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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 09308/2025

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e la difficoltà di avvicinarli a causa delle condotte aggressive che essi tendenzialmente tengono, non consente alcuna valida e stabile identificazione.

2. Il quesito rivolto ex art. 363 bis. c.p.c. è il seguente: “ nel premettere che nel caso in esame non si verte in ipotesi in cui la platea dei destinatari della notificasia definita e definibile in base a categorie giuridiche, in maniera tale da consentire l’individuazione dei soggetti non identificati destinatari della notifica in relazione alla collocazione in una specificacategoria giuridica, si tratta di stabilire se, in relazione all’ipotesi in esame, in cui i destinatari dellanotifica per pubblici proclami sono soggetti che si trovano in una determinata condizione di fatto, sipossa interpretare la norma di cui all’art. 150 c.p.c. nel senso di poter ritenere validamente instaurato il contraddittorio nonostante la notifica sia stata effettuata senza identificare nessuno deidestinatari ovvero se, invece, la norma debba essere interpretata nel senso che, per ritenerevalidamente instaurato il contraddittorio, i destinatari della notifica debbano essere identificabili per l’appartenenza ad una medesima categoria giuridica o identificati almeno in parte».

3. Il quesito non supera la soglia dell’ammissibilità , in primo luogo sotto il profilo della novità.

Sono rinvenibili precedenti orientativi delle risposte interpretative che possono essere date in relazione al quesito posto.

Il numero modestodi precedenti e la non totale sovrapponibilità delle fattispecie non escludono la pertinenza al tema oggetto del quesito in quanto dipendono dallo scarso utilizzo della modalità di notificazione disciplinata dall’art. 150 c.p.c.

Si richiamano in particolare Cass.6507 del 1998 e 121 del 2005, entrambi riguardanti cause verso un Consorzio, caratterizzate dalla necessità di integrare il contraddittorio con i consorziati, soggetti a continui avvicendamenti soggettivi.

Sia nella prima che nella seconda pronuncia, dunque, viene affrontata la -2 - questione, comune e centrale anche nelrinvio pregiudiziale prospettato dal Tribunale di Roma, della difficoltà di individuare destinatari della notifica, caratterizzati da grande mobilitàsoggettiva ma anche dall a comune fruizione dei beni immobili sine titulo .

I due precedenti hanno in comune due caratteri rilevanti ovvero quello della modificabilità dei soggetti da identificare e quello della riconducibilità dei destinatari della notifica ad una caratteristica comune, nel caso che ci occupa, l’essere occupanti abusivi, ed in quanto tali contraddittori necessari della domanda cautelareconservativa volta a proteggere gli immobili occupati.

La “novità” non può desumersi dalla mera mancanza di precedenti di rilievo nomofilattico riguardanti fattispecie identiche, consistendo l’impegno interpretativo, proprio nella capacità di conformare i principi già affermati a situazioni di fatto che presentano caratteri riconducibili a tali principi così da consentirne, mediante la mediazione ermeneutica, l’applicazione diretta, parziale o per contrasto.

4. Difetta, di conseguenza, anche la grave difficoltà interpretativa, in quanto la norma non presenta oscurità o complessità di lettura o di applicazione come è confermato dalla mancanza nel provvedimento di rinvio di riferimenti a contrasti dottrinari o giurisprudenziali al riguardo.

5. Difetta, infine, anche il requisito del la numerosità, non potendosi condividere la diversa valutazione contenuta nel provvedimento di rinvio, dal momento che non sono menzionatecontroversie di identico od analogo tenore nella quali sia stata scelta la strada della tutela civile cautelare conservativa o dell’azione petitoria per occupazione senza titolo, quando vi sia una pluralità non identificabile di convenuti – occupanti abusivi.

6. Il rinvio pregiudiziale proposto deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M Visto l’art. 363 bis c.p.c. dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale con le ordinanze n. n.3009 e

e la difficoltà di avvicinarli a causa delle condotte aggressive che essi tendenzialmente tengono, non consente alcuna valida e stabile identificazione. 2. Il quesito rivolto ex art. 363 bis. c.p.c. è il seguente: “ nel premettere che nel caso in esame non si verte in ipotesi in cui la platea dei destinatari della notificasia definita e definibile in base a categorie giuridiche, in maniera tale da consentire l’individuazione dei soggetti non identificati destinatari della notifica in relazione alla collocazione in una specificacategoria giuridica, si tratta di stabilire se, in relazione all’ipotesi in esame, in cui i destinatari dellanotifica per pubblici proclami sono soggetti che si trovano in una determinata condizione di fatto, sipossa interpretare la norma di cui all’art. 150 c.p.c. nel senso di poter ritenere validamente instaurato il contraddittorio nonostante la notifica sia stata effettuata senza identificare nessuno deidestinatari ovvero se, invece, la norma debba essere interpretata nel senso che, per ritenerevalidamente instaurato il contraddittorio, i destinatari della notifica debbano essere identificabili per l’appartenenza ad una medesima categoria giuridica o identificati almeno in parte». 3. Il quesito non supera la soglia dell’ammissibilità , in primo luogo sotto il profilo della novità. Sono rinvenibili precedenti orientativi delle risposte interpretative che possono essere date in relazione al quesito posto. Il numero modestodi precedenti e la non totale sovrapponibilità delle fattispecie non escludono la pertinenza al tema oggetto del quesito in quanto dipendono dallo scarso utilizzo della modalità di notificazione disciplinata dall’art. 150 c.p.c. Si richiamano in particolare Cass.6507 del 1998 e 121 del 2005, entrambi riguardanti cause verso un Consorzio, caratterizzate dalla necessità di integrare il contraddittorio con i consorziati, soggetti a continui avvicendamenti soggettivi. Sia nella prima che nella seconda pronuncia, dunque, viene affrontata la -2 - questione, comune e centrale anche nelrinvio pregiudiziale prospettato dal Tribunale di Roma, della difficoltà di individuare destinatari della notifica, caratterizzati da grande mobilitàsoggettiva ma anche dall a comune fruizione dei beni immobili sine titulo . I due precedenti hanno in comune due caratteri rilevanti ovvero quello della modificabilità dei soggetti da identificare e quello della riconducibilità dei destinatari della notifica ad una caratteristica comune, nel caso che ci occupa, l’essere occupanti abusivi, ed in quanto tali contraddittori necessari della domanda cautelareconservativa volta a proteggere gli immobili occupati. La “novità” non può desumersi dalla mera mancanza di precedenti di rilievo nomofilattico riguardanti fattispecie identiche, consistendo l’impegno interpretativo, proprio nella capacità di conformare i principi già affermati a situazioni di fatto che presentano caratteri riconducibili a tali principi così da consentirne, mediante la mediazione ermeneutica, l’applicazione diretta, parziale o per contrasto. 4. Difetta, di conseguenza, anche la grave difficoltà interpretativa, in quanto la norma non presenta oscurità o complessità di lettura o di applicazione come è confermato dalla mancanza nel provvedimento di rinvio di riferimenti a contrasti dottrinari o giurisprudenziali al riguardo. 5. Difetta, infine, anche il requisito del la numerosità, non potendosi condividere la diversa valutazione contenuta nel provvedimento di rinvio, dal momento che non sono menzionatecontroversie di identico od analogo tenore nella quali sia stata scelta la strada della tutela civile cautelare conservativa o dell’azione petitoria per occupazione senza titolo, quando vi sia una pluralità non identificabile di convenuti – occupanti abusivi. 6. Il rinvio pregiudiziale proposto deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M Visto l’art. 363 bis c.p.c. dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale con le ordinanze n. n.3009 e
Sentenza Cassazione n. 09308/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris