del giudice e poi depositati in cancelleria; con riferimento a tale seconda categoria di atti e provvedimenti del giudice è stato affermato che gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi apponga nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere, acquisisce giuridica esistenza (Sez. 1, n. 37186 del 07/07/2004, Rv. 229979 — 01).

In precedenza, sempre con riferimento a tale particolare categoria di atti del giudice è stato affermato che la data del provvedimento del magistrato dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell'atto non è quella in cui il magistrato, datandolo, lo compila materialmente, bensì è quella del deposito, mediante il quale il magistrato si libera del provvedimento medesimo affidandolo all'ausiliario - cancelliere o segretario - che lo completa con la attestazione dell'avvenuto adempimento.

Ne risulta un sistema processuale e organizzativo in cui gli ausiliari dei magistrati svolgono la funzione di imprimere il sigillo dell'autenticità agli atti del giudice o del pubblico ministero, sottraendoli alla disponibilità interna dell'ufficio che li ha emessi, e conferendo ad essi rilevanza esterna intersoggettiva; così che solo con l'intervento dell'ausiliario l'atto giudiziario perfeziona la sua capacità di produrre effetti sulle situazioni giuridiche soggettive degli interessati. (Sez. 3, n. 2939 del 26/09/2000, Rv. 217988 - 01).

L'applicazione dei sopra esposti principi al procedimento in camera di consiglio all'esito del quale il giudice si sia riservata la decisione con successiva ordinanza, comporta affermare che la data di deliberazione dello stesso non è quella in cui si è svolta l'udienza bensì quella successiva di scioglimento della riserva e deposito del provvedimento, alla data della quale devono sussistere le condizioni di capacità del giudice.

Difatti, in tema di effetti dei provvedimenti giudiziari, il principio generale, valido sia nel processo penale che in quello civile, è quello in base al quale la data certa del provvedimento è quella risultante dalla certificazione del relativo deposito da parte del cancelliere o del segretario (Sez. 3, n. 45604 del 09/11/2005, Rv. 232750 - 01).

Ne consegue affermare che, come già anticipato, poiché alla data di assunzione della decisione mediante deposito del provvedimento (7-2-22) il giudice delibante non faceva più parte dell'ordine giudiziario, il provvedimento assunto appare affetto da abnormità strutturale e va pertanto, annullato senza rinvio. 2.3 Principi del tutto diversi valgono, invece, nei casi di provvedimenti a contenuto decisorio il cui dispositivo sia stato letto in udienza ai sensi dell'art. 545 comma primo cod.proc.pen.; in tali casi invero, differentemente da quanto vale per i provvedimenti depositati a seguito di ordinanza riservata, la decisione è pubblicata proprio mediante la lettura della decisione ed il deposito della motivazione segue tale fase.

Ne consegue che solo con riferimento a tali provvedimenti vale il principio affermato da questa Corte di cassazione secondo cui in tema di capacità del giudice, poiché nelle sentenze pronunziate a seguito di dibattimento, il momento della decisione (momento nel quale deve sussistere tale capacità) coincide con quello della pubblicazione, mediante lettura in aula, del dispositivo, non ha rilevanza il fatto che, al momento del deposito della sentenza, il magistrato (giudice monocratico o componente del collegio)abbia cessato di far parte, per qualsiasi causa, dell'organo giudicante (Sez. 5, n. 9047 del 15/06/1999, Rv. 214294 - 01).

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnato provvedimento deve essere annullato e gli atti trasmessi al tribunale di Verbania perché si proceda a nuovo esame della richiesta di archiviazione e della opposizione formulata dalla persona offesa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di fissazione di nuova udienza dinanzi al giudice ritualmente designato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Verbania.

R ma, 9 giugno 2022 I [OSCURATO:PERSONA].

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VERBANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio. letta la memoria della difesa della persona offesa avv.to [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 7 febbraio 2022, il G.I.P. presso il tribunale di Verbania, respingeva la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 513 e 646 cod.pen. ordinando procedersi a nuove indagini. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Verbania deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità dell'atto ex art. 606 lett. c) e 178 lett. a) cod.proc.pen. quanto alle condizioni di capacità del giudice, collocato a riposo a partire dal 3 gennaio 2022 e, quindi, in data anteriore allo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 novembre 2021. 1.3 Con memora depositata in cancelleria la difesa della persona offesa deduceva l'inammissibilità del ricorso e comunque l'infondatezza dello. stesso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Deve preliminarmente essere evidenziato come, sotto il profilo della violazione di norme processuali e della nullità per difetto di capacità del giudice, il pubblico ministero ricorrente proponga questioni relative alla abnormità dell'atto, assunto dal G.I.P. di Verbania dopo il collocamento a riposo; al proposito occorre rammentare come secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U., n. 26 del 24/11/1999, Rv. 215094). Orbene, nel caso in esame, l'abnormità dedotta rientra proprio nella categoria strutturale poiché il provvedimento, in quanto assunto da soggetto che si deduce ormai estraneo all'ordine giudiziario, si pone fuori dal sistema processuale. 2.2 Tanto premesso deve poi ritenersi che il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero il provvedimento del 7 febbraio 2022 appare assunto in evidente difetto di capacità del giudice posto che lo stesso, alla data della decisione, era stato posto in regime di quiescenza e, pertanto, non faceva più parte dell'ordine giudiziario. In tema di individuazione della data di assunzione della decisione e dei relativi effetti va ricordato come debba distinguersi tra i provvedimenti letti in udienza i cui effetti giuridici decorrono proprio dalla data dell'udienza (art. 545 cornmal cod.proc.pen.) e quelli assunti a seguito di riserva del giudice e poi depositati in cancelleria; con riferimento a tale seconda categoria di atti e provvedimenti del giudice è stato affermato che gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi apponga nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere, acquisisce giuridica esistenza (Sez. 1, n. 37186 del 07/07/2004, Rv. 229979 — 01). In precedenza, sempre con riferimento a tale particolare categoria di atti del giudice è stato affermato che la data del provvedimento del magistrato dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell'atto non è quella in cui il magistrato, datandolo, lo compila materialmente, bensì è quella del deposito, mediante il quale il magistrato si libera del provvedimento medesimo affidandolo all'ausiliario - cancelliere o segretario - che lo completa con la attestazione dell'avvenuto adempimento. Ne risulta un sistema processuale e organizzativo in cui gli ausiliari dei magistrati svolgono la funzione di imprimere il sigillo dell'autenticità agli atti del giudice o del pubblico ministero, sottraendoli alla disponibilità interna dell'ufficio che li ha emessi, e conferendo ad essi rilevanza esterna intersoggettiva; così che solo con l'intervento dell'ausiliario l'atto giudiziario perfeziona la sua capacità di produrre effetti sulle situazioni giuridiche soggettive degli interessati. (Sez. 3, n. 2939 del 26/09/2000, Rv. 217988 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi al procedimento in camera di consiglio all'esito del quale il giudice si sia riservata la decisione con successiva ordinanza, comporta affermare che la data di deliberazione dello stesso non è quella in cui si è svolta l'udienza bensì quella successiva di scioglimento della riserva e deposito del provvedimento, alla data della quale devono sussistere le condizioni di capacità del giudice. Difatti, in tema di effetti dei provvedimenti giudiziari, il principio generale, valido sia nel processo penale che in quello civile, è quello in base al quale la data certa del provvedimento è quella risultante dalla certificazione del relativo deposito da parte del cancelliere o del segretario (Sez. 3, n. 45604 del 09/11/2005, Rv. 232750 - 01). Ne consegue affermare che, come già anticipato, poiché alla data di assunzione della decisione mediante deposito del provvedimento (7-2-22) il giudice delibante non faceva più parte dell'ordine giudiziario, il provvedimento assunto appare affetto da abnormità strutturale e va pertanto, annullato senza rinvio. 2.3 Principi del tutto diversi valgono, invece, nei casi di provvedimenti a contenuto decisorio il cui dispositivo sia stato letto in udienza ai sensi dell'art. 545 comma primo cod.proc.pen.; in tali casi invero, differentemente da quanto vale per i provvedimenti depositati a seguito di ordinanza riservata, la decisione è pubblicata proprio mediante la lettura della decisione ed il deposito della motivazione segue tale fase. Ne consegue che solo con riferimento a tali provvedimenti vale il principio affermato da questa Corte di cassazione secondo cui in tema di capacità del giudice, poiché nelle sentenze pronunziate a seguito di dibattimento, il momento della decisione (momento nel quale deve sussistere tale capacità) coincide con quello della pubblicazione, mediante lettura in aula, del dispositivo, non ha rilevanza il fatto che, al momento del deposito della sentenza, il magistrato (giudice monocratico o componente del collegio)abbia cessato di far parte, per qualsiasi causa, dell'organo giudicante (Sez. 5, n. 9047 del 15/06/1999, Rv. 214294 - 01). Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnato provvedimento deve essere annullato e gli atti trasmessi al tribunale di Verbania perché si proceda a nuovo esame della richiesta di archiviazione e della opposizione formulata dalla persona offesa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di fissazione di nuova udienza dinanzi al giudice ritualmente designato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Verbania. R ma, 9 giugno 2022 I [OSCURATO:PERSONA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]