CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07903/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e l'adozione dei provvedimenti consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 marzo 2022, il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava l'opposizione avverso un'ordinanza che, decidendo su istanze presentate dal detenuto [OSCURATO:PERSONA]Anna, aveva accolto in via provvisoria solo quella di detenzione domiciliare e aveva dichiarato non luogo a provvedere su quella di affidamento in prova al servizio sociale. 2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 24 Cost. e 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato, del 16 marzo 2022, sia stato emesso dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in violazione di legge, a seguito di una udienza in relazione alla quale il difensore di fiducia dell'istante, che aveva regolarmente inviato a mezzo pec una istanza di differimento documentata, era rimasto assente per ragioni di salute. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, con distacco dal precedente indirizzo ermeneutico, con riferimento all'udienza camerale di appello ai sensi dell'art. 599, comma 1, cod. proc. pen., che l'impedimento del difensore a comparire, dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016 - dep. 03/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267747). L'impedimento siffatto rende obbligatorio, anche in procedimento del genere indicato, il rinvio dell'udienza, avuto riguardo alla necessità di rendere effettivo il diritto di difesa e il contraddittorio, in linea con i principi fissati dall'art. 111 Cost. Le ragioni predette, poste alla base del mutamento di indirizzo giurisprudenziale, riferibile, come ricordato, all'udienza ex art. 599, comma 1, cod. proc. pen., sussistono anche con riguardo all'udienza camerale di sorveglianza e rendono estensibile a tale ipotesi i principi sopra enunciati. 2 5fi 2. Nel caso ora in esame, il Tribunale di sorveglianza non ha applicato i principi qui richiamati, perché ha omesso la valutazione della documentata istanza di rinvio presentata per impedimento del difensore di fiducia dovuto a ragioni di salute - positività al Covid 19 - e l'ha quindi implicitamente rigettata, nominando un difensore di ufficio per l'udienza in camera di consiglio fissata per la trattazione delle suddette istanze. Da ciò deriva la violazione di legge lamentata dal ricorrente, né può attribuirsi alcun rilievo al fatto che l'udienza si sia svolta in videocollegarnento da remoto, perché non risulta che il Tribunale di sorveglianza avesse disposto il collegamento con il difensore di fiducia, ponendolo nella condizione di esercitare le relative facoltà. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata e gli atti devono essere trasmessi allo stesso Tribunale di sorveglianza di Palermo, che provvederà a nuovo giudizio nelle forme di legge. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo. Così decis