CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23685/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato, infatti, che la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il giudizio di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 1 1.895/67 per la illecita cessione di materiale esplosivo, poi utilizzato per confezionare un ordigno fatto esplodere da alcuni dei coimputati; Rilevato, al riguardo, che nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione è sanzionata dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. (Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, Rv. 280857 - 01); Considerato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha ritenuto sussistente il reato sopra indicato tenuto conto che, dai rilievi tecnici in atti, risultava che il materiale pirotecnico utilizzato per confezionare l'ordigno era dotato di notevole capacità esplosiva e che le relative censure riguardanti le caratteristiche del citato materiale sono manifestamente infondate, atteso che sono assolutamente generiche e non si confrontano in modo specifico con tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e sono tese a sollecitare una valutazione alternativa delle suddette argomentazioni, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 g