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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32600/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U____LO il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cererha concluso chiedendo t uctu,u_tA,-1,-)iblel,e. dzin. il difensore 4<rcz,. - c,, j„,;. c„,„Ax.: [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di SMC Vetere ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado emessa dal giudice di pace nei confronti dell'imputata per il delitto di minaccia, dichiarando la prescrizione del reato e confermando le statuizioni civili.

Epoca del fatto : 30.1.2014.

Ha proposto ricorso l'imputata ai soli effetti civili tramite il difensore di fiducia, articolando cinque motivi. 1.Col primo ha lamentato la violazione degli artt 125 e 546 cpp per l'assenza di motivazione della sentenza emessa dal gdp e per il rigetto della declaratoria di nullità pronunziato dal Giudice di appello, che aveva erroneamente provveduto ad integrare la motivazione mancando di dichiarare la nullità del provvedimento di primo grado. 2.Nel secondo motivo si deduce la violazione degli artt 516 cpp e 521 cpp poiché il Tribunale in funzione di giudice di appello avrebbe condannato l'imputata per l'espressione ti mando a vivere nelle campagne, fatto non presente nell'imputazione. 3.Tramite il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per illogicità di motivazione quanto alla valutazione del narrato della persona offesa, dei testimoni indicati da quest'ultima, della versione dell'imputata e dei testi a discarico. 4.

Col quarto motivo ci si duole della violazione di legge quanto all'ad 612 cp, poiché la frase minacciosa addebitata alla giudicabile te la faccio pagare non avrebbe significato intimidatorio, potendo riferirsi a possibili iniziative di carattere legale in un contesto caratterizzato da cattivi rapporti di vicinato e dissidi personali.

5. Nel quinto motivo ci si è doluti della mancanza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra il fatto dannoso ed il pregiudizio lamentato, poiché il Tribunale aveva confermato le statuizioni civili senza spiegare le ragioni per le quali l' ipotizzata condotta minatoria avrebbe cagionato un danno alla parte civile.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La difesa della parte civile ha depositato memoria con la quale ha argomentato specificamente riguardo ai motivi espressi dalla controparte, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo, riguardante la mancata declaratoria di nullità della sentenza emessa del giudice di pace e l'integrazione della motivazione operata dal Tribunale, è manifestamente infondato in diritto.

La scelta effettuata dal Giudice di appello appare corretta ed è coerente con la lezione esegetica di questa Corte/ poiché già più volte si è affermato anche ad opera del più autorevole Collegio, che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Sez. 6, Sentenza n. 58094 del 30/11/2017 Ud. (dep. 29/12/2017 ) Rv. 271735.

Principio già affermato da (Sez.

U, Sentenza n. 3287 del 27/11/2008 Ud. (dep. 23/01/2009 ) Rv. 244118, che in motivazione ha precisato come la mancanza di motivazione sia causa di nullità della sentenza e non di inesistenza della stessa. 2.Parimenti inammissibile è il secondo motivo, che lamenta la violazione del'art 521 cpp e la nullità della sentenza ex art 522 cpp in relazione all'espressione minacciosa ti mando a vivere nelle campagne, non presente nell'imputazione.

Non è inutile allora ribadire il principio, chiarito da lungo tempo e più che consolidato, per il quale si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza - o nullità della sentenza per difetto di contestazione - quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno "stravolgimento" dell'imputazione originaria: quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto "nuovo", rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa. (Sez. 1, Sentenza n. 9958 del 27/10/1997 Ud. (dep. 05/11/1997 ) Rv. 208935.

In senso conforme si è più di recente ribadito che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la mutazione della mera descrizione del fatto, che, senza incidere sulla sua storicità, sia volta a rendere quello riportato nell'imputazione conforme a quanto risulta dagli atti e, quindi, è noto all'imputato, non preclude al giudice di pronunciarsi sullo stesso, né gli impone di restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen.! ;n una fattispecie in cui si è ravvisata una mera mutazione della descrizione del fatto --,--gli elementi contenuti in rubrica e quelli rilevabili dagli atti erano idonei a far comprendere t all'imputato l'oggetto dell'accusa). (Sez. 3 - , Sentenza n. 17829 del 05/12/2018 Ud. (dep. 30/04/2019) Rv. 275455).

2.1. In buona sostanza se la ratio delle norme invocate è quella di garantire il diritto di difesa, ponendo l'imputato in condizione di esercitarlo essendo pienamente consapevole degli elementi posti a suo carico, nel rispetto de contraddittorimella fattispecie in esame alcuna violazione dell'ad 521 cpp è ravvisabile nella ponderazione della frase citata dal ricorrente che è solo una delle espressioni considerate dal Giudice di appello e che in alcuna misura costituisce uno stravolgimento dell'accusa nei suoi confronti ,e riguardo alla quale la difesa ha potuto sviluppare le sue argomentazioni difensive nel corso del giudizio di merito.

3. Il terzo motivo, in cui ci si duole espressamente della illogicità di motivazione, non rientra tra i casi di ricorso per cassazione ex art 606/2 bis cpp.

Infatti : la regola di giudizio sancita dall'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui avverso le sentenze di appello pronunciate per x, reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione, non muta in ragione dell'Autorità giudiziaria che ha deliberato la decisione (Tribunale o Corte di appello), in quanto la norma è modellata sul reato e non già sul giudice. (Sez. 5 , Sentenza n. 38218 del 15/09/2022 Ud. (dep. 11/10/2022) Rv. 283799.

4. Anche il quarto motivo di ricorso appare manifestamente infondato in diritto.

Deve premettersi che il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. è configurabile anche in una espressione che, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa - come la difesa ora rappresenta - può intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima, ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito.

In una fattispecie, la frase "comunque non finisce qui", era stata pronunziata dall'imputato mentre si allontanava, dopo aver aggredito e causato lesioni alla persona offesa. (Sez. 5, Sentenza n. 9392 del 16/12/2019 Ud. (dep. 10/03/2020 ) Rv. 278664.

Tanto premesso si rileva che il Tribunale ha correttamente valorizzato il contesto conflittuale tra le parti, originato da non buoni rapporti di vicinato, di cui anche con la presente impugnazione la ricorrente dà atto.

4.1. Per altro verso non può non porsi in rilievo che il motivo risulta genericamente formulato, nel senso che la difesa non ha dedotto/, ucerche l'imputata avesse iniziato azioni legali o che dopo l'episodio le avesse intraprese ma si è limitata a formulare ipotesi in tal senso. 5.Manifestamente infondato è il quinto motivo, relativo alla mancata dimostrazione del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno ritenuto cagionato alla persona offesa.

Infatti, deve puntualizzarsi che il Tribunale ha pronunziato condanna generica al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha già più volte affermato che la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito. (Sez. 3, Sentenza n. 36350 del 23/03/2015 Ud. (dep. 09/09/2015 ) Rv. 265637.

In senso conforme N. 45118 del 2013 Rv. 257551.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore cassa ammende.

Va precisato che il Collegio non provvede alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, in assenza di domanda in tal senso e della relativa nota spese.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 16.3.2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio dr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U____LO il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cererha concluso chiedendo t uctu,u_tA,-1,-)iblel,e. dzin. il difensore 4<rcz,. - c,, j„,;. c„,„Ax.: [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di SMC Vetere ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado emessa dal giudice di pace nei confronti dell'imputata per il delitto di minaccia, dichiarando la prescrizione del reato e confermando le statuizioni civili. Epoca del fatto : 30.1.2014. Ha proposto ricorso l'imputata ai soli effetti civili tramite il difensore di fiducia, articolando cinque motivi. 1.Col primo ha lamentato la violazione degli artt 125 e 546 cpp per l'assenza di motivazione della sentenza emessa dal gdp e per il rigetto della declaratoria di nullità pronunziato dal Giudice di appello, che aveva erroneamente provveduto ad integrare la motivazione mancando di dichiarare la nullità del provvedimento di primo grado. 2.Nel secondo motivo si deduce la violazione degli artt 516 cpp e 521 cpp poiché il Tribunale in funzione di giudice di appello avrebbe condannato l'imputata per l'espressione ti mando a vivere nelle campagne, fatto non presente nell'imputazione. 3.Tramite il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per illogicità di motivazione quanto alla valutazione del narrato della persona offesa, dei testimoni indicati da quest'ultima, della versione dell'imputata e dei testi a discarico. 4. Col quarto motivo ci si duole della violazione di legge quanto all'ad 612 cp, poiché la frase minacciosa addebitata alla giudicabile te la faccio pagare non avrebbe significato intimidatorio, potendo riferirsi a possibili iniziative di carattere legale in un contesto caratterizzato da cattivi rapporti di vicinato e dissidi personali. 5. Nel quinto motivo ci si è doluti della mancanza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra il fatto dannoso ed il pregiudizio lamentato, poiché il Tribunale aveva confermato le statuizioni civili senza spiegare le ragioni per le quali l' ipotizzata condotta minatoria avrebbe cagionato un danno alla parte civile. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa della parte civile ha depositato memoria con la quale ha argomentato specificamente riguardo ai motivi espressi dalla controparte, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo, riguardante la mancata declaratoria di nullità della sentenza emessa del giudice di pace e l'integrazione della motivazione operata dal Tribunale, è manifestamente infondato in diritto. La scelta effettuata dal Giudice di appello appare corretta ed è coerente con la lezione esegetica di questa Corte/ poiché già più volte si è affermato anche ad opera del più autorevole Collegio, che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Sez. 6, Sentenza n. 58094 del 30/11/2017 Ud. (dep. 29/12/2017 ) Rv. 271735. Principio già affermato da (Sez. U, Sentenza n. 3287 del 27/11/2008 Ud. (dep. 23/01/2009 ) Rv. 244118, che in motivazione ha precisato come la mancanza di motivazione sia causa di nullità della sentenza e non di inesistenza della stessa. 2.Parimenti inammissibile è il secondo motivo, che lamenta la violazione del'art 521 cpp e la nullità della sentenza ex art 522 cpp in relazione all'espressione minacciosa ti mando a vivere nelle campagne, non presente nell'imputazione. Non è inutile allora ribadire il principio, chiarito da lungo tempo e più che consolidato, per il quale si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza - o nullità della sentenza per difetto di contestazione - quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno "stravolgimento" dell'imputazione originaria: quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto "nuovo", rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa. (Sez. 1, Sentenza n. 9958 del 27/10/1997 Ud. (dep. 05/11/1997 ) Rv. 208935. In senso conforme si è più di recente ribadito che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la mutazione della mera descrizione del fatto, che, senza incidere sulla sua storicità, sia volta a rendere quello riportato nell'imputazione conforme a quanto risulta dagli atti e, quindi, è noto all'imputato, non preclude al giudice di pronunciarsi sullo stesso, né gli impone di restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen.! ;n una fattispecie in cui si è ravvisata una mera mutazione della descrizione del fatto --,--gli elementi contenuti in rubrica e quelli rilevabili dagli atti erano idonei a far comprendere t all'imputato l'oggetto dell'accusa). (Sez. 3 - , Sentenza n. 17829 del 05/12/2018 Ud. (dep. 30/04/2019) Rv. 275455). 2.1. In buona sostanza se la ratio delle norme invocate è quella di garantire il diritto di difesa, ponendo l'imputato in condizione di esercitarlo essendo pienamente consapevole degli elementi posti a suo carico, nel rispetto de contraddittorimella fattispecie in esame alcuna violazione dell'ad 521 cpp è ravvisabile nella ponderazione della frase citata dal ricorrente che è solo una delle espressioni considerate dal Giudice di appello e che in alcuna misura costituisce uno stravolgimento dell'accusa nei suoi confronti ,e riguardo alla quale la difesa ha potuto sviluppare le sue argomentazioni difensive nel corso del giudizio di merito. 3. Il terzo motivo, in cui ci si duole espressamente della illogicità di motivazione, non rientra tra i casi di ricorso per cassazione ex art 606/2 bis cpp. Infatti : la regola di giudizio sancita dall'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui avverso le sentenze di appello pronunciate per x, reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione, non muta in ragione dell'Autorità giudiziaria che ha deliberato la decisione (Tribunale o Corte di appello), in quanto la norma è modellata sul reato e non già sul giudice. (Sez. 5 , Sentenza n. 38218 del 15/09/2022 Ud. (dep. 11/10/2022) Rv. 283799. 4. Anche il quarto motivo di ricorso appare manifestamente infondato in diritto. Deve premettersi che il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. è configurabile anche in una espressione che, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa - come la difesa ora rappresenta - può intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima, ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito. In una fattispecie, la frase "comunque non finisce qui", era stata pronunziata dall'imputato mentre si allontanava, dopo aver aggredito e causato lesioni alla persona offesa. (Sez. 5, Sentenza n. 9392 del 16/12/2019 Ud. (dep. 10/03/2020 ) Rv. 278664. Tanto premesso si rileva che il Tribunale ha correttamente valorizzato il contesto conflittuale tra le parti, originato da non buoni rapporti di vicinato, di cui anche con la presente impugnazione la ricorrente dà atto. 4.1. Per altro verso non può non porsi in rilievo che il motivo risulta genericamente formulato, nel senso che la difesa non ha dedotto/, ucerche l'imputata avesse iniziato azioni legali o che dopo l'episodio le avesse intraprese ma si è limitata a formulare ipotesi in tal senso. 5.Manifestamente infondato è il quinto motivo, relativo alla mancata dimostrazione del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno ritenuto cagionato alla persona offesa. Infatti, deve puntualizzarsi che il Tribunale ha pronunziato condanna generica al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha già più volte affermato che la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito. (Sez. 3, Sentenza n. 36350 del 23/03/2015 Ud. (dep. 09/09/2015 ) Rv. 265637. In senso conforme N. 45118 del 2013 Rv. 257551. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore cassa ammende. Va precisato che il Collegio non provvede alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, in assenza di domanda in tal senso e della relativa nota spese. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.3.2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio dr
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