CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 11077/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15379/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore p.t., domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis. -resistenti- avverso il DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 4787/2023 depositata il 1° febbraio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ha proposto ricorso con tre mezzi, chiedendo la cassazione del provvedimento di convalida del trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Roma in data 1° febbraio 2023 nell’ambito del procedimento 4787/2023. Le amministrazioni hanno depositato mero atto di costituzione. È stata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1. -Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, la violazione del diritto alla difesa (artt. 24 Cost., art. 6 CEDU e artt. 47 e ss. dei diritti fondamentali dell’UE). A sostegno, è dedotto che Boadum in data 25.01.2023 mentre si trovava detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Rebibbia, aveva incontrato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e in quell’occasione aveva eletto domicilio presso il suo studio delegandola, contestualmente all’inoltro, per suo nome e per suo conto, della manifestazione della volontà di chiedere asilo tramite pec alla Questura di Roma. 2.2.- Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6, comma 5, del d.lgs. n.142/2015. Ci si duole che, nel provvedimento di convalida emanato dal Giudice di Pace di Roma non sia stata fatta alcuna menzione al fatto che Boadum aveva manifestato volontà di chiedere asilo già in data 25.01.2023 e che tale volontà fosse stata trasmessa alla controparte dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il giorno successivo. Da tale riferita circostanza, viene desunto che la Questura, pertanto, a fronte del status giuridico come richiedente asilo del ricorrente, avrebbe dovuto richiedere la convalida del trattenimento al tribunale civile e non al giudice di pace come era accaduto, così determinando un vizio insanabile alla legittimità del trattenimento. Deduce il ricorrente che, a seguito della presentazione della domanda di protezione reiterata, il Tribunale di Roma con provvedimento del 6 febbraio 2023 non ha convalidato la richiesta di trattenimento ex art.6, comma 3, del d.lgs. n. 142/2018 perché ha accertato che la richiesta di protezione era stata già avanzata in precedenza come riferito dal difensore in quel giudizio. 2.3.-Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 19, comma 1 e comma 1.1., del d.lgs. n.286/1998 e dell’art. 4 e 19, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea Ci si duole che nel provvedimento di convalida del trattenimento impugnato non si stata fatta alcuna menzione alla passata titolarità da parte di Boadum del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il cui rinnovo gli era stato rifiutato per parere contrario della [OSCURATO:PERSONA] di Roma emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dovuto ai reati commessi dall’odierno ricorrente - non sufficienti, a suo parere, a far venir meno il divieto di non respingimento -e non al venir meno dei presupposti sulla base dei quali era stata originariamente concessa la protezione che, come si vedrà in seguito, sono tuttora vigenti. Secondo il ricorrente, era stata omessa qualsiasi valutazione sullacondizione e sulla sua storia personale, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria previsto dalla normativa e dalla giurisprudenzasia nazionale che comunitaria. 3.1.-I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili. Essiprospettano violazioni e vizi motivazionali ascritti al giudice dipace, con riferimento al mancato esame o alla errata valutazione dicircostanza relative alla manifestazione della volontà del cittadino straniero di richiedere la protezione internazionale sin dal 25 gennaio 2023 ed alla sua situazione familiare e personale, circostanze che non risultano essere state sottoposte al giudice di pace nel corso dell’udienza di convalida del provvedimento del Questore emesso ai sensi dell’art.14 del d.lgs. n.286/1998, in data 1° febbraio 2023, ove lo straniero era assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], d’ufficio. Quantoalla posizione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], di cui vi è menzione del ricorso ma che non officia alcuna attività legale nel presente giudizio, va osservato che la procura legale alla stessa «per tutti i procedimenti inerenti al giudizio di convalida del provvedimento di trattenimento del Questore e per le eventuali convalide di procedimentidi proroga» risulta essere stata conferita dal ricorrente soloin data 2 febbraio 2023, come da atto depositato, di guisa che allastessa nessun avviso per l’udienza di convalida poteva essere in precedenzacomunicato e che va esclusa la violazione del diritto di difesa,sotto questo profilo. Pertanto, le circostanze di fatto prima ricordate risultano essere state esposte per la prima volta in sede di legittimità, di guisa che esse non potevano essere divisate dal giudice di pace, e le censure risultano inammissibili. 4.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari