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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 30415/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9415-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO 80224030587, in persona del Ministro pro tempore, domiciliatosi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -resistente - avverso la sentenza n.

RG 514/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - è impugnata per cassazione la sentenza con la quale la Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio, in esito alla cassazione della precedente sentenza n. 608/19, disposta da Cass. n. 13927/21, ha escluso che al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] potesse essere riconosciuta la protezione umanitaria; - il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi; - il Ministero non ha replicato; - è stata formulata proposta di definizione - per inammissibilità della procura-in camera di consiglio ex art. 380 - bis , co. 1, cod. proc. civ.; - il ricorrente ha depositato memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis.

Considerato che: - benché le considerazioni sviluppate in memoria, circa l’inapplicabilità al caso in esame dell’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs.n. 25/2008, siano fondate, il ricorso si rivela ugualmente inammissibile; - i primi due motivi di ricorso, difatti, con i quali il ricorrente lamenta, rispettivamente, la nullità della sentenza o del procedimento per omessa valutazione delle prove documentali prodotte in giudizio (primo motivo), e l’omesso esame dei contratti di lavoro del ricorrente e delle sue buste paga (secondo motivo), sono inammissibili per carenza di specificità; - difatti, a fronte della statuizione contenuta nella sentenza impugnata, in cui si legge che il ricorrente in Italia “...si trova solo, senza lavoro e senza aspettative di migliorare le proprie condizioni”, in ricorso non si specifica il contenuto dei contratti di lavoro e delle buste paga, né si riproduce o si allega la nota di produzione del 3 febbraio 2022 con la quale a dire del ricorrente è stata depositata quella documentazione; - va al riguardo ribadito che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, come chiarito dalla sentenza Succi della Cedu, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo a identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass., sez. un., n. 8950/22; n. 12481/22); - generica, e quindi inammissibile è poi la censura proposta col terzo motivo, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione del d.l. n. 113/18, del d.l. n. 130/20 e dell’art. 5, comma 6, del d.l. n. 286/98, posto che non si deduce alcun concreto parametro di radicamento nel territorio nazionale; - inammissibile è, infine, il quarto mo tivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione di legge in relazione alla compensazione delle spese del giudizio e alla mancata liquidazione del patrocinio a spese dello Stato; - per un verso, la statuizione di compensazione delle spese non è aggredita con specifica doglianza; per altro verso, va ribadito che questa Corte non è competente allaliquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuitopatrocinio, atteso il tenore dell'art. 83, comma 2 del d.p.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3-bisdel medesimo art. 83 che, nell'imporre al giudice l'adozione del decreto di pagamento "contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta", esplicita solo una finalità acceleratoria, senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione (Cass. n. 11677/20); - nu lla per le spese, in mancanza di attività difensiva; - sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9415-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO 80224030587, in persona del Ministro pro tempore, domiciliatosi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -resistente - avverso la sentenza n. RG 514/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - è impugnata per cassazione la sentenza con la quale la Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio, in esito alla cassazione della precedente sentenza n. 608/19, disposta da Cass. n. 13927/21, ha escluso che al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] potesse essere riconosciuta la protezione umanitaria; - il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi; - il Ministero non ha replicato; - è stata formulata proposta di definizione - per inammissibilità della procura-in camera di consiglio ex art. 380 - bis , co. 1, cod. proc. civ.; - il ricorrente ha depositato memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis. Considerato che: - benché le considerazioni sviluppate in memoria, circa l’inapplicabilità al caso in esame dell’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs.n. 25/2008, siano fondate, il ricorso si rivela ugualmente inammissibile; - i primi due motivi di ricorso, difatti, con i quali il ricorrente lamenta, rispettivamente, la nullità della sentenza o del procedimento per omessa valutazione delle prove documentali prodotte in giudizio (primo motivo), e l’omesso esame dei contratti di lavoro del ricorrente e delle sue buste paga (secondo motivo), sono inammissibili per carenza di specificità; - difatti, a fronte della statuizione contenuta nella sentenza impugnata, in cui si legge che il ricorrente in Italia “...si trova solo, senza lavoro e senza aspettative di migliorare le proprie condizioni”, in ricorso non si specifica il contenuto dei contratti di lavoro e delle buste paga, né si riproduce o si allega la nota di produzione del 3 febbraio 2022 con la quale a dire del ricorrente è stata depositata quella documentazione; - va al riguardo ribadito che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, come chiarito dalla sentenza Succi della Cedu, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo a identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass., sez. un., n. 8950/22; n. 12481/22); - generica, e quindi inammissibile è poi la censura proposta col terzo motivo, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione del d.l. n. 113/18, del d.l. n. 130/20 e dell’art. 5, comma 6, del d.l. n. 286/98, posto che non si deduce alcun concreto parametro di radicamento nel territorio nazionale; - inammissibile è, infine, il quarto mo tivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione di legge in relazione alla compensazione delle spese del giudizio e alla mancata liquidazione del patrocinio a spese dello Stato; - per un verso, la statuizione di compensazione delle spese non è aggredita con specifica doglianza; per altro verso, va ribadito che questa Corte non è competente allaliquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuitopatrocinio, atteso il tenore dell'art. 83, comma 2 del d.p.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3-bisdel medesimo art. 83 che, nell'imporre al giudice l'adozione del decreto di pagamento "contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta", esplicita solo una finalità acceleratoria, senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione (Cass. n. 11677/20); - nu lla per le spese, in mancanza di attività difensiva; - sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Sentenza Cassazione n. 30415/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris