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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 20060/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04311CT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1/24-i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 26 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Genova respingeva il reclamo avanzato da CHEN Shenggou avverso il provvedimento di cessazione dei presupposti dell'affidamento in prova al servizio sociale terapeutico per sopravvenienza nuovo titolo ex art. 51 bis or.pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CHEN Shenggou deducendo violazione di legge.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di doglianze in fatto, a fronte di motivazione del tutto congrua.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il r r iden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04311CT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1/24-i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 26 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Genova respingeva il reclamo avanzato da CHEN Shenggou avverso il provvedimento di cessazione dei presupposti dell'affidamento in prova al servizio sociale terapeutico per sopravvenienza nuovo titolo ex art. 51 bis or.pen. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CHEN Shenggou deducendo violazione di legge. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di doglianze in fatto, a fronte di motivazione del tutto congrua. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il r r iden
Sentenza Cassazione n. 20060/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris