Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 41713/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente – - Relatore - Sent. n. sez. 1344/2025 UP – 20/11/2025 R.G.N. 26729/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Accadia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2024 della Corte d’appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; letta la memoria depositata in data 14/11/2025 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella quale si insiste per l’annullamento della sentenza impugnata, quantomeno – ritenuta l’ammissibilità del ricorso – per intervenuta prescrizione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 20/12/2019, il Tribunale di L’Aquila ha ritenuto la responsabilità del ricorrente – all’epoca dei fatti, direttore generale della Provincia di L’Aquila – in relazione a diverse ipotesi di peculato contestate al capo N) (peculato di un’autovettura di servizio, di cui si assumeva l’appropriazione per decine di volte, in un arco temporale compreso tra 2011 e il mese di settembre 2012), al capo P) (peculato del dispositivo telepass installato sulla predetta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41713/2025 Roma, lì, 30/12/2025 vettura), al capo Q) (peculato della provvista di danaro di una tessera per rifornimento carburante) e al capo R) (tentata truffa aggravata).

La Corte di appello di L’Aquila – con la sentenza impugnata – ha riformato la sentenza di primo grado sotto più profili: in primo luogo, la Corte di appello ha ritenuto i fatti contestati al capo P) (uso del telepass) assorbiti nella contestazione formulata al capo N); in secondo luogo, ha diversamente qualificato il fatto descritto al capo N) come violazione dell’art. 314, secondo comma, cod. pen. (qualificando l’accusa di peculato nella diversa fattispecie di peculato d’uso); in terzo luogo ha preso atto del fatto che – anche tenuto conto dei tempi di sospensione del corso della prescrizione (124 giorni di sospensione del corso della prescrizione) – il termine di prescrizione era oramai spirato in relazione a tutti i reati oggetto di contestazione, eccezione fatta per l’episodio di peculato del 5 maggio 2012, oggetto di contestazione al capo Q).

Con riferimento all’episodio del 5 maggio 2012 contestato al capo Q) (relativo all’uso della tessera fuelcard che il ricorrente avrebbe utilizzato per effettuare un rifornimento di carburante sull’auto della moglie, per un valore di circa 38 euro), esso deve essere qualificato come peculato e – anche tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione – detto reato, al momento della decisione di appello, non si era ancora estinto per decorso del tempo.

Pertanto, affermata la responsabilità del ricorrente per tale episodio, riconosciuta l’attenuante prevista dall’art. 323-bis cod. pen., la Corte di appello di L’Aquila ha emesso sentenza di condanna alla pena di anni due di reclusione, con interdizione temporanea dai pubblici uffici e sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di L’Aquila articolando due motivi di ricorso, qui sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – insufficienza, illogicità intrinseca, contraddittorietà della motivazione, per omessa considerazione di un elemento di prova a discarico, decisivo ai fini del giudizio, oltre alla complessiva illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione del fatto.

Il ricorrente evidenzia che la Corte di appello di L’Aquila ha ritenuto dimostrata la sussistenza dell’episodio del 5 maggio 2012 sulla base di un ragionamento che, nel ricorso, viene schematizzato come segue: il 5 maggio 2012 si registrano, presso lo stesso esercente, due addebiti sulla fuel card di cui si assume l’appropriazione (uno delle 9.22 per un quantitativo di 40,53 litri di carburante; uno delle 9.38 per un quantitativo di 21,10 litri di carburante); uno dei due rifornimenti sarebbe relativo al veicolo di servizio assegnato in uso al ricorrente; l’altro, invece, sarebbe relativo al rifornimento del veicolo in uso alla moglie del ricorrente (v. pp. 10-11, 30-31 sentenza impugnata).

Sennonché, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe svolto un ragionamento solamente congetturale (ritenendo provato il rifornimento al veicolo della moglie del ricorrente solo sulla scorta della duplicità di addebiti sulla fuel card); la Corte di appello avrebbe però trascurato la valenza di due elementi probatori – uno logico, l’altro documentale – che la difesa aveva evidenziato in sede di merito: in primo luogo, se il ricorrente e la moglie fossero stati insieme, i due rifornimenti sarebbero stati uno immediatamente successivo all’altro; invece, i due addebiti sono separati da un intervallo di 16 minuti; in secondo luogo, la somma dei due rifornimenti è compatibile con la capienza del serbatoio del veicolo in uso al ricorrente, quale risultante dalla scheda tecnica della autovettura (graficamente inserita nel corpo del ricorso).

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il primo motivo sarebbe inammissibile, non avendo il ricorrente dedotto la questione nei motivi di appello.

Il secondo motivo, viceversa, è ritenuto fondato dal Procuratore generale, sostanzialmente per le ragioni espresse nel ricorso.

4. Nella memoria depositata in data 14.11.2025, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente ha, anzitutto, contestato la tesi del Procuratore generale relativa all’inammissibilità del primo motivo di ricorso, in considerazione del fatto che il punto della sentenza relativa alla responsabilità penale del ricorrente per il capo Q) era stato devoluto al giudice di appello che si era espresso nel merito di tale imputazione, così ritenendo ammissibile l’appello proposto sul punto (e, conseguentemente, ammissibile deve essere ritenuto il ricorso per cassazione ora in esame).

In secondo luogo, il ricorso per cassazione sarebbe comunque ammissibile con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sul punto, il ricorrente si richiama al ricorso introduttivo e alle conclusioni del Procuratore generale).

Ne discenderebbe la necessità di cassare la sentenza impugnata, eventualmente anche prendendo atto dell’intervenuto spirare del corso della prescrizione.

5. Il procedimento è stato trattato all’udienza del 20 novembre 2025, nessuno avendo chiesto la trattazione orale del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente evidenziato che – come si evidenzierà nel prosieguo – il ricorso non risulta integralmente inammissibile.

Ne discende che questa Corte non potrà che prendere atto dell’estinzione del reato, per decorso del termine di prescrizione (spirato, come correttamente indicato nella sentenza impugnata, in data 9 marzo 2025, vale a dire, successivamente al deposito della sentenza di appello).

Infatti, giova ribadire che l’accertamento di una delle cause di non punibilità considerate dall’art. 129 cod. proc. pen. è precluso in sede di legittimità solo dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, che impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (per tutte, cfr. Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 – 01; Sez.

U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903 - 01).

2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, esso è effettivamente inammissibile, posto che esso propone censure non proposte in sede di appello.

2.1. Come si ricava dalla sintesi dei motivi di appello proposta nel ricorso per cassazione, nel giudizio di secondo grado, il ricorrente – in relazione al capo Q) – aveva sollecitato l’assoluzione per insussistenza del fatto o per difetto di elemento psicologico.

Nel giudizio di secondo grado, la tesi difensiva del ricorrente sosteneva che l’uso dell’auto di istituto, del dispositivo telepass e delle tessere-carburante fosse legittimo, alla luce delle disposizioni in materia di uso dei beni dell’Ente locale e del contenuto del contratto stipulato dal ricorrente con l’Amministrazione di appartenenza, all’atto dell’assunzione delle funzioni di dirigente generale, con cui si assegnavano al ricorrente detti beni.

Non era stata, viceversa, proposta alcuna censura in punto di fatto, in relazione ad un altro aspetto dell’ipotesi d’accusa (quello relativo all’ipotesi che uno dei due rifornimenti registrati in data 5 maggio 2012 fosse servito a rifornire di carburante non l’auto di servizio, bensì quella della moglie del ricorrente).

Le censure sollevate in sede di ricorso per cassazione, invece, sono tutte indirizzate a quest’ultimo tema (contestando che uno dei due rifornimenti sia andato a beneficio della vettura della moglie del ricorrente).

2.2. Il Procuratore generale osserva che, in tal modo, il motivo di ricorso cerca di introdurre in sede di legittimità un motivo di critica alla decisione di primo grado che non era stato devoluto al giudice di appello.

Nella memoria depositata in data 14 novembre 2025, il ricorrente segnala che, comunque, alla Corte di appello era stato devoluto il tema della insussistenza del fatto contestato al capo Q).

Quindi, la Corte di appello era inevitabilmente investita anche della questione poi esplicitamente dedotta in sede di legittimità.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene inammissibile il primo motivo di ricorso.

Con esso, il ricorrente sollecita questa Corte a censurare un vizio di motivazione della sentenza impugnata (manifesta illogicità e carenza di motivazione) che troverebbe fondamento nella omessa considerazione di una possibile ricostruzione alternativa (che, cioè, il duplice rifornimento sia stato effettuato rifornendo per due volte la vettura del ricorrente); per corroborare tale affermazione, il ricorrente si diffonde su elementi di prova documentale (come la capienza del serbatoio del veicolo di [OSCURATO:PERSONA], capace di accogliere il carburante erogato in ambedue i rifornimenti) che, però, da un lato, introducono temi di prova non sottoposti all’attenzione del giudice di appello e, dall’altro lato, finiscono con l’investire questa Corte di apprezzamenti di fatto che sono evidentemente preclusi in sede di legittimità.

Sicché il primo motivo di ricorso è inammissibile.

3. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3.1. La Corte di appello avrebbe escluso la possibilità di accordare le circostanze attenuanti generiche in ragione della considerazione “complessiva” del “più ampio scenario”, nel quale si è inserito il fatto contestato al capo Q) (alludendo alle ulteriori condotte illecite per reati estinti per prescrizione), oltre che in considerazione della “importante responsabilità apicale” rivestita dal ricorrente in seno all’Ente territoriale.

Sul punto il ricorrente lamenta la illegittima valorizzazione (in senso negativo) di fatti relativi a reati estinti per prescrizione (e dunque non oggetto di accertamento irrevocabile) e l’attribuzione di rilievo negativo alla carica rivestita (che, però, già viene in rilievo come qualifica soggettiva che è presupposto della fattispecie in contestazione).

Il ricorrente lamenta poi la mancata considerazione dell’incensuratezza del ricorrente, della modestia del fatto, della condotta processuale collaborativa.

Temi – questi – tutti sollevati nell’atto di appello e sui quali la Corte di appello ha omesso ogni pronuncia.

3.2. Il Procuratore generale – nella requisitoria – ha concluso chiedendo di accogliere il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondati ambedue i profili di censura segnalati dal ricorrente.

3.3. Il motivo di ricorso ora in esame è ammissibile.

Esso – in modo non manifestamente infondato – propone temi che erano stati anche devoluti alla Corte di appello.

Va premesso che «il discrimine tra manifesta infondatezza e (semplice) infondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile» (così, in motivazione, Sez.

U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903 – 01, considerato in diritto n. 3).

Si tratta di un confine definito persino “scivoloso” dalla Corte costituzionale (Corte cost. sentenza n. 25 del 2019), ma rilevante per le conseguenze che esso ha sulla possibilità di accertamento (o meno) di una causa di non punibilità.

Un tentativo di dare contenuti al sintagma «manifesta infondatezza» del motivo di ricorso si legge in una argomentata decisione di questa Corte che, con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione, riconduce all’interno della nozione in esame «le censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come accade, ad esempio, nel caso in cui il motivo di ricorso attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale»; in tale prospettiva è da ritenere «manifestamente – e non meramente – infondata la questione che si riveli "ictu oculi" priva di ogni consistenza, perché si limita a riproporre pedissequamente una questione già dichiarata infondata, in difetto di fatti nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione» (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01) .

Deve trattarsi di un "vizio intrinseco" del ricorso, di immediata percezione, e di portata tale da precludere la stessa insaturazione del giudizio di impugnazione (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 – 01, considerato in diritto n. 5).

3.4. Nel caso in esame, il ricorso censura la motivazione della Corte di appello in modo non manifestamente infondato.

Nel ricorso ci si duole del fatto che la Corte di appello abbia escluso la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche dando rilievo: (i) a condotte ritenute (dalla Corte di appello) di rilievo penale, sulle quali non vi era stato un accertamento irrevocabile di responsabilità penale (per il maturare del termine di prescrizione); (ii) al fatto che la carica apicale rivestita dal ricorrente in seno alla Pubblica amministrazione impedirebbe di “liquidare” la vicenda «alla stregua di una mera bagatella».

Sarebbe, viceversa, stato trascurato il rilievo da attribuire – ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – ad altri dati positivi, non sui quali il giudice di appello non ha proposto valutazioni (alludendo all’incensuratezza del ricorrente e al suo contegno processuale ampiamente collaborativo).

Non conta qui stabilire se si tratti di motivi fondati o infondati.

Ciò che preme evidenziare è che non si tratta di motivi di ricorso manifestamente infondati, tali da precludere l’instaurazione di un valido rapporto processuale.

Effettivamente, infatti, la Corte di appello – come rilevato anche dal Procuratore generale – rischia di incorrere nella denunciata contraddizione, laddove ritiene che sia elemento ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il fatto di rivestire una determinata qualifica pubblicistica (posto che, in materia di reati propri, la qualifica soggettiva è un dato coessenziale alla configurabilità del reato).

E, ancora, effettivamente, nella motivazione della Corte di appello si trascura di valutare – anche solo per escluderne il valore positivo ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti – quale sia stato il comportamento processuale dell’imputato; si tratta di un contegno che il ricorrente assume essere stato collaborativo e, dunque, positivamente valutabile ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche (in quanto sostanzialmente “ammissivo” sulla materialità dei fatti, dei quali il ricorrente si limitava a proporre la propria interpretazione, rivendicandone la legittimità).

Tale comportamento è stato effettivamente positivamente valorizzato dalla Corte di appello, laddove è risultato necessario per ricostruire i fatti, salvo poi essere trascurato, allorché si è trattato di valutare se riconoscere o meno le circostanze attenuanti generiche.

Le considerazioni appena svolte dimostrano come il secondo motivo di ricorso non sia affetto da alcun vizio intrinseco di manifesta infondatezza e, dunque, non preclude l’instaurazione di un valido rapporto processuale.

4. Il ricorso non è dunque inammissibile e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato contestato al capo Q) – commesso in data 5 maggio 2012 – estinto per intervenuta prescrizione, maturata in data 9 marzo 2025.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 20/11/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente – - Relatore - Sent. n. sez. 1344/2025 UP – 20/11/2025 R.G.N. 26729/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Accadia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2024 della Corte d’appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; letta la memoria depositata in data 14/11/2025 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella quale si insiste per l’annullamento della sentenza impugnata, quantomeno – ritenuta l’ammissibilità del ricorso – per intervenuta prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 20/12/2019, il Tribunale di L’Aquila ha ritenuto la responsabilità del ricorrente – all’epoca dei fatti, direttore generale della Provincia di L’Aquila – in relazione a diverse ipotesi di peculato contestate al capo N) (peculato di un’autovettura di servizio, di cui si assumeva l’appropriazione per decine di volte, in un arco temporale compreso tra 2011 e il mese di settembre 2012), al capo P) (peculato del dispositivo telepass installato sulla predetta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41713/2025 Roma, lì, 30/12/2025 vettura), al capo Q) (peculato della provvista di danaro di una tessera per rifornimento carburante) e al capo R) (tentata truffa aggravata). La Corte di appello di L’Aquila – con la sentenza impugnata – ha riformato la sentenza di primo grado sotto più profili: in primo luogo, la Corte di appello ha ritenuto i fatti contestati al capo P) (uso del telepass) assorbiti nella contestazione formulata al capo N); in secondo luogo, ha diversamente qualificato il fatto descritto al capo N) come violazione dell’art. 314, secondo comma, cod. pen. (qualificando l’accusa di peculato nella diversa fattispecie di peculato d’uso); in terzo luogo ha preso atto del fatto che – anche tenuto conto dei tempi di sospensione del corso della prescrizione (124 giorni di sospensione del corso della prescrizione) – il termine di prescrizione era oramai spirato in relazione a tutti i reati oggetto di contestazione, eccezione fatta per l’episodio di peculato del 5 maggio 2012, oggetto di contestazione al capo Q). Con riferimento all’episodio del 5 maggio 2012 contestato al capo Q) (relativo all’uso della tessera fuelcard che il ricorrente avrebbe utilizzato per effettuare un rifornimento di carburante sull’auto della moglie, per un valore di circa 38 euro), esso deve essere qualificato come peculato e – anche tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione – detto reato, al momento della decisione di appello, non si era ancora estinto per decorso del tempo. Pertanto, affermata la responsabilità del ricorrente per tale episodio, riconosciuta l’attenuante prevista dall’art. 323-bis cod. pen., la Corte di appello di L’Aquila ha emesso sentenza di condanna alla pena di anni due di reclusione, con interdizione temporanea dai pubblici uffici e sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di L’Aquila articolando due motivi di ricorso, qui sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – insufficienza, illogicità intrinseca, contraddittorietà della motivazione, per omessa considerazione di un elemento di prova a discarico, decisivo ai fini del giudizio, oltre alla complessiva illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione del fatto. Il ricorrente evidenzia che la Corte di appello di L’Aquila ha ritenuto dimostrata la sussistenza dell’episodio del 5 maggio 2012 sulla base di un ragionamento che, nel ricorso, viene schematizzato come segue: il 5 maggio 2012 si registrano, presso lo stesso esercente, due addebiti sulla fuel card di cui si assume l’appropriazione (uno delle 9.22 per un quantitativo di 40,53 litri di carburante; uno delle 9.38 per un quantitativo di 21,10 litri di carburante); uno dei due rifornimenti sarebbe relativo al veicolo di servizio assegnato in uso al ricorrente; l’altro, invece, sarebbe relativo al rifornimento del veicolo in uso alla moglie del ricorrente (v. pp. 10-11, 30-31 sentenza impugnata). Sennonché, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe svolto un ragionamento solamente congetturale (ritenendo provato il rifornimento al veicolo della moglie del ricorrente solo sulla scorta della duplicità di addebiti sulla fuel card); la Corte di appello avrebbe però trascurato la valenza di due elementi probatori – uno logico, l’altro documentale – che la difesa aveva evidenziato in sede di merito: in primo luogo, se il ricorrente e la moglie fossero stati insieme, i due rifornimenti sarebbero stati uno immediatamente successivo all’altro; invece, i due addebiti sono separati da un intervallo di 16 minuti; in secondo luogo, la somma dei due rifornimenti è compatibile con la capienza del serbatoio del veicolo in uso al ricorrente, quale risultante dalla scheda tecnica della autovettura (graficamente inserita nel corpo del ricorso). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il primo motivo sarebbe inammissibile, non avendo il ricorrente dedotto la questione nei motivi di appello. Il secondo motivo, viceversa, è ritenuto fondato dal Procuratore generale, sostanzialmente per le ragioni espresse nel ricorso. 4. Nella memoria depositata in data 14.11.2025, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente ha, anzitutto, contestato la tesi del Procuratore generale relativa all’inammissibilità del primo motivo di ricorso, in considerazione del fatto che il punto della sentenza relativa alla responsabilità penale del ricorrente per il capo Q) era stato devoluto al giudice di appello che si era espresso nel merito di tale imputazione, così ritenendo ammissibile l’appello proposto sul punto (e, conseguentemente, ammissibile deve essere ritenuto il ricorso per cassazione ora in esame). In secondo luogo, il ricorso per cassazione sarebbe comunque ammissibile con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sul punto, il ricorrente si richiama al ricorso introduttivo e alle conclusioni del Procuratore generale). Ne discenderebbe la necessità di cassare la sentenza impugnata, eventualmente anche prendendo atto dell’intervenuto spirare del corso della prescrizione. 5. Il procedimento è stato trattato all’udienza del 20 novembre 2025, nessuno avendo chiesto la trattazione orale del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente evidenziato che – come si evidenzierà nel prosieguo – il ricorso non risulta integralmente inammissibile. Ne discende che questa Corte non potrà che prendere atto dell’estinzione del reato, per decorso del termine di prescrizione (spirato, come correttamente indicato nella sentenza impugnata, in data 9 marzo 2025, vale a dire, successivamente al deposito della sentenza di appello). Infatti, giova ribadire che l’accertamento di una delle cause di non punibilità considerate dall’art. 129 cod. proc. pen. è precluso in sede di legittimità solo dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, che impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (per tutte, cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 – 01; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903 - 01). 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, esso è effettivamente inammissibile, posto che esso propone censure non proposte in sede di appello. 2.1. Come si ricava dalla sintesi dei motivi di appello proposta nel ricorso per cassazione, nel giudizio di secondo grado, il ricorrente – in relazione al capo Q) – aveva sollecitato l’assoluzione per insussistenza del fatto o per difetto di elemento psicologico. Nel giudizio di secondo grado, la tesi difensiva del ricorrente sosteneva che l’uso dell’auto di istituto, del dispositivo telepass e delle tessere-carburante fosse legittimo, alla luce delle disposizioni in materia di uso dei beni dell’Ente locale e del contenuto del contratto stipulato dal ricorrente con l’Amministrazione di appartenenza, all’atto dell’assunzione delle funzioni di dirigente generale, con cui si assegnavano al ricorrente detti beni. Non era stata, viceversa, proposta alcuna censura in punto di fatto, in relazione ad un altro aspetto dell’ipotesi d’accusa (quello relativo all’ipotesi che uno dei due rifornimenti registrati in data 5 maggio 2012 fosse servito a rifornire di carburante non l’auto di servizio, bensì quella della moglie del ricorrente). Le censure sollevate in sede di ricorso per cassazione, invece, sono tutte indirizzate a quest’ultimo tema (contestando che uno dei due rifornimenti sia andato a beneficio della vettura della moglie del ricorrente). 2.2. Il Procuratore generale osserva che, in tal modo, il motivo di ricorso cerca di introdurre in sede di legittimità un motivo di critica alla decisione di primo grado che non era stato devoluto al giudice di appello. Nella memoria depositata in data 14 novembre 2025, il ricorrente segnala che, comunque, alla Corte di appello era stato devoluto il tema della insussistenza del fatto contestato al capo Q). Quindi, la Corte di appello era inevitabilmente investita anche della questione poi esplicitamente dedotta in sede di legittimità. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene inammissibile il primo motivo di ricorso. Con esso, il ricorrente sollecita questa Corte a censurare un vizio di motivazione della sentenza impugnata (manifesta illogicità e carenza di motivazione) che troverebbe fondamento nella omessa considerazione di una possibile ricostruzione alternativa (che, cioè, il duplice rifornimento sia stato effettuato rifornendo per due volte la vettura del ricorrente); per corroborare tale affermazione, il ricorrente si diffonde su elementi di prova documentale (come la capienza del serbatoio del veicolo di [OSCURATO:PERSONA], capace di accogliere il carburante erogato in ambedue i rifornimenti) che, però, da un lato, introducono temi di prova non sottoposti all’attenzione del giudice di appello e, dall’altro lato, finiscono con l’investire questa Corte di apprezzamenti di fatto che sono evidentemente preclusi in sede di legittimità. Sicché il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.1. La Corte di appello avrebbe escluso la possibilità di accordare le circostanze attenuanti generiche in ragione della considerazione “complessiva” del “più ampio scenario”, nel quale si è inserito il fatto contestato al capo Q) (alludendo alle ulteriori condotte illecite per reati estinti per prescrizione), oltre che in considerazione della “importante responsabilità apicale” rivestita dal ricorrente in seno all’Ente territoriale. Sul punto il ricorrente lamenta la illegittima valorizzazione (in senso negativo) di fatti relativi a reati estinti per prescrizione (e dunque non oggetto di accertamento irrevocabile) e l’attribuzione di rilievo negativo alla carica rivestita (che, però, già viene in rilievo come qualifica soggettiva che è presupposto della fattispecie in contestazione). Il ricorrente lamenta poi la mancata considerazione dell’incensuratezza del ricorrente, della modestia del fatto, della condotta processuale collaborativa. Temi – questi – tutti sollevati nell’atto di appello e sui quali la Corte di appello ha omesso ogni pronuncia. 3.2. Il Procuratore generale – nella requisitoria – ha concluso chiedendo di accogliere il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondati ambedue i profili di censura segnalati dal ricorrente. 3.3. Il motivo di ricorso ora in esame è ammissibile. Esso – in modo non manifestamente infondato – propone temi che erano stati anche devoluti alla Corte di appello. Va premesso che «il discrimine tra manifesta infondatezza e (semplice) infondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile» (così, in motivazione, Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903 – 01, considerato in diritto n. 3). Si tratta di un confine definito persino “scivoloso” dalla Corte costituzionale (Corte cost. sentenza n. 25 del 2019), ma rilevante per le conseguenze che esso ha sulla possibilità di accertamento (o meno) di una causa di non punibilità. Un tentativo di dare contenuti al sintagma «manifesta infondatezza» del motivo di ricorso si legge in una argomentata decisione di questa Corte che, con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione, riconduce all’interno della nozione in esame «le censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come accade, ad esempio, nel caso in cui il motivo di ricorso attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale»; in tale prospettiva è da ritenere «manifestamente – e non meramente – infondata la questione che si riveli "ictu oculi" priva di ogni consistenza, perché si limita a riproporre pedissequamente una questione già dichiarata infondata, in difetto di fatti nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione» (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01) . Deve trattarsi di un "vizio intrinseco" del ricorso, di immediata percezione, e di portata tale da precludere la stessa insaturazione del giudizio di impugnazione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 – 01, considerato in diritto n. 5). 3.4. Nel caso in esame, il ricorso censura la motivazione della Corte di appello in modo non manifestamente infondato. Nel ricorso ci si duole del fatto che la Corte di appello abbia escluso la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche dando rilievo: (i) a condotte ritenute (dalla Corte di appello) di rilievo penale, sulle quali non vi era stato un accertamento irrevocabile di responsabilità penale (per il maturare del termine di prescrizione); (ii) al fatto che la carica apicale rivestita dal ricorrente in seno alla Pubblica amministrazione impedirebbe di “liquidare” la vicenda «alla stregua di una mera bagatella». Sarebbe, viceversa, stato trascurato il rilievo da attribuire – ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – ad altri dati positivi, non sui quali il giudice di appello non ha proposto valutazioni (alludendo all’incensuratezza del ricorrente e al suo contegno processuale ampiamente collaborativo). Non conta qui stabilire se si tratti di motivi fondati o infondati. Ciò che preme evidenziare è che non si tratta di motivi di ricorso manifestamente infondati, tali da precludere l’instaurazione di un valido rapporto processuale. Effettivamente, infatti, la Corte di appello – come rilevato anche dal Procuratore generale – rischia di incorrere nella denunciata contraddizione, laddove ritiene che sia elemento ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il fatto di rivestire una determinata qualifica pubblicistica (posto che, in materia di reati propri, la qualifica soggettiva è un dato coessenziale alla configurabilità del reato). E, ancora, effettivamente, nella motivazione della Corte di appello si trascura di valutare – anche solo per escluderne il valore positivo ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti – quale sia stato il comportamento processuale dell’imputato; si tratta di un contegno che il ricorrente assume essere stato collaborativo e, dunque, positivamente valutabile ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche (in quanto sostanzialmente “ammissivo” sulla materialità dei fatti, dei quali il ricorrente si limitava a proporre la propria interpretazione, rivendicandone la legittimità). Tale comportamento è stato effettivamente positivamente valorizzato dalla Corte di appello, laddove è risultato necessario per ricostruire i fatti, salvo poi essere trascurato, allorché si è trattato di valutare se riconoscere o meno le circostanze attenuanti generiche. Le considerazioni appena svolte dimostrano come il secondo motivo di ricorso non sia affetto da alcun vizio intrinseco di manifesta infondatezza e, dunque, non preclude l’instaurazione di un valido rapporto processuale. 4. Il ricorso non è dunque inammissibile e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato contestato al capo Q) – commesso in data 5 maggio 2012 – estinto per intervenuta prescrizione, maturata in data 9 marzo 2025. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 20/11/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41713/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris